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CassazionedecretoSezione 4

Cassazione n. 18426/2026

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l riesame di Trevisovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta del Procuratore generale, in persona del Sostituto SilviaSALVADORI, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Il Tribunale di Treviso, Sezione Penale, in funzione di Tribunale delriesame, con l’ordinanza del 17 ottobre 2025 in epigrafe, ha rigettato la richiestadi riesame proposta nell’interesse dell’indagato [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto disequestro preventivo emesso dal G.i.p. del Tribunale di Treviso in data 1 agosto2025.2.

Nella serata del 30 luglio 2025, i Carabinieri della Compagnia di Treviso edel comando stazione di Spresiano effettuavano d'iniziativa una perquisizionepersonale e domiciliare nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in quanto, a seguito diprolungati servizi di osservazione condotti dai Carabinieri davanti al negozio dibarbiere dallo stesso gestito a Spresiano in via Dante n. 5, era sospettato didetenere sostanze stupefacenti al fine di spaccio.All’esito dell’attività di perquisizione personale e domiciliare, i Carabinieririnvenivano e sequestravano la somma in contanti di €. 5.145,00 e unquantitativo pari a grammi 2.167 di sostanza stupefacente del tipo hashish,suddiviso in n. 22 panetti, oltre a vario materiale per la pesatura e ilconfezionamento in dosi della sostanza stupefacente.3.

Il Pubblico Ministero chiedeva al G.i.p. del Tribunale di Treviso laconvalida del sequestro preventivo d’urgenza del denaro e l’emissione deldecreto di sequestro preventivo finalizzato alla successiva confisca ex art. 240-bis cod. pen., richiamato dall’art. 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.Il G.i.p. del Tribunale di Treviso, con decreto in data 1 agosto 2025,convalidava il sequestro d’urgenza del denaro eseguito dai Carabinieri diSpresiano e, ritenendo sussistente il fumus commissi delicti del reato di cuiall’art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e la sproporzione del denarorinvenuto rispetto al reddito da lavoro percepito dall’indagato tra l’1 gennaio e il31 luglio 2025, pari a 4.638,76 euro, denaro del quale l’indagato – che, in sededi interrogatorio di garanzia, si avvaleva della facoltà di non rispondere – non erain grado di giustificare la provenienza, nonché considerato il pericolo che la liberadisponibilità del denaro potesse protrarre o aggravare le conseguenze del reato(potendo essere reinvestito per l’acquisto di nuove partite di stupefacente,ovvero occultato o disperso), frustrando irrimediabilmente le esigenze sotteseall’istituto della confisca obbligatoria ex art. 240-bis cod. pen., disponeva ilsequestro preventivo della somma di euro 5.145,00 rinvenuta in possesso di AdilBelcadi.4.

Il Tribunale del riesame, con l’ordinanza impugnata, come sopraanticipato, ha rigettato la richiesta di riesame, osservando anzitutto: che ilsequestro di denaro era il primo parziale risultato di un'attività di osservazionesvolta dai carabinieri di Spresiano nei pressi dell'esercizio all'insegna "Civico 106Parrucchieri di OIKRI Younes"; che l'indagine si trovava ai suoi primi passi eaveva già portato al rinvenimento e al sequestro di oltre due kilogrammi dihashish, sostanza ripartita in numerosi panetti, rinvenuti nell'abitazione delBelcadi sita a Villorba in piazza [OSCURATO:PERSONA] n. 4/7, nonché della somma totale di5.145 euro, dal [OSCURATO:PERSONA] stesso custodita in parte nello scooter targato FP65065(di cui €. 895 nel sottosella ed €. 350 nel bauletto portaoggetti), in parte nellaabitazione di Villorba (di cui €. 900 sul tavolo del soggiorno insieme ad unbilancino di precisione e a materiale per il confezionamento ed €. 3.000 in unaciotola all'interno di un armadio); che il capo di imputazione formulato dal P.M.,lungi dall'essere espressione del potere di esercizio dell'azione penale, eraun'incolpazione meramente provvisoria, la quale formalizzava solo i primirisultati investigativi già acquisiti; che il rinvenimento di numeroso materiale perla pesatura e confezionamento di droga in casa e nel negozio dell'indagato, cosìcome le risultanze dell'attività di osservazione, erano indicativi di un'attivitàcontraddistinta dal carattere della serialità; che l'indagine in questa fase inizialeriguardava, oltreché la detenzione a fini di vendita della sostanza sequestrata, lapiù ampia attività di spaccio dall'indagato condotta dietro al paravento del suonegozio di barbiere.Il Tribunale del riesame rilevava, poi, che il sequestro era doppiamentemotivato, sia come sequestro "impeditivo" sia come sequestro "finalizzato allaconfisca".Sotto il primo profilo, il Tribunale del riesame riteneva che il provvedimentodel G.i.p. – considerate le concrete modalità di detenzione della somma,ripartita, custodita e in parte occultata in diversi luoghi (lo scooter e l'abitazione)che nulla avevano a che fare con la lecita attività economica dall'indagato emolto avevano invece a che vedere con la sua attività di detenzione e spaccioseriale – aveva, da un lato, correttamente affermato la pertinenzialità dellasomma rispetto al reato (o ai reati) per cui era indagine e, dall'altro, avevagiustamente sottolineato il concreto pericolo che la libera disponibilità dellasomma potesse favorire la commissione di ulteriori reati.Sotto il secondo profilo, venendo all’esame delle contestazioni cheinvestivano la parte della motivazione che fondava il sequestro sulla necessità diprevenire l'occultamento o la dispersione della somma, frustando cosi lapossibilità della confisca (obbligatoria) ex art. 240-bis cod. pen., il Tribunale delriesame richiamava le Sezioni Unite Montella, che avevano precisato che in casodi confisca "in casi particolari" era irrilevante il requisito della pertinenzialità delbene rispetto al reato per cui si era proceduto (Sez.

U, n. 920 del 17/12/2003,dep. 2004, Montella, Rv. 226490-01).Il Tribunale del riesame ricordava, poi, i presupposti per l'applicazione dellaconfisca obbligatoria ex art. 240-bis cod. pen., siccome individuati dalla norma, eosservava che [OSCURATO:PERSONA] si era avvalso della facoltà di non rispondere e che lagiustificazione addotta dalla difesa – il fatto che i ricavi prodotti dall’attività dibarbiere-parrucchiere erano per lo più incassati brevi manu e in contanti e chel’importo indicato nel conto contributivo dell’INPS, valorizzato dal G.i.p., era il“reddito netto” dell’attività e non il ricavo (comprensivo delle spese) – eragenerica e del tutto priva di riscontro, sottolineando che i ricavi/incassi realizzatiin maniera fiscalmente irregolare (c.d. in nero) non possono per espresso divietonormativo essere valorizzati quale giustificazione della legittima provenienzadella somma.5.

Avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame di Treviso ha propostoricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore di fiducia, affidatoad un unico, articolato, motivo di ricorso, con il quale lamenta violazione dilegge, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., nella parte in cui haritenuto la sussistenza dei requisiti del sequestro preventivo impeditivo nonché,contestualmente, vizio di motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc.pen., per essere la motivazione apparente sia in ordine alla sussistenza delvincolo di pertinenzialità e del periculum in mora nonché in ordine allasproporzione tra la somma sequestrata e il reddito di [OSCURATO:PERSONA].Con riferimento al profilo della pertinenzialità della res, il ricorrenteevidenzia, anzitutto, che il bene oggetto di sequestro preventivo c.d. impeditivodeve caratterizzarsi da una intrinseca, specifica e strutturale strumentalitàrispetto al reato commesso non essendo sufficiente una relazione meramenteoccasionale tra la "res" ed il reato commesso.

Richiama giurisprudenza dilegittimità (Sez. 3, n. 42129 del 08/04/2019, Rv. 277173-01) e osserva cheproprio per tale ragione il rapporto di pertinenza deve essere chiaramenteindividuato nel provvedimento di sequestro, per evitare una indiscriminatacompressione dei diritti individuali di proprietà e di uso della cosa.

Si duole,quindi, che il provvedimento impugnato non era congruamente motivato conriferimento alla specifica, stabile ed organica strumentalità della cosa sottopostaa sequestro rispetto all'attività illecita di cui al capo di incolpazione.

Sostiene, inparticolare, che, pur essendo pacifico che la detenzione della sostanzastupefacente fosse, attesa la quantità detenuta e la presenza di strumenti per lapesatura ed il confezionamento, finalizzata allo spaccio, ciò non era sufficiente alfine dell'individualizzazione della pertinenzialità, in quanto il reato di detenzioneillecita di sostanze stupefacenti, quandanche finalizzato allo spaccio, non generaalcun profitto nell'immediatezza; di talché l'eventuale denaro sequestrato,unitamente alla sostanza stupefacente, poteva essere provento di spaccio dialtre, pregresse condotte illecite di cessione di droga, con l'introito del relativocorrispettivo che, tuttavia, non solo non erano state contestate nel capo diimputazione, ma non erano state nemmeno individuate.

Richiama giurisprudenzadi legittimità sul nesso di pertinenzialità tra i beni da sequestrare e il reato.Sotto altro profilo, il ricorrente si duole, poi, che il provvedimento impugnatonon era congruamente motivato con riferimento alla attualità e concretezza delpericulum in mora, osservando che il “periculum”, rilevante ai fini dell’adozionedella misura cautelare, deve presentare i requisiti della concretezza e dellamomento della sua adozione, sicché esso deve essere inteso, non già come meraastratta eventualità, ma come concreta possibilità o ragionevole certezza che lalibera disponibilità del bene assuma carattere strumentale rispetto allaagevolazione della commissione di altri reati della stessa specie o perl'aggravamento o la prosecuzione di quello per cui si procede.

Richiama, a talfine, giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 42129 del 08/04/2019, Rv. 277173-01; Sez. 6, n. 56446 del 07/11/2018, Deodati, Rv. 274778 – 01; Sez. 5, n.12064 del 16/12/2009, dep. 2010, Marcante, Rv. 246881 – 01).Si duole, infine, che il provvedimento impugnato non era congruamentemotivato con riferimento alla ritenuta sproporzione tra la somma sequestrata edil reddito di [OSCURATO:PERSONA], sostenendo che il denaro in possesso del [OSCURATO:PERSONA] fossel'incasso (lecito e fiscalmente contabilizzato) del periodo antecedente.

Lamenta,inoltre, l’errore commesso dal Tribunale del riesame nella valutazionedell’estratto contributivo INPS, assunto nell’ordinanza impugnata come base perverificare la sproporzione, e ciò in quanto l’importo indicato nel contocontributivo era il reddito netto derivante dall’attività e non il fatturato (datodall'insieme degli scontrini fiscali emessi dal negozio del [OSCURATO:PERSONA]), atteso chenella dichiarazione dei redditi vengono sottratte tutte le spese relativeall'impresa individuale; di talchè il dato valorizzato era parziale in quanto nonvenivano tenute in considerazione, in primis, le spese di locazione del locale e, insecondo luogo, le retribuzioni (comprensive di imposte e contributi) sempreregolarmente pagate dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso va rigettato.2.

Occorre premettere che, secondo consolidata giurisprudenza dilegittimità, il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia disequestro preventivo o probatorio può essere proposto solo per violazione dilegge, in tale nozione dovendosi comprendere, sia gli "errores in iudicando" o "inprocedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparatoargomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privodei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi,inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.

U,n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 – 01; Sez.

U., n. 25933 del29/05/2008, Malgioglio, non mass. sul punto; Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023 –01, Mannolo, Rv. 285608 – 01).In tema di impugnazione di misure cautelari reali, la Suprema Corte haprecisato che rientrano nella nozione di violazione di legge, per la quale soltantopuò essere proposto ricorso per cassazione ex art. 325, comma 1, cod. proc.pen., anche l'assoluta mancanza di motivazione e la motivazione apparente,sicché il tribunale del riesame, a fronte di specifiche censure mosse dal ricorrentein ordine al "fumus commissi delicti", è tenuto, nei limiti del giudizio cautelare, afornire adeguata motivazione circa l'infondatezza, l'indifferenza o la superfluitàdegli argomenti opposti con il ricorso, incorrendo, in caso contrario, nelladenunciata "violazione di legge", cui consegue l'annullamento con rinviodell'impugnata ordinanza (Sez. 2, n. 37100 del 07/07/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv.285189 - 01).Va ricordato, infine, che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità,in tema di ricorso per cassazione, la mancanza assoluta di motivazione e lamotivazione meramente apparente integrano il vizio di violazione di leggededucibile ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., venendo inrilievo l'inosservanza dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., che, in ossequio aquanto prescritto dall'art. 111, comma sesto, Cost., prevede che le sentenze e leordinanze debbano essere motivate a pena di nullità (Sez.

U, n. 5876 del28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710-01; Sez.

U, n. 25080 del 28/05/2003,Pellegrino, Rv. 224611-01; Sez. 1, n. 11721 del 14/03/2025, Rv. 287771-01).3.

Ciò premesso, il ricorso è inammissibile laddove lamenta che l’ordinanzaimpugnata ha ritenuto sussistenti i presupposti per l’adozione del sequestrofinalizzato alla confisca obbligatoria ex art. 240-bis cod. pen. e, in particolare, lasproporzione tra la somma sequestrata ed il reddito di [OSCURATO:PERSONA], perchéproposto per ragioni non consentite.Ed invero, con riferimento al sequestro finalizzato alla confisca obbligatoriaex art. 240-bis cod. pen., non ricorre alcuno dei vizi radicali della motivazionedenunciabili con ricorso per cassazione poiché il Tribunale del riesame reale haspiegato, con argomenti logici e conducenti, per quale ragione ha ritenuto che ilsequestro fosse stato operato in presenza dei presupposti necessari e sufficientiper disporre la misura, costituiti esclusivamente, oltre che dalla sussistenza digravi indizi in ordine alla commissione del reato di cui all’art. 73, comma 4,d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall'accertamento dell'esistenza di unasproporzione tra il reddito dichiarato o i proventi dell’attività economicadell’indagato e il valore economico dei beni sequestrati e dalla assenza digiustificazione credibile circa la provenienza di essi (Sez.

U, n. 920 del17/12/2003, dep. 2004, Montella, Rv. 226490-01).Ed invero, come risulta dall’ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame,con motivazione congrua, sintetica ma non meramente apparente, ha ritenutoche sussistessero i requisiti sia della sproporzione tra la somma di denarorinvenuta e sequestrata e il reddito dichiarato da [OSCURATO:PERSONA] sia della mancatagiustificazione della legittima provenienza del denaro, osservando, sotto il primoprofilo, che il reddito da lavoro percepito dall’indagato tra l’1 gennaio e il 31luglio 2025, pari a 4.638,76 euro, risultante dall’estratto contributivo INPS, erainferiore alla somma rinvenuta nella disponibilità dell’indagato – siccome ritenutodal G.i.p. – e, sotto il secondo profilo, che [OSCURATO:PERSONA] si era avvalso della facoltàdi non rispondere e che i ricavi/incassi realizzati in maniera fiscalmenteirregolare (in nero) non potevano, per espresso divieto normativo, esserevalorizzati quale giustificazione della legittima provenienza della somma.4.

L’ordinanza impugnata è, invece, erronea laddove ha ritenuto che ilprovvedimento del G.i.p. avesse correttamente affermato la pertinenzialità dellasomma rinvenuta e sequestrata rispetto al reato per cui era indagine e quindipossibile il sequestro preventivo c.d. impeditivo ai sensi dell’art. 321, comma 2,cod. proc. pen.Ed invero, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità in punto dinesso di pertinenzialità, «qualora venga contestato il delitto di detenzione illecitadi sostanze stupefacenti, la somma rinvenuta nella disponibilità dell'imputato,anche ad ammettere che sia provento di spaccio di sostanze stupefacenti, noncostituisce il profitto del reato in contestazione ma di altre, pregresse condotteillecite di cessione di droga, con l'introito del relativo corrispettivo»; di talché, inrelazione al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, il denarorinvenuto nella disponibilità dell'imputato può essere sottoposto a confisca solonel caso in cui ricorrano le condizioni previste all'art. 240-bis cod. pen.,applicabile in ragione del rinvio operato dall'art. 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990,n. 309, non essendo consentita la confisca del denaro né ai sensi dell'art. 240cod. pen., né ai sensi dell'art. 73, comma 7-bis, d.P.R. cit., applicabili inveceall'ipotesi di cessione di sostanza stupefacente, non sussistendo il necessarionesso tra il denaro oggetto di ablazione e il reato di mera detenzione per cui èaffermata la responsabilità (Sez. 4, n. 1003 del 10/12/2024 dep. 10 gennaio2025, non mass.; Sez. 4, n. 20130 del 19/04/2022, Donato, Rv. 283248).5.

L’erronea affermazione del Tribunale del riesame circa la pertinenzialitàdella somma rinvenuta e sequestrata rispetto al reato di illecita detenzione disostanze stupefacenti, giustifica il rigetto del ricorso (che altrimenti sarebbestato inammissibile).6.

Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso il 26/02/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteLuca [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l riesame di Trevisovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta del Procuratore generale, in persona del Sostituto SilviaSALVADORI, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale di Treviso, Sezione Penale, in funzione di Tribunale delriesame, con l’ordinanza del 17 ottobre 2025 in epigrafe, ha rigettato la richiestadi riesame proposta nell’interesse dell’indagato [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto disequestro preventivo emesso dal G.i.p. del Tribunale di Treviso in data 1 agosto2025.2. Nella serata del 30 luglio 2025, i Carabinieri della Compagnia di Treviso edel comando stazione di Spresiano effettuavano d'iniziativa una perquisizionepersonale e domiciliare nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in quanto, a seguito diprolungati servizi di osservazione condotti dai Carabinieri davanti al negozio dibarbiere dallo stesso gestito a Spresiano in via Dante n. 5, era sospettato didetenere sostanze stupefacenti al fine di spaccio.All’esito dell’attività di perquisizione personale e domiciliare, i Carabinieririnvenivano e sequestravano la somma in contanti di €. 5.145,00 e unquantitativo pari a grammi 2.167 di sostanza stupefacente del tipo hashish,suddiviso in n. 22 panetti, oltre a vario materiale per la pesatura e ilconfezionamento in dosi della sostanza stupefacente.3. Il Pubblico Ministero chiedeva al G.i.p. del Tribunale di Treviso laconvalida del sequestro preventivo d’urgenza del denaro e l’emissione deldecreto di sequestro preventivo finalizzato alla successiva confisca ex art. 240-bis cod. pen., richiamato dall’art. 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.Il G.i.p. del Tribunale di Treviso, con decreto in data 1 agosto 2025,convalidava il sequestro d’urgenza del denaro eseguito dai Carabinieri diSpresiano e, ritenendo sussistente il fumus commissi delicti del reato di cuiall’art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e la sproporzione del denarorinvenuto rispetto al reddito da lavoro percepito dall’indagato tra l’1 gennaio e il31 luglio 2025, pari a 4.638,76 euro, denaro del quale l’indagato – che, in sededi interrogatorio di garanzia, si avvaleva della facoltà di non rispondere – non erain grado di giustificare la provenienza, nonché considerato il pericolo che la liberadisponibilità del denaro potesse protrarre o aggravare le conseguenze del reato(potendo essere reinvestito per l’acquisto di nuove partite di stupefacente,ovvero occultato o disperso), frustrando irrimediabilmente le esigenze sotteseall’istituto della confisca obbligatoria ex art. 240-bis cod. pen., disponeva ilsequestro preventivo della somma di euro 5.145,00 rinvenuta in possesso di AdilBelcadi.4. Il Tribunale del riesame, con l’ordinanza impugnata, come sopraanticipato, ha rigettato la richiesta di riesame, osservando anzitutto: che ilsequestro di denaro era il primo parziale risultato di un'attività di osservazionesvolta dai carabinieri di Spresiano nei pressi dell'esercizio all'insegna "Civico 106Parrucchieri di OIKRI Younes"; che l'indagine si trovava ai suoi primi passi eaveva già portato al rinvenimento e al sequestro di oltre due kilogrammi dihashish, sostanza ripartita in numerosi panetti, rinvenuti nell'abitazione delBelcadi sita a Villorba in piazza [OSCURATO:PERSONA] n. 4/7, nonché della somma totale di5.145 euro, dal [OSCURATO:PERSONA] stesso custodita in parte nello scooter targato FP65065(di cui €. 895 nel sottosella ed €. 350 nel bauletto portaoggetti), in parte nellaabitazione di Villorba (di cui €. 900 sul tavolo del soggiorno insieme ad unbilancino di precisione e a materiale per il confezionamento ed €. 3.000 in unaciotola all'interno di un armadio); che il capo di imputazione formulato dal P.M.,lungi dall'essere espressione del potere di esercizio dell'azione penale, eraun'incolpazione meramente provvisoria, la quale formalizzava solo i primirisultati investigativi già acquisiti; che il rinvenimento di numeroso materiale perla pesatura e confezionamento di droga in casa e nel negozio dell'indagato, cosìcome le risultanze dell'attività di osservazione, erano indicativi di un'attivitàcontraddistinta dal carattere della serialità; che l'indagine in questa fase inizialeriguardava, oltreché la detenzione a fini di vendita della sostanza sequestrata, lapiù ampia attività di spaccio dall'indagato condotta dietro al paravento del suonegozio di barbiere.Il Tribunale del riesame rilevava, poi, che il sequestro era doppiamentemotivato, sia come sequestro "impeditivo" sia come sequestro "finalizzato allaconfisca".Sotto il primo profilo, il Tribunale del riesame riteneva che il provvedimentodel G.i.p. – considerate le concrete modalità di detenzione della somma,ripartita, custodita e in parte occultata in diversi luoghi (lo scooter e l'abitazione)che nulla avevano a che fare con la lecita attività economica dall'indagato emolto avevano invece a che vedere con la sua attività di detenzione e spaccioseriale – aveva, da un lato, correttamente affermato la pertinenzialità dellasomma rispetto al reato (o ai reati) per cui era indagine e, dall'altro, avevagiustamente sottolineato il concreto pericolo che la libera disponibilità dellasomma potesse favorire la commissione di ulteriori reati.Sotto il secondo profilo, venendo all’esame delle contestazioni cheinvestivano la parte della motivazione che fondava il sequestro sulla necessità diprevenire l'occultamento o la dispersione della somma, frustando cosi lapossibilità della confisca (obbligatoria) ex art. 240-bis cod. pen., il Tribunale delriesame richiamava le Sezioni Unite Montella, che avevano precisato che in casodi confisca "in casi particolari" era irrilevante il requisito della pertinenzialità delbene rispetto al reato per cui si era proceduto (Sez. U, n. 920 del 17/12/2003,dep. 2004, Montella, Rv. 226490-01).Il Tribunale del riesame ricordava, poi, i presupposti per l'applicazione dellaconfisca obbligatoria ex art. 240-bis cod. pen., siccome individuati dalla norma, eosservava che [OSCURATO:PERSONA] si era avvalso della facoltà di non rispondere e che lagiustificazione addotta dalla difesa – il fatto che i ricavi prodotti dall’attività dibarbiere-parrucchiere erano per lo più incassati brevi manu e in contanti e chel’importo indicato nel conto contributivo dell’INPS, valorizzato dal G.i.p., era il“reddito netto” dell’attività e non il ricavo (comprensivo delle spese) – eragenerica e del tutto priva di riscontro, sottolineando che i ricavi/incassi realizzatiin maniera fiscalmente irregolare (c.d. in nero) non possono per espresso divietonormativo essere valorizzati quale giustificazione della legittima provenienzadella somma.5. Avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame di Treviso ha propostoricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore di fiducia, affidatoad un unico, articolato, motivo di ricorso, con il quale lamenta violazione dilegge, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., nella parte in cui haritenuto la sussistenza dei requisiti del sequestro preventivo impeditivo nonché,contestualmente, vizio di motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc.pen., per essere la motivazione apparente sia in ordine alla sussistenza delvincolo di pertinenzialità e del periculum in mora nonché in ordine allasproporzione tra la somma sequestrata e il reddito di [OSCURATO:PERSONA].Con riferimento al profilo della pertinenzialità della res, il ricorrenteevidenzia, anzitutto, che il bene oggetto di sequestro preventivo c.d. impeditivodeve caratterizzarsi da una intrinseca, specifica e strutturale strumentalitàrispetto al reato commesso non essendo sufficiente una relazione meramenteoccasionale tra la "res" ed il reato commesso. Richiama giurisprudenza dilegittimità (Sez. 3, n. 42129 del 08/04/2019, Rv. 277173-01) e osserva cheproprio per tale ragione il rapporto di pertinenza deve essere chiaramenteindividuato nel provvedimento di sequestro, per evitare una indiscriminatacompressione dei diritti individuali di proprietà e di uso della cosa. Si duole,quindi, che il provvedimento impugnato non era congruamente motivato conriferimento alla specifica, stabile ed organica strumentalità della cosa sottopostaa sequestro rispetto all'attività illecita di cui al capo di incolpazione. Sostiene, inparticolare, che, pur essendo pacifico che la detenzione della sostanzastupefacente fosse, attesa la quantità detenuta e la presenza di strumenti per lapesatura ed il confezionamento, finalizzata allo spaccio, ciò non era sufficiente alfine dell'individualizzazione della pertinenzialità, in quanto il reato di detenzioneillecita di sostanze stupefacenti, quandanche finalizzato allo spaccio, non generaalcun profitto nell'immediatezza; di talché l'eventuale denaro sequestrato,unitamente alla sostanza stupefacente, poteva essere provento di spaccio dialtre, pregresse condotte illecite di cessione di droga, con l'introito del relativocorrispettivo che, tuttavia, non solo non erano state contestate nel capo diimputazione, ma non erano state nemmeno individuate. Richiama giurisprudenzadi legittimità sul nesso di pertinenzialità tra i beni da sequestrare e il reato.Sotto altro profilo, il ricorrente si duole, poi, che il provvedimento impugnatonon era congruamente motivato con riferimento alla attualità e concretezza delpericulum in mora, osservando che il “periculum”, rilevante ai fini dell’adozionedella misura cautelare, deve presentare i requisiti della concretezza e dellamomento della sua adozione, sicché esso deve essere inteso, non già come meraastratta eventualità, ma come concreta possibilità o ragionevole certezza che lalibera disponibilità del bene assuma carattere strumentale rispetto allaagevolazione della commissione di altri reati della stessa specie o perl'aggravamento o la prosecuzione di quello per cui si procede. Richiama, a talfine, giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 42129 del 08/04/2019, Rv. 277173-01; Sez. 6, n. 56446 del 07/11/2018, Deodati, Rv. 274778 – 01; Sez. 5, n.12064 del 16/12/2009, dep. 2010, Marcante, Rv. 246881 – 01).Si duole, infine, che il provvedimento impugnato non era congruamentemotivato con riferimento alla ritenuta sproporzione tra la somma sequestrata edil reddito di [OSCURATO:PERSONA], sostenendo che il denaro in possesso del [OSCURATO:PERSONA] fossel'incasso (lecito e fiscalmente contabilizzato) del periodo antecedente. Lamenta,inoltre, l’errore commesso dal Tribunale del riesame nella valutazionedell’estratto contributivo INPS, assunto nell’ordinanza impugnata come base perverificare la sproporzione, e ciò in quanto l’importo indicato nel contocontributivo era il reddito netto derivante dall’attività e non il fatturato (datodall'insieme degli scontrini fiscali emessi dal negozio del [OSCURATO:PERSONA]), atteso chenella dichiarazione dei redditi vengono sottratte tutte le spese relativeall'impresa individuale; di talchè il dato valorizzato era parziale in quanto nonvenivano tenute in considerazione, in primis, le spese di locazione del locale e, insecondo luogo, le retribuzioni (comprensive di imposte e contributi) sempreregolarmente pagate dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso va rigettato.2. Occorre premettere che, secondo consolidata giurisprudenza dilegittimità, il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia disequestro preventivo o probatorio può essere proposto solo per violazione dilegge, in tale nozione dovendosi comprendere, sia gli "errores in iudicando" o "inprocedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparatoargomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privodei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi,inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U,n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 – 01; Sez. U., n. 25933 del29/05/2008, Malgioglio, non mass. sul punto; Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023 –01, Mannolo, Rv. 285608 – 01).In tema di impugnazione di misure cautelari reali, la Suprema Corte haprecisato che rientrano nella nozione di violazione di legge, per la quale soltantopuò essere proposto ricorso per cassazione ex art. 325, comma 1, cod. proc.pen., anche l'assoluta mancanza di motivazione e la motivazione apparente,sicché il tribunale del riesame, a fronte di specifiche censure mosse dal ricorrentein ordine al "fumus commissi delicti", è tenuto, nei limiti del giudizio cautelare, afornire adeguata motivazione circa l'infondatezza, l'indifferenza o la superfluitàdegli argomenti opposti con il ricorso, incorrendo, in caso contrario, nelladenunciata "violazione di legge", cui consegue l'annullamento con rinviodell'impugnata ordinanza (Sez. 2, n. 37100 del 07/07/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv.285189 - 01).Va ricordato, infine, che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità,in tema di ricorso per cassazione, la mancanza assoluta di motivazione e lamotivazione meramente apparente integrano il vizio di violazione di leggededucibile ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., venendo inrilievo l'inosservanza dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., che, in ossequio aquanto prescritto dall'art. 111, comma sesto, Cost., prevede che le sentenze e leordinanze debbano essere motivate a pena di nullità (Sez. U, n. 5876 del28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710-01; Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003,Pellegrino, Rv. 224611-01; Sez. 1, n. 11721 del 14/03/2025, Rv. 287771-01).3. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile laddove lamenta che l’ordinanzaimpugnata ha ritenuto sussistenti i presupposti per l’adozione del sequestrofinalizzato alla confisca obbligatoria ex art. 240-bis cod. pen. e, in particolare, lasproporzione tra la somma sequestrata ed il reddito di [OSCURATO:PERSONA], perchéproposto per ragioni non consentite.Ed invero, con riferimento al sequestro finalizzato alla confisca obbligatoriaex art. 240-bis cod. pen., non ricorre alcuno dei vizi radicali della motivazionedenunciabili con ricorso per cassazione poiché il Tribunale del riesame reale haspiegato, con argomenti logici e conducenti, per quale ragione ha ritenuto che ilsequestro fosse stato operato in presenza dei presupposti necessari e sufficientiper disporre la misura, costituiti esclusivamente, oltre che dalla sussistenza digravi indizi in ordine alla commissione del reato di cui all’art. 73, comma 4,d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall'accertamento dell'esistenza di unasproporzione tra il reddito dichiarato o i proventi dell’attività economicadell’indagato e il valore economico dei beni sequestrati e dalla assenza digiustificazione credibile circa la provenienza di essi (Sez. U, n. 920 del17/12/2003, dep. 2004, Montella, Rv. 226490-01).Ed invero, come risulta dall’ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame,con motivazione congrua, sintetica ma non meramente apparente, ha ritenutoche sussistessero i requisiti sia della sproporzione tra la somma di denarorinvenuta e sequestrata e il reddito dichiarato da [OSCURATO:PERSONA] sia della mancatagiustificazione della legittima provenienza del denaro, osservando, sotto il primoprofilo, che il reddito da lavoro percepito dall’indagato tra l’1 gennaio e il 31luglio 2025, pari a 4.638,76 euro, risultante dall’estratto contributivo INPS, erainferiore alla somma rinvenuta nella disponibilità dell’indagato – siccome ritenutodal G.i.p. – e, sotto il secondo profilo, che [OSCURATO:PERSONA] si era avvalso della facoltàdi non rispondere e che i ricavi/incassi realizzati in maniera fiscalmenteirregolare (in nero) non potevano, per espresso divieto normativo, esserevalorizzati quale giustificazione della legittima provenienza della somma.4. L’ordinanza impugnata è, invece, erronea laddove ha ritenuto che ilprovvedimento del G.i.p. avesse correttamente affermato la pertinenzialità dellasomma rinvenuta e sequestrata rispetto al reato per cui era indagine e quindipossibile il sequestro preventivo c.d. impeditivo ai sensi dell’art. 321, comma 2,cod. proc. pen.Ed invero, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità in punto dinesso di pertinenzialità, «qualora venga contestato il delitto di detenzione illecitadi sostanze stupefacenti, la somma rinvenuta nella disponibilità dell'imputato,anche ad ammettere che sia provento di spaccio di sostanze stupefacenti, noncostituisce il profitto del reato in contestazione ma di altre, pregresse condotteillecite di cessione di droga, con l'introito del relativo corrispettivo»; di talché, inrelazione al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, il denarorinvenuto nella disponibilità dell'imputato può essere sottoposto a confisca solonel caso in cui ricorrano le condizioni previste all'art. 240-bis cod. pen.,applicabile in ragione del rinvio operato dall'art. 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990,n. 309, non essendo consentita la confisca del denaro né ai sensi dell'art. 240cod. pen., né ai sensi dell'art. 73, comma 7-bis, d.P.R. cit., applicabili inveceall'ipotesi di cessione di sostanza stupefacente, non sussistendo il necessarionesso tra il denaro oggetto di ablazione e il reato di mera detenzione per cui èaffermata la responsabilità (Sez. 4, n. 1003 del 10/12/2024 dep. 10 gennaio2025, non mass.; Sez. 4, n. 20130 del 19/04/2022, Donato, Rv. 283248).5. L’erronea affermazione del Tribunale del riesame circa la pertinenzialitàdella somma rinvenuta e sequestrata rispetto al reato di illecita detenzione disostanze stupefacenti, giustifica il rigetto del ricorso (che altrimenti sarebbestato inammissibile).6. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso il 26/02/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteLuca [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 18426/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris