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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 24 luglio 2025

Cassazione n. 28006/2025

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.22881/2018 (riunito con Ricorso R.G. n. 5428/2020) proposto da [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi d a ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO nonchécontro AGENZIA DELLE ENTRATE –RISCOSSIONE e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] Calabria n.250 /02/2018 depositata il 02/03/2018, pronunciata con riferimento ad un atto per il quale la ricorrente ha aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione prevista dall’art. 6, comma 10,d.l. 119 del 201 8 (rottamazione ter) conv. in Legge 136/2018 ; vista la documentazione depositata dalla ricorrente con i relativi pagamenti; vista la risposta dell’Agenzia delle Entrate alla richiesta del 24/07/2025, Ordinanza 20342/2025 della Corte di Cassazione, con cui risulta la regolare definizione agevolata ex D.L. 119/2018; chiarito che la cartella n. 03020110014019818/01 è la stessa presente nel ricorso RG.

N. 5428/2020, notificata al ricorrente in quanto obbligato solidale e di conseguenza comporta l’estinzione con decreto del ricorso riunito; che, pertanto, il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA] LaPres

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.22881/2018 (riunito con Ricorso R.G. n. 5428/2020) proposto da [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi d a ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO nonchécontro AGENZIA DELLE ENTRATE –RISCOSSIONE e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] Calabria n.250 /02/2018 depositata il 02/03/2018, pronunciata con riferimento ad un atto per il quale la ricorrente ha aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione prevista dall’art. 6, comma 10,d.l. 119 del 201 8 (rottamazione ter) conv. in Legge 136/2018 ; vista la documentazione depositata dalla ricorrente con i relativi pagamenti; vista la risposta dell’Agenzia delle Entrate alla richiesta del 24/07/2025, Ordinanza 20342/2025 della Corte di Cassazione, con cui risulta la regolare definizione agevolata ex D.L. 119/2018; chiarito che la cartella n. 03020110014019818/01 è la stessa presente nel ricorso RG. N. 5428/2020, notificata al ricorrente in quanto obbligato solidale e di conseguenza comporta l’estinzione con decreto del ricorso riunito; che, pertanto, il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA] LaPres
Decreto Cassazione n. 28006/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris