CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 13003/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA Sul ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2025 della Corte di appello di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, Dr. [OSCURATO:PERSONA], cui il medesimo P.G. si è riportato in udienza, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. udito, per l'imputato, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Rosso del Foro di Pistoia, che si è riportato al ricorso chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Firenze confermava la sentenza del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Pistoia del 24/09/2024, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 1 e mesi 8 di reclusione ed euro 8.000,00 di multa per la detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo hashish (art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990). 12. Avverso tale provvedimento l'imputato propone ricorso, limitatamente al trattamento sanzionatorio. 2.1.(on un primo motivo, lamenta vizio di motivazione e motivazione apparente in relazione alla eccessività della pena irrogata. A fronte della totale assenza di motivazione nella prima sentenza, la Corte di appello procede ad un'opera di «riempimento», tentando di sanare il vuoto motivazionale del GUP e spiegando le ragioni che hanno portato a irrogare una pena vicina alla media edittale, ma la risposta è comunque insufficiente, contraddittoria e inadeguata. La Corte territoriale, in dettaglio, non ha tenuto conto della condotta del [OSCURATO:PERSONA], che non si è limitato a confessare gli addebiti, ma ha fornito le generalità degli acquirenti e i contatti dei fornitori, nonché della scarsa durata temporale del fatto. Né, infine, ha tenuto conto del percorso di riabilitazione che l'imputato stava seguendo presso il SERD. 2.2. Con il secondo motivo, lamenta la mancata concessione della sospensione condizionale della pena, già denegata in primo grado. La motivazione non tiene conto dell'incensuratezza del [OSCURATO:PERSONA] e della sua condotta post factum, come danzi descritta, circostanze che consentivano una prognosi positiva in ordine alla astensione dalla commissione di futuri delitti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è complessivamente infondato. 2. Il primo motivo è inammissibile. 2.1. Secondo il costante orientamento di questa Corte, la graduazione del trattamento sanzionatorio, in generale, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. Per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che il giudice dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: «pena congrua», «pena equa» o «congruo aumento», come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale Nel giudizio di cassazione è dunque inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 22014, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv. 255825; da ultimo v. Sez. 2, n. 1929 del 16/12/2020, dep. 2021, Cipollini, non mass.). a4 h 2.2. Nel caso in esame, la sentenza impugnata valorizza, oltre t rinvenimento di oltre 2 4/ r chilogrammi di stupefacente del tipo hashish (da cui erano ricavabili 28.942,1 dosi singole), fatto 9., jjk, ,1--ba di indiscutibile gravità, altri elementi, quali: l'estrema professionalità del [OSCURATO:PERSONA] (pag. 3), y testimoniata dal contattare lo stesso gli acquirenti tramite piattaforme quali Istagram/Whatsapp e Telegram, luoghivirtuale ove egli vendeva lo stupefacente; il pubblicizzare lo stupefacente tramite video, con indicazione dei prezzi e degli sconti; la circostanza di fatto che, a fronte di richieste di quantitativi più elevati, ordinava lo stupefacente direttamente in California; l'aver costituito una rete di vendita e di consegna a domicilio tramite rider. Trattasi, in tutta evidenza, di motivazione ampia e soddisfacente, priva di qualsivoglia profilo di irragionevolezza e saldamente ancorata agli elementi di cui agli articoli 132 e 133 cod. pen., con cui il ricorrente non si confronta. 3. Il secondo motivo è infondato. La Corte di appello gigliata conferma la prognosi negativa del primo giudice in ordine alla futura astensione dalla commissione di delitti, evidenziando per un verso l'estrema gravità del fatto (come superiormente rappresentata), tale da avere rilievo assorbente sugli elementi di segno opposto dedotti dalla difesa, e per altro verso la non concludenza del programma di riabilitazione (posto che alcuno dei campioni analizzati dal SERD evidenziavano ancora una debole positività ai cannabinoidi). Trattasi di motivazione che fa buon governo dei principi elaborati da questa Corte, secondo cui la valutazione prognostica richiesta dall'art. 164 c.p. richiama la necessaria considerazione complessiva delle circostanze indicate nell'art. 133 c.p. (Sez. 2, n. 2742 del 15/12/2020, dep. 2021, Gaye, n.m.), sia in relazione alla gravità del reato (modalità dell'azione, gravità del danno o del pericolo cagionato, intensità del dolo), sia con riguardo alla capacità a delinquere (motivi a delinquere e carattere del reo, precedenti penali, condotta del reo antecedente, contemporanea o susseguente al reato, condizioni di vita), elementi tutti considerati dalla Corte territoriale nella sua discrezionale valutazione. Nel caso di specie, gli elementi dedotti dalla difesa non sono stati omessi, ma valutati e ritenuti suvvalenti nel giudizio prognostico. 4. Il ricorso deve essere quindi rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al p P.Q.MIl Consigliere estensore Il Presidente .---- [OSCURATO:PERSONA] i Deposittaa in Cancelleria °gg4 O 9 APRI 2026 [OSCURATO:PERSONA] Dottssa E1isabettf4rrb1t0 4