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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 ottobre 1977

Cassazione n. 08515/2024

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 28/10/1977 [OSCURATO:PERSONA] nato il 17/10/1980 avverso la sentenza del 15/12/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno presentato ricorso, con atto unico, avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze del 15.12.2022 di conferma della condanna del Tribunale di Arezzo in ordine al reato di cui agli artt. 110, 624 e 625 n. 2 cod. pen., commesso in Ponte a Poppi il 27 settembre 2017 (furto all'interno di un esercizio commerciale).

Rilevato che il motivo, con cui hanno dedotto la violazione di legge in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio, è inammissibile in quanto generico.

La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale assolve al relativo obbligo di motivazione se dà conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197) La Corte di Appello, soffermandosi sullo specifico motivo di doglianza, ha ritenuto congruo il trattamento sanzionatorio individuato dal primo giudice in misura di poco superiore al minimo edittale ( mesi 9 di reclusione e euro 300 di multa ), in ragione delle modalità della condotta e del valore della merce sottratta.

Ritenuto pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2024 Il C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 28/10/1977 [OSCURATO:PERSONA] nato il 17/10/1980 avverso la sentenza del 15/12/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno presentato ricorso, con atto unico, avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze del 15.12.2022 di conferma della condanna del Tribunale di Arezzo in ordine al reato di cui agli artt. 110, 624 e 625 n. 2 cod. pen., commesso in Ponte a Poppi il 27 settembre 2017 (furto all'interno di un esercizio commerciale). Rilevato che il motivo, con cui hanno dedotto la violazione di legge in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio, è inammissibile in quanto generico. La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale assolve al relativo obbligo di motivazione se dà conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197) La Corte di Appello, soffermandosi sullo specifico motivo di doglianza, ha ritenuto congruo il trattamento sanzionatorio individuato dal primo giudice in misura di poco superiore al minimo edittale ( mesi 9 di reclusione e euro 300 di multa ), in ragione delle modalità della condotta e del valore della merce sottratta. Ritenuto pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2024 Il C
Sentenza Cassazione n. 08515/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris