CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 ottobre 2023
Cassazione n. 29735/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 3242-2021proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] L’[OSCURATO:PERSONA]), in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliati in Roma, presso lo studio degli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e LUIGI V. DAMONE, che li rappresentanoe difendono giusta procura specialeestesa in calce al ricorso -ricorrenti– contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis -controricorrente- avverso la sentenza n. 1069/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALEdella LOMBARDIA, depositata il 16 /6/202 0 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/10/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] due ([OSCURATO:PERSONA] p er l’A lta Velocità) e [OSCURATO:PERSONA] ricorso, affidato a sei motivi , per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Lombardiaaveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 815/2017 della Commissione tributaria provinciale di Brescia, in rigetto del ricors o proposto avverso avviso di liquidazione relativo al pagamento dell’imposta di registro al 9% sull’indennità aggiuntiva riconosciuta dal Consorzio al proprietario, coltivatore diretto , d el terreno , oggetto de l contratto di cessione volontaria dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], a rogito del notaio [OSCURATO:PERSONA], nonché dell’imposta di registro al 3% sulle indennità riconosciute al proprietario per il deprezzamento della proprietà residua, per la demolizione di soprassuoli e frutti pendenti e per l’indennità di occupazione; l’Agenzia delle entrateresiste con controricorso; i ricorrenti hanno da ultimo depositato memoria difensiva [OSCURATO:PERSONA] 1.1. con il primomotivo i ricorrenti denunciano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell’art. 44, comma 2, del d.p.r. 26 aprile 1986 n. 131, degli artt. 1, 6, 9 della Tariffa allegata alla [OSCURATO:PERSONA] medesimo d.p.r. e dell’art. 40, commi 1 e 4, del d.p.r. 8 giugno 2001n. 327, e lamentano che la Commissione tributaria regionale abbia erroneamente confermato la sentenza di primo grado in merito all’applicabilità dell’imposta di registro al 3% relativamente all’indennità aggiuntiva riconosciuta al proprietario coltivatore diretto con riguardo all’atto di cessione volontaria di terreno ai sensi dell’art. 45 del [OSCURATO:PERSONA].; 1.2.la censura è infondata; 1.3.va premesso che la deter minazione della base imponibile, ai fini dell’applicazionedell'imposta di registro, avviene secondo quanto disposto dagli artt. 43-53 del T.U. delle disposizioni concernenti l'imposta di registro (d.p.r. 26 aprile 1986, n.131); 1.4. l'art. 43, dopo aver stabilito i principi generali, richiama le più importati forme contrattuali, affidando ai successivi articoli il compito di individuare le fattispecie più frequenti nella pratica, ed inverol'art. 44 si occupa dell'espropriazione forzata e dei trasferimenti coattivi, mentre il secondo comma di questo articolo tratta, in modo specifico, dell'espropriazione per pubblica utilità e di ogni altro atto della pubblica autorità che abbia effetti traslativi della proprietà privata; 1.5. l'ipotesi dell'ablazione di terreni agricoli appartenenti a coltivatori diretti non viene presa in considerazione come fattispecie a sé stante, ma viene fatta rientrare nell'ambito generale con richiamo alla normativa specifica che la regola; 1.6. intutti i casi di trasferimento forzato per espropriazione la base imponibile è data, dunque, dall'ammontare definitivo dell’indennizzo, mentrenel caso di cessione volontaria a favore dell'espr o priante, sempre all'interno di una procedura espropriativa, l'imponibile è costituito dal prezzo del bene ceduto; 1.7. l a cessione volontaria del bene assoggettato ad espropriazione per pubblica utilità,prevista dall'art. 12 della legge 22 ottobre 1971, n. 865e successivamente da ll'art. 45 d.P.R. n. 327 del 2001 , si configura , invero,come un contratto pubblicistico ed il relativo prezzo si correla, in modo vincolato, ai parametri legali circa la determinazione dell'indennità espropriativa; 1.8. in particolare, la cessione volontaria si caratterizza come una forma alternativa di realizzazione del procedimento espropriativo , tendente a facilitare l'acquisizione, in tempi rapidi, della proprietà a favore dell'ente espropriante che, in tal modo, può realizzare i propri progetti nei tempi prestabiliti e nel rispetto dei costi preventivati; 1.9. l'accordo della cessione combina strumenti di natura privatistica concernenti la conclusione del contratto e strumenti di ordine pubblicistico che attengono, in particolare, alle modalità di determinazione del prezzo (cfr. Cass. n. 10619 del 20/04/2023; Cass. n. 1534 del 22/01/2018; Cass.n. 11435 del 12/10/1999); 1.10. nell'espropriazione dei suoli agricoli, la combinazione di tutti questi elementi, siadi natura privatistica che di ordine pubblicistico, sono ulteriormente rafforzati dal dettato normativo - artt. 12 e 17 della Legge 22 ottobre 1971 n. 865 - che si riferi sce a norme imperative dettate ad integrazione del contenuto necessario del contratto, in particolare con riferimento al modo di fissazione dell'indennità; 1.11. la determinazione dell'indennità si fonda, quindi, su criteri che hanno come riferimento, da un lato, la natura e la destinazione del terreno e, dall'altro, la presenza di soggetti, diversi dal proprietario, sul fondo stesso, sicché l'indennità stessa, pur essendo legata a parametri predeterminati, èscissa, nell'ipotesi in cui siano presenti più soggetti, in due distinte parti: una diretta a risarcire il danno per laperdita del terreno e l'altra, aggiuntiva ed integrativa, finalizzata a compensare il sacrificio dovuto alla privazione definitiva del godimento del fondo ed alla conseguente impossibilità di continuare ad esercitare l'attività di coltivazione; 1.12. è stato così precisato da questa Corte che , i n tema di determinazione dell'indennità di espropriazione, all'affittuario coltivatore diretto del fondo espropriato spetta un'indennità aggiuntiva, della L. n. 865 del 1971, ex art. 17, autonoma rispetto all'indennità di espropriazione, che trova fondamento nella diretta attività di prestazione d'opera sul terreno espropriato e nella situazione privilegiata che gli artt. 35 Cost. e segg., assicurano alla posizione del lavoratore, e proprio in ragione dellanatura aggiuntiva di tale indennità, ribadita dal D.P.R. n. 327 del 2001, art. 37, comma 9, la stessa non va detratta da quella di espropriazione, non potendo escludersi, anche in base alla giurisprudenza della CEDU, che, in presenza della necessità di tener conto della particolare posizione del coltivatore espropriato, l'espropriante possa andare incontro ad esborsi - preventivamente valutabili - complessivamente superiori al valore di mercato del bene ablato, senza che ciò costituisca violazione del limite previsto dall'art. 42 Cost. (cfr. Cass. n. 7975 del 22/03/2021; Cass. n . 7688 del 18/03/2021; Cass . n. 394 del 13/1/2021 ; Cass. n. 9269 del 24/04/2014); 1.13. affermato dunqueche, dal punto di vista strettamente civilistico, l'indennità aggiuntiva debba essereseparata dall'indennizzo, al contempo, tuttavia non si può dubitare che si tratta comunque di prestazioni patrimoniali che vanno a compensare il soggetto a seguito di un pregiudizio patito, ovvero del sacrificio di un diritto, il cui importo è stato pattuito tra le parti, e tale tipo di indennità sonodunque soggette alla aliquota del 3% ai sensi dell’art. 9, Tariffa, parte I, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, che prevede l’imposta proporzionale di registro per gli «atti diversi da quelli altrove indicati aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale»; 1.14. come già precisato da questa Corte, infatti, l’art. 9 della tariffa, parte I, rappresenta una clausola di chiusura finalizzata a disciplinare tutte le fattispecie fiscalmente rilevanti, diverse da quelle indicate nelle restanti disposizioni, purché però onerose, e in questo specifico senso aventi un contenuto patrimoniale, non potendo la norma essere intesa in modo dissociato dal contesto dell’art. 43, comma1, del d.P.R. n. 131 del 1986, che fissa la base imponibile dell’imposta prevedendola (v. lett. h), per le «prestazioni a contenuto patrimoniale», nell’ammontare «dei corrispettivi in denaro pattuiti per l’intera durata del contratto», il che rappresenta limpida dimostrazione del fatto che, ai sensi dell’art. 9 della tariffa, la prestazione «a contenuto patrimoniale» è la prestazione onerosa (cfr. Cass., 18 dicembre 2015, n. 25478, in motiv., cui addeCass., 25 maggio 2018, n. 13141; Cass., 17 gennaio 2018, n. 975; Cass., 5 agosto 2016, n. 16490; conf. Cass., 17 gennaio 2018, n. 975); 1.15. si tratta quindi di una prestazione economica che ha natura risarcitoria,secondo quanto correttamente affermato dalla Commissione tributaria regionale, ecome tale tassata ai fini dell’imposta di Registro nella misura del 3% in quanto rientrante nella categoria generale degli atti aventi oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale; 1.16. anche la corresponsione di tali indennità, al fine di compensare il soggetto per il pregiudizio subìto a seguito dell'esproprio, e che avviene separatamente rispetto alla corresponsione del corrispettivo della cessione, risulta invero comunque «regolamentata» con un atto scritto, di cui va esclusa l'assimilazione ad una quietanza di pagamento (come diversamente affermato in un risalente ed isolato precedente di questa Corte: cfr. Cass. 1513 del 11/02/2000 ) , che è dichiarazione di scienza con funzione di prova documentale precostituitacon cui il creditore attesta di avere ricevuto un pagamento e che, proprio per questo, non è soggetta a tassazione se contenuta nell'atto principale da cui origina quel credito, in quanto quest'ultimo è già in sé tassato (art. 21 comma 3 D.P.R. n. 131 del 1986); 2.1.con il secondomotivo i ricorrenti denunciano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell’art. 44, comma 2, del d.p.r. 26 aprile 1986 n. 131, degli artt. 6, 9 della Tariffa allegata alla Parte I del medesimo d.p.r. e degli artt. 33, comma 1, e 40, commi 1 e 4, del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327, e lamentanoche la Commissione tributaria regionale abbia erroneamente confermato la sentenza di primo grado in merito all’applicabilità dell’imposta di registro al 3% relativamente alle indennità per deprezzamento, manufatti e soprassuoli, ritenute di natura risarcitoria; 2.2.la doglianza è parimenti infondata; 2.3. va premesso che in base all’articolo 32 del D.P.R. n. 327/2001 le indennità per soprassuoli/manufatti e frutti pendenti sono indennità corrisposte per costruzioni, piantagioni, migliorie del fondo, quali soprassuoli e frutti pendenti, mentre quelle corrisposte per il deprezzamento della proprietà residua, ai sensi dell’articolo 33 del D.P.R. n. 327/2001,vengono corrisposte in caso di esproprio parziale di un bene unitario, poiché a seguito di ciò, il valore della parte espropriata sarà determinato tenendo conto della relativa diminuzione di valore;2.4. questa Corte è venuta ad attestarsi saldamente attor no all'affermazione che impone di tenere conto, ai fini della determinazione dell'indennità, dell'aumento di valore di cui il suolo viene a beneficiare in ragione del soprassuolo esistente, assumendo specifico rilievo a questo fine ciòche contribuisce a connotarne l'identità fisica e urbanistica conferendo al suolo condizioni particolari di sicurezza, utilità e amenità (cfr. Cass.19/2/2018 n. 3952; Cass., 27/07/2017, n. 18732; Cass. 9-02-2017, n. 3461; Cass. 1/02/2016, n. 1870); 2.5. in breve, «qualora le piantagioni che insistono sul suolo espropriato contribuiscano a connotarne le caratteristiche fisiche, tanto da incidere sul valore e contribuire all'appetibilità dello stesso ove inserito in un mercato virtuale, del relativo valore occorre tenere conto» (cfr. Cass.21/03/2014, n. 6743); 2.6. a seguire, in tema di espropriazione per pubblica utilità, quella parziale,per la quale l'indennità va determinata sulla base della differenza fra il valore dell'unico bene prima dell'espropriazione ed il valore della porzione residua secondo l’art.40 della 1. n. 2359 del 1865 (oggi art. 33 del d.P.R. n. 227 del 2001), si verifica quando la vicenda ablativa investa parte di un complesso immobiliare appartenente allo stesso soggetto e caratterizzato da un'unitaria destinazione economica, implicando per il proprietario un pregiudizio diverso da quello ristorabile mediante l'indennizzo calcolato, con riferimento soltanto alla porzione espropriata, per effetto della compromissione o comunque dell'alterazione delle possibilità di utilizzazione della restante porzione e del connesso deprezzamento di essa (cfr. Cass.n. 4264 del 18/02/2021 , Cass. n. 15040 del 15/07/2020, SU n. 90 41 del 08/04/2008 , Cass. n. 17789 del 08/09/2015; Cass. n. 6926 del 08/04/2016); 2.7. anche con riguardo a tali indennità aggiuntive,nonsi può dubitare che si tratta comunque di prestazioni patrimoniali che vanno a compensare il soggetto a seguito di un pregiudizio patito, ovvero del sacrificio di un diritto, il cui importo è stato pattuito tra le parti, soggette alla aliquota del 3%ai sensi dell’art. 9, Tariffa, parte I, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, che prevede l’imposta proporzionale di registro per gli «atti diversi da quelli altrove indicati aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale», come dianzi illustrato in riferimento al primo motivo di ricorso; 2.8. è peraltro in ogni caso irrilevante la natura indennitaria o risarcitoria delle suddette prestazioni economiche aggiuntive in caso di esproprio, atteso che la norma dell'art. 9 della [OSCURATO:PERSONA] I allegata al D.P.R. n. 131 del 1986 tassa allo stesso modo sia leindennità che il risarcimento del danno, la cui natura si distingue solo per effetto della valutazione del comportamento a monte dell'agente (atto legittimo o illegittimo) che produce un danno economico, prevedendo l'art. 9 cit. la tassazione con aliquota del 3% alle disposizioni «aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale», cosicché, in base alla dizione letterale della legge le indennità aggiuntive, quale che sia la natura, hanno un contenuto patrimoniale/ristoro di danni causati/derivanti dall'espropriazionedi terreni e, così, rimangono soggette all'aliquota del 3%, ex art. 9 della tariffa, poiché non esistendo altra disposizione a carattere di specialità è unicamente applicabile la normativa a carattere residua; 3.1. con il terzo motivo i ricorrenti denunciano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell’art. 44, comma 2, del d.p.r. 26 aprile 1986 n. 131, degli artt. 6, 9 della Tariffa allegata alla Parte I del medesimo d.p.r. e degli artt. 33, comma 1, e 40, commi 1 e 4, del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327, e lamentanoche la Commissione tributaria regionale abbia erroneamente confermato la sentenza di primo grado in merito all’applicabilità dell’imposta di registro al 3% relativamente all’indennità di occupazione d’urgenza, parimenti ritenuta di natura risarcitoria; 3.2. la doglianza va disattesa; 3.3.l'articolo 22-bis del d.P.R. n. 327 del 2001, rubricato «occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione» prevede, al primo comma, che «qualora l'avvio dei lavori rivesta carattere di particolare urgenza, tale da non consentire, in relazione alla particolare natura delle opere, l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 20, può essere emanato, senza particolari indagini e formalità, decreto motivato che determina in via provvisoria, l'indennità di espropriazione, e che dispone anche l'occupazione anticipata dei beni immobili necessari. Il decreto contiene l'elenco dei beni da espropriare e dei relativi proprietari, indica i beni da occupare e determina l'indennità da offrire in via provvisoria»; 3.4. in base a quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 22-bis «per il periodo intercorrente tra la data di immissione in possesso e la data di corresponsione dell'indennità di espropriazione o del corrispettivo, stabilito per l'atto di cessione volontaria è dovuta l'indennità d'occupazione, da computare ai sensi dell'articolo 50, comma 1»; 3.5. la fattispecie di cui all'articolo 22-bis citatoha dunque ad oggetto l'occupazione d'urgenza che, in quanto preordinata all'espropriazione, si pone alla stregua di atto prodromico al trasferimento definitivo, che figura quale atto conclusivo della procedura espropriativa; 3.6. come posto in rilievo dalla stessa [OSCURATO:PERSONA] risposta all’interpello n. 669/2021, l’occupazione d’urgenza ivi prevista non può dunque considerarsi fra gli attistricto sensu traslativi o costitutivi della proprietà di beni immobili, con conseguente esclusione dalla base imponibileriferibile all’art. 44 del TUR, che attiene all’ammontare definitivo dell’indennizzo; 3.7.poste tali premesse, anche l'indennità da occupazione d’urgenza costituisce comunque un’obbligazione di tipo indennitario collegata ad una ipotesi tipica di responsabilità della P.A.per atti legittimi e, in relazione ad essa valgono le medesime considerazioni svolte con riguardo ai primi due motivicirca l’assoggettabilità dell’indennità ad aliquota «residuale» del 3% prevista dal TURalla voce «atti diversi da quelli altrove indicati aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale» (articolo 9 della Tariffa, Parte Prima, del Dpr n. 131/1986), escluso che tale indennità possa essere assimilabile ad un canone di locazione; 3.8. l’indennità in oggetto, infatti, non ha natura compensativa per la mancata fruizione di un bene, così come avviene per la locazione, essendo piuttosto riconosciuta per la perdita del godimento delle aree occupate dalla P.A. a seguito di un provvedimento autoritativo legalmente dato;4.1.con il quarto motivo i ricorrenti denunciano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione dell’art. 132 cod. proc. civ. per mancanza di motivazione della sentenza impugnata, in quanto la Commissione tributaria regionale si sarebbe limitata a confermare la pronuncia di primo grado; 4.2. la doglianza è infondata; 4.3. la giurisprudenza di questo giudice di legittimità ha affermato che si ha motivazione omessa o apparente quando il giudice di merito omette di indicare, nel contenuto della sentenza, gli elementi da cui ha desunto il proprio convincimento ovvero, pur individuando questi elementi, non procede aduna loro disamina logico-giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. n. 16736/2007); 4.4. ciò non ricorre nel caso in esame, laddove la Commissione tributaria regionale, sia pure in maniera sintetica, ha ritenuto che l’atto impositivo fosse legittimo sulla scorta delle considerazioni illustrate con riferimento ai precedenti motivicirca la natura e la conseguente tassazione delle suddette indennità aggiuntive, trattandosidi una motivazione che non può considerarsi meramente apparente, in quanto esplicita le ragioni della decisione; 5.1. con il quinto motivoi ricorrenti denunciano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia sul motivo di appello circa l’entità dellacondanna al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio, integralmente addebitate alla contribuente; 5.2. va in primo luogo richiamato l’insegnamento di questa Corte secondo cui, alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell'art. 111, comma secondo, Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell'attuale art. 384 cod. proc. civ. ispirata a tali principi, una volta verificata l'omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte di cassazione può omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito allorquando la questione di diritto posta con ilsuddetto motivo risulti infondata, di modo che la pronuncia da rendere viene a confermare il dispositivo della sentenza di appello (determinando l'inutilità di un ritorno della causa in fase di merito), sempre che si tratti di questione che non richiede ulteriori accertamenti di fatto (cfr. Cass. nn. 16171/2017, 2313/2010); 5.3. la questione posta con il quarto motivo dell'odierno ricorso va quindi esaminata per verificare se possa essere decisa in astratto, prescindendo da riscontri fattuali, in quanto ove la risposta alla questione, posta nei motivi non esaminati dal Giudice d'appello, sia negativa, si potrebbe pervenire senz'altro alla definizione del giudizio in sede di legittimità, mentre la risposta positiva dovrebbe invece portare alla cassazione con rinvio, affinché il Giudice di merito verifichi in primo luogo la sussistenza o meno delle indicazioni necessarie a pena di nullità; 5.4. nella specie, la questione va risolta nel primo dei due sensi sulla base delle considerazioni che seguono; 5.5. è sufficiente, in proposito, rilevare che la Commissione tributaria provinciale ha correttamente applicato il disposto dell’art. 91 cod. proc. civ., secondo il quale la parte soccombente va condannata al rimborso delle spese in favore di quella vittoriosa (cd. principio di soccombenza), e non vi è dubbio, infatti, che la soccombenza della ricorrente nel giudizio di merito sia stata integrale; 5.6. peraltro, la facoltà di disporre la compensazione, anche parziale, delle spese processuali tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l’eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione (cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 14989 del 15/07/2005; conf., in precedenza: Cass., n. 851 del 01/03/1977; n. 1898 del 11/02/2002; n. 10861 del 24/07/2002; n. 22541 del 20/10/2006; Sez. 6 -3, Ordinanza n. 26912 del 26/11/2020); 5.7. non risulta, invece, specificamente censurata un’eventuale eccessiva quantificazione delle spese di lite operata dal giudice di primo grado, avendo i ricorrenti del tutto omesso di indicare se e in che termini la detta quantificazione avesse superato i limiti massimi dei parametri di cui al d.m.n. 55/2014, applicabile alla fattispecie ratione temporis ( cfr. Cass. n. 22287del 21/10/2009 ; 6.1. con il quinto motivo i ricorrenti denunciano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell’art. 15 del d.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 546 e dell’art. 92 cod. proc. civ. per errata condanna della parte appellante al pagamento delle spese di lite del gravame, stante la mancanza di precedenti di legittimità sulla materia del contendere e la costituzione in giudizio dell’Amministrazione con funzionari interni; 6.2.la censura va disattesa; 6.3. tenuto conto dell'esito del giudizio, che ha visto la totale soccombenza dei ricorrenti, va invero ribadito cheil sindacato di legittimità sulle pronun ce dei giudici del merito è diretto solamente ad evitare che possa Corte di risultare violato il principio secondo cui esse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa (cfr. Cass.n. 24502 del17/10/2017; conf. Cass. n. 26912 del 26/11/2020), e, in tema di spese processuali, la facoltà di disporne la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l'eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione (cfr. Cass. n. 11329 del 26/04/2019); 6.4. al contempo, va rilevata l'assoluta genericità della doglianza nella parte in cui si lamenta l’errata quantificazione delle spese di lite riconosciute in favore dell’Amministrazione finanziariache stava in giudizio avvalendosi di un funzionario appositamente delegato, non essendo sufficiente una generica denuncia dell'eccessivo ammontare dei compensi liquidato, dovendosi invece, per il principio di specificità del ricorso per cassazione ex art. 366 cod. proc. civ. , specificare la violazione con riferimento alle singole voci in concreto liquidate dal giudice, al fine di consentirne il controllo in sede di legittimità ( cfr. Cass. 14542 del 4.7.2001); 6. sulla scorta di quanto sin qui illustrato, il ricorso va integralmente respinto 7. le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna iricorrenti, in solido,al pagamento delle spese di lite,che liquida in misura pari ad Euro 600,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presup