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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 07490/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - nel quale il difensore si duole della violazione dell'art. 47

I. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), e del vizio di motivazione, insistendo sul fatto che per la concessione della misura dell'affidamento in prova il percorso rieducativo deve essere solo iniziato, che comunque la condannata tra la commissione dei fatti, risalenti al 2010, e l'applicazione della pena non ha commesso ulteriori reati, a riprova del suo ravvedimento, e che infine si è mostrata disponibile ad attività di volontariato - non sono consentite in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in punto di fatto.

Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Tribunale di sorveglianza di Palermo, nel rigettare la misura alternativa.

Invero, detto Tribunale, rileva che la propensione a delinquere dimostrata dalla condannata, orientata alla consumazione di reati contro il patrimonio, l'assenza di prospettive di un suo reinserimento esterno, tale non potendosi ritenere il prospettato volontariato per la durata risibile dell'impegno, inidoneo a contenere la recidiva, stante anche la dichiarata precarietà economica all'origine della devianza e considerato l'insufficiente grado di revisione ad oggi raggiunto, escludono che possa formularsi un giudizio positivo in ordine al superamento della duplice prognosi prevista dall'art. 47, comma 2, Ord. pen., non potendosi ragionevolmente prevedere che le semplici e ampie prescrizioni connesse a detta misura siano sufficienti a contenere l'impulso alla devianza.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 12 genna

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - nel quale il difensore si duole della violazione dell'art. 47 I. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), e del vizio di motivazione, insistendo sul fatto che per la concessione della misura dell'affidamento in prova il percorso rieducativo deve essere solo iniziato, che comunque la condannata tra la commissione dei fatti, risalenti al 2010, e l'applicazione della pena non ha commesso ulteriori reati, a riprova del suo ravvedimento, e che infine si è mostrata disponibile ad attività di volontariato - non sono consentite in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in punto di fatto. Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Tribunale di sorveglianza di Palermo, nel rigettare la misura alternativa. Invero, detto Tribunale, rileva che la propensione a delinquere dimostrata dalla condannata, orientata alla consumazione di reati contro il patrimonio, l'assenza di prospettive di un suo reinserimento esterno, tale non potendosi ritenere il prospettato volontariato per la durata risibile dell'impegno, inidoneo a contenere la recidiva, stante anche la dichiarata precarietà economica all'origine della devianza e considerato l'insufficiente grado di revisione ad oggi raggiunto, escludono che possa formularsi un giudizio positivo in ordine al superamento della duplice prognosi prevista dall'art. 47, comma 2, Ord. pen., non potendosi ragionevolmente prevedere che le semplici e ampie prescrizioni connesse a detta misura siano sufficienti a contenere l'impulso alla devianza. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 genna
Sentenza Cassazione n. 07490/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris