Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 34692/2022

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

NZA sul ricorso iscritto al n. 7628/2015R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato. –ricorrente– contro [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per procura speciale, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma,Corso Italia n. 19. –controricorrente– e contro [OSCURATO:SOCIETA].; –intimata– Oggetto: giudizio tributario-sentenza- inclusione nell’intestazione di soggetto che non è parte del giudizio; accertamento.e contro [OSCURATO:PERSONA]; –intimato– Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delLazio n. 5 299 / 14 / 1 4 , depositata il 25agosto 2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del10 novembre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: 1.L’Agenzia delle Entrate ha notificato alla [OSCURATO:PERSONA] società cooperativa a r.l. avviso d’accertamento relativo all’Irpef, all’Irap ed all’Iva di cui all’ anno d’imposta 2006.

Avverso tale atto la contribuente ha presenta to ricorso innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Rieti, che lo ha parzialmente accolto.

Contro la sentenza di primo grado l’Agenzia h a proposto appello, che l ’adita Commissione tributaria regionale delLazio ha rigettato con la sentenza in epigrafe .

L’Ufficio ha quindi proposto ricorso, affidato a due motivi , per la cassazione della predetta sentenza d’appello.

La contribuente si è costituitacon controricorso ed ha prodotto memoria .

Considerato che: 1.Preliminarmente, va rilevato che il ricorso è stato notificato dalla ricorrente Agenzia anche alla [OSCURATO:SOCIETA]. ed a [OSCURATO:PERSONA], che sono rimasti intimati.

Tuttavia, della posizione processuale e sostanziale di tali ultime parti non fa alcuna menzione il ricorso erariale.

Esse, invero, si trovano inserite nell’intestazione della sentenza impugnata, nella quale risultano contestualmente costituite con un unico difensore.

Nella parte della sentenza impugnatadedicata allo svolgimento processuale, poi, si legge che «Risultano in atti anche controdeduzioni della [OSCURATO:SOCIETA]. che però attengono ad altra fattispecie e non sono pertinenti».

La parte effettivamente motiva della sentenza e lo stesso dispositivo non recano invece alcun riferimento ai predetti soggetti.

Deve allora ritenersi che con la formula ante riprodotta la CTR non abbia deciso l’«estromissione» (nel senso proprio di cui agli artt. 108, 109 o 111 cod. proc. civ.) della [OSCURATO:PERSONA] e del Mauri dal processo, ma, come affermato dalla controricorrente nel controricorso e nella memoria, abbiameramente dato atto (con provvedimento in parte quameramente organizzativo e non decisorio- né in rito , né in merito - sebbene scritto nel corpo della sentenza) dell’erroneo inserimento materiale nel fascicolo d’ufficio d’appello di un atto di controdeduzioni della predetta [OSCURATO:PERSONA] (e di [OSCURATO:PERSONA], rappresentato dal medesimo difensore nel merito), relativo ad altro giudizio ed estraneo, pertanto,a quello trattato in appello, del quale i predetti soggetti non erano quindi effettivamente parti.

La mera inclusione della [OSCURATO:PERSONA] e del Mari nell’epigrafe della sentenza impugnatanon è quindi, di per sé sola,idonea e sufficiente ad attribuire a questi ultimi la qualità di parti del giudizio d’appello, a fronte dello “svolgimento del processo”, della motivazione e del dispositivo dello stesso provvedimento, dai quali risulta senza alcuna incertezza che essi non hanno partecipato al relativo procedimento (cfr., a proposito della fattispecie inversa dell’erronea pretermissione nell’epigrafe di una parte effettiva del giudizio,Cass.28/09/2012, n. 16535e Cass. 20/03/2015, n. 5660; nonché, riguardo all’applicazione dello stesso principio anche alcaso dell’attribuzione, nell’intestazione, della qualità di parte processuale achi non l’aveva effettivamente assunta, Cass.15/02/2018, n. 3766, anche in motivazione).

Non essendovi pertanto alcuna reale incertezza sulla circostanza che la sentenza impugnata non si riferisca anche alla [OSCURATO:PERSONA] ed al Mauri, deve escludersi che questi ultimi, non essendo stati parti del giudizio d’appello, abbiano legittimazione passiva rispetto al ricorso per cassazione erariale, che va quindi dichiarato inammissibile nei loro confronti.

Nulla sulle relative spese, essendo rimasti intimati i predetti. 2.Sempre preliminarmente, va rilevato che la contribuente ha depositato, il 20 febbraio 2020, istanza di estinzione del giudizio, allegando copia della domanda di definizione agevolata della controversia (individuata attraverso l’indicazione del medesimo numero d’accertamento di cui al ricorso erariale) ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 23 ottobre 2018, convertito, con modificazioni, della legge 17 dicembre 2018, n. 136; nonché copia della ricevuta di presentazione della stessa domanda e copiedei modelliF24 relativi al pagamento delle prime tre delle quattro rate dell’importo dovuto per perfezionare la definizione. [OSCURATO:PERSONA], in continuità con l’orientamento di questa Corte (Cass. 02/05/2019, n. 11540, seguita da diversi altri precedenti sezionali tributari), prende atto che l’Ufficio non ha depositato memoria in relazione alla trattazione nell'odierna adunanza, nulla ha osservato ed in particolare nulla ha eccepito sulla mancata notificazione, ai sensi dell'art.372, secondo comma, cod. proc. civ., deidocumenti prodotti con la predetta nota, dei qualisi deve quindi tenere conto.

Risulta, dunque, integrata la fattispecie di estinzione del giudizio di cui all’art. 6 d.l.23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, per effetto della presentazione della domanda di definizione, che non risulta oggetto di diniego, e del pagamento della prima rata, che ha perfezionato la fattispecie definitoria edestintiva.

Nulla sulle spese, che restano a carico della parte che le ha anticipate, in applicazione del principio di cui agli artt. 46 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018, e della considerazione che il contenuto della definizione agevolata assorbe il costo del processo pendente.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. edi [OSCURATO:PERSONA] ed estinto il giudizio tra l’Agenzia delle entrate e la [OSCURATO:PERSONA] società cooperativa a r.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NZA sul ricorso iscritto al n. 7628/2015R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato. –ricorrente– contro [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per procura speciale, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma,Corso Italia n. 19. –controricorrente– e contro [OSCURATO:SOCIETA].; –intimata– Oggetto: giudizio tributario-sentenza- inclusione nell’intestazione di soggetto che non è parte del giudizio; accertamento.e contro [OSCURATO:PERSONA]; –intimato– Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delLazio n. 5 299 / 14 / 1 4 , depositata il 25agosto 2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del10 novembre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: 1.L’Agenzia delle Entrate ha notificato alla [OSCURATO:PERSONA] società cooperativa a r.l. avviso d’accertamento relativo all’Irpef, all’Irap ed all’Iva di cui all’ anno d’imposta 2006. Avverso tale atto la contribuente ha presenta to ricorso innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Rieti, che lo ha parzialmente accolto. Contro la sentenza di primo grado l’Agenzia h a proposto appello, che l ’adita Commissione tributaria regionale delLazio ha rigettato con la sentenza in epigrafe . L’Ufficio ha quindi proposto ricorso, affidato a due motivi , per la cassazione della predetta sentenza d’appello. La contribuente si è costituitacon controricorso ed ha prodotto memoria . Considerato che: 1.Preliminarmente, va rilevato che il ricorso è stato notificato dalla ricorrente Agenzia anche alla [OSCURATO:SOCIETA]. ed a [OSCURATO:PERSONA], che sono rimasti intimati. Tuttavia, della posizione processuale e sostanziale di tali ultime parti non fa alcuna menzione il ricorso erariale. Esse, invero, si trovano inserite nell’intestazione della sentenza impugnata, nella quale risultano contestualmente costituite con un unico difensore. Nella parte della sentenza impugnatadedicata allo svolgimento processuale, poi, si legge che «Risultano in atti anche controdeduzioni della [OSCURATO:SOCIETA]. che però attengono ad altra fattispecie e non sono pertinenti». La parte effettivamente motiva della sentenza e lo stesso dispositivo non recano invece alcun riferimento ai predetti soggetti. Deve allora ritenersi che con la formula ante riprodotta la CTR non abbia deciso l’«estromissione» (nel senso proprio di cui agli artt. 108, 109 o 111 cod. proc. civ.) della [OSCURATO:PERSONA] e del Mauri dal processo, ma, come affermato dalla controricorrente nel controricorso e nella memoria, abbiameramente dato atto (con provvedimento in parte quameramente organizzativo e non decisorio- né in rito , né in merito - sebbene scritto nel corpo della sentenza) dell’erroneo inserimento materiale nel fascicolo d’ufficio d’appello di un atto di controdeduzioni della predetta [OSCURATO:PERSONA] (e di [OSCURATO:PERSONA], rappresentato dal medesimo difensore nel merito), relativo ad altro giudizio ed estraneo, pertanto,a quello trattato in appello, del quale i predetti soggetti non erano quindi effettivamente parti. La mera inclusione della [OSCURATO:PERSONA] e del Mari nell’epigrafe della sentenza impugnatanon è quindi, di per sé sola,idonea e sufficiente ad attribuire a questi ultimi la qualità di parti del giudizio d’appello, a fronte dello “svolgimento del processo”, della motivazione e del dispositivo dello stesso provvedimento, dai quali risulta senza alcuna incertezza che essi non hanno partecipato al relativo procedimento (cfr., a proposito della fattispecie inversa dell’erronea pretermissione nell’epigrafe di una parte effettiva del giudizio,Cass.28/09/2012, n. 16535e Cass. 20/03/2015, n. 5660; nonché, riguardo all’applicazione dello stesso principio anche alcaso dell’attribuzione, nell’intestazione, della qualità di parte processuale achi non l’aveva effettivamente assunta, Cass.15/02/2018, n. 3766, anche in motivazione). Non essendovi pertanto alcuna reale incertezza sulla circostanza che la sentenza impugnata non si riferisca anche alla [OSCURATO:PERSONA] ed al Mauri, deve escludersi che questi ultimi, non essendo stati parti del giudizio d’appello, abbiano legittimazione passiva rispetto al ricorso per cassazione erariale, che va quindi dichiarato inammissibile nei loro confronti. Nulla sulle relative spese, essendo rimasti intimati i predetti. 2.Sempre preliminarmente, va rilevato che la contribuente ha depositato, il 20 febbraio 2020, istanza di estinzione del giudizio, allegando copia della domanda di definizione agevolata della controversia (individuata attraverso l’indicazione del medesimo numero d’accertamento di cui al ricorso erariale) ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 23 ottobre 2018, convertito, con modificazioni, della legge 17 dicembre 2018, n. 136; nonché copia della ricevuta di presentazione della stessa domanda e copiedei modelliF24 relativi al pagamento delle prime tre delle quattro rate dell’importo dovuto per perfezionare la definizione. [OSCURATO:PERSONA], in continuità con l’orientamento di questa Corte (Cass. 02/05/2019, n. 11540, seguita da diversi altri precedenti sezionali tributari), prende atto che l’Ufficio non ha depositato memoria in relazione alla trattazione nell'odierna adunanza, nulla ha osservato ed in particolare nulla ha eccepito sulla mancata notificazione, ai sensi dell'art.372, secondo comma, cod. proc. civ., deidocumenti prodotti con la predetta nota, dei qualisi deve quindi tenere conto. Risulta, dunque, integrata la fattispecie di estinzione del giudizio di cui all’art. 6 d.l.23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, per effetto della presentazione della domanda di definizione, che non risulta oggetto di diniego, e del pagamento della prima rata, che ha perfezionato la fattispecie definitoria edestintiva. Nulla sulle spese, che restano a carico della parte che le ha anticipate, in applicazione del principio di cui agli artt. 46 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018, e della considerazione che il contenuto della definizione agevolata assorbe il costo del processo pendente. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. edi [OSCURATO:PERSONA] ed estinto il giudizio tra l’Agenzia delle entrate e la [OSCURATO:PERSONA] società cooperativa a r.
Sentenza Cassazione n. 34692/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris