Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2026

Cassazione n. 31989/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Corte d'appello di Romadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA],ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di violazionedi legge processuale ed il vizio di motivazione, in ordine alla conferma dellaresponsabilità è generico (a) sia per indeterminatezza, perché privo deirequisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, afronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, nonindica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendoal giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il propriosindacato, (b) sia per mancanza di specificità, giacché risulta radicalmente privodi correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelleposte a fondamento dell'impugnazione (cfr., sul tema, Sez. 6, n. 23014 del29/04/2021, B., Rv. 281521 – 01);ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSANDRA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Corte d'appello di Romadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA],ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di violazionedi legge processuale ed il vizio di motivazione, in ordine alla conferma dellaresponsabilità è generico (a) sia per indeterminatezza, perché privo deirequisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, afronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, nonindica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendoal giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il propriosindacato, (b) sia per mancanza di specificità, giacché risulta radicalmente privodi correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelleposte a fondamento dell'impugnazione (cfr., sul tema, Sez. 6, n. 23014 del29/04/2021, B., Rv. 281521 – 01);ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSANDRA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 31989/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris