CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 luglio 2023
Cassazione n. 35393/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], con atto del 15 marzo 2023, ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Bari del 23 febbraio 2023, che ha rigettato l'istanza di ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale di [OSCURATO:PERSONA]. Quest'ultimo, con dichiarazione resa il 10 maggio 2023 all'[OSCURATO:PERSONA] della Casa circondariale in cui è ristretto, ha dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. Segue all'inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria, equa al caso, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 luglio 2023 Il c nsiigliere estensore Il presidente