CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 24688/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/06/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RITENUTO :[OSCURATO:PERSONA] I.. Con sentenza del 18 giugno 2021, la Corte d'appello di Lecce ha confermato la sentenza del Gip del Tribunale di Brindisi del 26 novembre 2020, resa all'esito di giudizio abbreviato, con la quale l'imputato era stato condannato, per il reato di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990. 2. Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento. 2.1. Con un primo motivo di doglianza, si deducono vizi della motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità dell'imputato, non essendo stata valorizzata la ricostruzione fattuale fornita dallo stesso, secondo cui faceva uso dello stupefacente per scopi curativi. 2.2. Con una seconda doglianza, si censurano vizi della motivazione per il mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, nonché delle circostanze attenuanti generiche, e per l'eccessività della pena, non essendo stati considerati la tipologia della sostanza, le modalità dell'azione e la condotta processuale dell'imputato, il quale aveva fornito una sua ricostruzione dei fatti, [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il primo motivo di doglianza è aspecifico, essendo privo di qualsiasi correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento della impugnazione. La Corte di merito, in totale continuità con il giudice di primo grado, ha motivato la ritenuta responsabilità facendo pertinente richiamo alla quantità di sostanza stupefacente rinvenuta nel domicilio del ricorrente, nonché al rinvenimento di strumenti da taglio e da confezionamento; il tutto valutato come dimostrativo dei fini di spaccio e non della predisposizione di scorte finalizzate all'uso personale. 3.2. Il secondo motivo di ricorso è reiterativo di censura formulata già in sede di appello, a cui la Corte di secondo grado ha correttamente risposto, facendo presente come l'imputato detenesse una quantità di sostanza stupefacente sufficiente per la preparazione di oltre 900 dosi e di quanto occorrente per il confezionamento di quest'ultime. È sufficiente qui richiamare, quanto all'ambito di applicazione dell'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, che l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Rv. 274076), ovvero il dato qualitativo e quantitativo, nonché gli altri parametri richiamati dalla disposizione: mezzi, modalità, circostanze dell'azione (Sez. U, n. 35737 del 24/06/2010, Rv. 247911). Le considerazioni complessivamente svolte dai giudici di merito valgono anche ad escludere il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e a rendere adeguato il trattamento sanzionatorio, giustificato anche in relazione alla deteriore personalità dell'imputato, delineata dai plurimi specifici precedenti penali e dall'inutilità ,iella confessione resa, limitata a circostanze già direttamente accertate dalla polizia giudiziaria. 4. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso