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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 35992/2022

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ato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti nell'interesse di PIRRONE Giuseppe, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] e di MATTIELLO Raffaele, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 24/06/2021 dalla Corte di Appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; sentito il P.M. nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott,ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso; ascoltate le conclusioni formulate dai difensori dei ricorrenti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], e il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], con separati atti, ricorrono per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte di Appello di Napoli, in data 24 giugno 2021, ha confermato la penale responsabilità degli imputati in ordine al delitto di cui agli att. 110 cod. pen., 216, comma 1, n. 1 e 2, 219 - contestato in fatto - e 223 legge fall. e ha rideterminato, nei confronti di entrambi, la durata della pena accessoria in anni tre.

In particolare, a [OSCURATO:PERSONA] - amministratore unico e liquidatore della soc. coop. [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione, dichiarata fallita il 26 maggio 2010 -, e a [OSCURATO:PERSONA] - amministratore di fatto della soc. coop. [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione e amministratore e presidente della [OSCURATO:PERSONA] soc. coop, poi divenuta [OSCURATO:PERSONA] e della soc. coop. [OSCURATO:PERSONA], con decorrenza dal 14 gennaio 2008 -, è stato contestato di aver distrutto i libri e le scritture contabili della fallita, al fine di recare pregiudizio ai creditori, e di aver distratto, nel periodo dal 2009 al 2010, i beni della fallita mediante il versamento della somma complessiva di euro 107.551,00 in favore del Mattiello e il trasferimento di attrezzature e categorie tecniche, per un valore pari a euro 27.000,00, attraverso una asserita cessione di un ramo di azienda in favore della soc. coop. [OSCURATO:PERSONA].

2. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] articola le proprie censure in quattro motivi. 2.1 Con il primo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per erronea applicazione di legge in relazione agli artt. 216, comma 1, n. 1 e 2, 219 e 223 legge fall. e per vizio di motivazione, lamenta che la corte di appello ha ravvisato la penale responsabilità dell'imputato, ritenendo una commistione societaria tra la fallita e la soc. coop. [OSCURATO:PERSONA], sulla base del narrato dei testi che„ invero, si erano limitati a dichiarare di non essere a conoscenza delle operazioni intercorse tra le stesse.

In particolare, lamenta che il giudice di appello: - quanto al delitto di bancarotta fraudolenta documentale, ha ritenuto la sussistenza degli elementi costitutivi del delitto in ragione sia della inverosimiglianza del furto della valigetta contenente i documenti contabili, denunciato dall'imputato solo sei mesi prima della dichiarazione di fallimento, sia dell'omessa tenuta informatica della contabilità societaria, senza motivare adeguatamente sul punto; -quanto al delitto di bancarotta fraudolenta disl:rattiva, ha ritenuto la responsabilità dell'imputato in ordine al versamento in favore del Mattiello della somma di euro 107.551,00, nonostante la tracciabilità e linearità delle operazioni di bonifico, e in ordine alla cessione di ramo di azienda, senza considerare che l'operazione risaliva ad epoca antecedente al coinvolgimento dell'imputato nell'assetto societario.2.2 Con il secondo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per erronea applicazione di legge e per vizio di motivazione, lamenta che la corte territoriale non ha valutato la sussumibilità della vicenda di bancaroti:a nella fattispecie di cui all'art. 217 legge fall., sollecitata nell'atto di appello. 2.3 Con il terzo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per erronea applicazione di legge in relazione all'art. 216, comma 3, legge fall. e per vizio di motivazione, lamenta che il giudice di secondo grado non ha ritenuto la sussumibilità della vicenda contestata nella fattispecie di bancarotta preferenziale, nonostante il vantaggio ricevuto dal solo Mattiello e non anche dagli altri creditori. 2.4 Con il quarto motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per erronea applicazione di legge in relazione all'art. 62-bis cod. pen., lamenta che la corte di appello non ha concesso le circostanze attenuanti generiche, senza considerare la risalenza nel tempo delle vicende contestate, il modesto valore economico della bancarotta, la scarsa intensità del dolo e le precarie condizioni di salute dell'imputato.

3. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] articola le proprie censure in quattro motivi. 3.1 Con il primo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per erronea applicazione di legge in ordine agli artt. 216, comma 1, n. 1 e 2, 219 e 223 legge fall. e per vizio di motivazione, lamenta che la corte di appello ha omesso di argomentare in maniera logica, adeguata e completa, le ragioni per le quali ha ritenuto la colpevolezza dell'imputato, limitandosi a rinviare a quanto illustrato dal giudice di primo grado, senza valutare l'assenza di una formale investitura del Mattiello, pur rappresentata nell'atto di appello, e senza tener conto di quanto narrato dal curatore fallimentare in merito al rinvenimento dei documenti e delle scritture contabili relativi al pregresso periodo nel quale il Mattiello aveva rivestito la carica di amministratore unico e legale rappresentante della soc. coop. [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione, circostanza, questa, dalla quale desumere l'assenza del dolo del delitto, temporalmente collocato in un periodo nel quale l'imputato non rivestiva alcun ruolo nella compagine societaria.

In particolare lamenta che il giudice di appello: -quanto alla bancarotta fraudolenta patrimoniale, in relazione alla somma complessiva di euro 107.551,00 versata in suo favore, non ha considerato che l'operazione era volta alla restituzione di un prestito erogato al Pirrone e, in relazione alla cessione di ramo di azienda, non ha considerato la regolarità della procedura, limitandosi a valutare la esiguità del prezzo dell'operazione stessa; -quanto al delitto di bancarotta fraudolenta documentale, ha ritenuto la sussistenza degli elementi costitutivi del delitto in ragione sia della inverosimiglianza del furto della valigetta contenente i documenti contabili denunciato dal Pirrone, sia dell'assenza di una copia informatizzata degli stessi, senza spiegare i termini dell'asserita falsità della denuncia di furto, né del coinvolgimento dell'imputato. 3.2 Con il secondo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per erronea applicazione di legge e per vizio di motivazione, lamenta che il giudice di appello ha omesso ogni valutazione in merito alla sussumibilità della vicenda di bancarotta nella fattispecie di cui all'art. 217 legge fall. 3.3 Con il terzo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per erronea applicazione di legge e per vizio di motivazione, lamenta che la corte territoriale non ha ritenuto la sussumibilità della vicenda nella fattispecie di bancarotta preferenziale di cui all'art. 216, comma 3, legge fall., nonostante il ravvisato vantaggio economico ricevuto dal solo Mattiello e non anche dagli altri creditori. 3.4 Con il quarto motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per erronea applicazione di legge in relazione all'art. 62-bis cod. pen., lamenta che la corte di appello non ha concesso le circostanze attenuanti generiche, nonostante la risalenza nel tempo delle vicende contestate, il modesto valore economico della bancarotta, l'irreprensibile comportamento professionale tenuto dal Mattiello. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi, unitariamente considerati, presentano profili di inammissibilità.

Le questioni giuridiche sollevate sono manifestamente infondate sia perché sviluppano censure non proponibili in sede di legittimità, replicanti motivi di gravame privi di concreti rilievi critici sul percorso decisorio della sentenza di appello, sia perché attinenti a profili di merito imperniati su una lettura alternativa e una reinterpretazione dei dati processuali e delle fonti di prova meramente fattuali, estranee al giudizio di legittimità, tenuto conto anche della coerenza logica e della corretta applicazione dei canoni di valutazione della prova che connotano la decisione.

Inoltre, va osservato che nel caso in cui le sentenze di primo e secondo grado concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente e forma con essa un unico complessivo corpo argomentativo (Sez. 4, n. 15227 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Baratti, Rv. 239735; Sez. 6, n. 1307 del 14/1/2003, Delvai, Rv. 2230E1).

Tale integrazione tra le due motivazioni si verifica allorché i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione e, a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione di primo grado (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 - 01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595 - 01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615 - 01).

2. Quanto al primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che investe la sussistenza degli elementi costitutivi delle vicende delittuose contestate e la motivazione della pronuncia, i giudici di merito hanno puntualmente spiegato le ragioni poste a fondamento della conferma della sentenza di primo grado, valorizzando le risultanze istruttorie comprovanti la reale posizione rivestita dall'imputato all'interno dell'assetto societario, nonché, al contrario, l'assenza di riscontri in merito alla convenienza dell'operazione di cessione di ramo di azienda, alla reale causale dei bonifici erogati in favore del Mattiello, alla individuazione del valore attribuito alle attrezzature e certificazioni trasferite, sottolineando le incongruenze riscontrate dal curatore fallimentare tra i dati inoltrati all'Agenzia delle Entrate e la documentazione bancaria e, ancora, il mancato rinvenimento di beni di proprietà della fallita.

Si tratta di circostanze dalle quali, con argomentazione logica, completa e coerente, la corte ha ravvisato la responsabilità del ricorrente in ordine sia al mancato adempimento dell'obbligo di regolare e compiuta tenuta dei libri e delle scritture contabili, sia alla distrazione di denaro e beni della fallita.

Tutti gli argomenti sviluppati nella sentenza impugnata rinviano ad una condotta cosciente e volontaria dell'imputato, volta a rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della fallita e a dare ai beni societari una destinazione diversa da quella legale.

3. Analoghe considerazioni valgono in relazione al primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].

I giudici di merito hanno valutato il ruolo svolto dallo stesso all'interno della soc. coop. [OSCURATO:PERSONA] e la responsabilità del medesimo in merito al mancato rinvenimento dei documenti e scritture contabili, alla distrazione di denaro in suo favore, alle operazioni di cessione di ramo di azienda e di trasferimento delle attrezzature e certificazioni, alla luce del narrato dei testi, del contenuto della relazione a firma del curatore fallimentare, dell'assenza di una documentata debitoria della fallita nei confronti del Mattiello e, dunque, del corretto esborso di denaro in suo favore, nonché di una reale verifica di convenienza dell'operazione di cessione, sviluppando un percorso argomentativo puntuale e ineccepibile, con il quale il ricorrente ha omesso di confrontarsi.2.

Il secondo motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e il secondo motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], - che, in quanto sovrapponibili vengono trattati unitariamente - sono infondati.

La corte territoriale, quanto all'omessa consegna al curatore di tutti i documenti e le scritture contabili relative al periodo di interesse, in cui il Pirrone e il Mattiello svolgevano pacificamente le funzioni di cui all'imputazione, ha evidenziato sia l'assenza di prova in merito al verificarsi di eventi esterni ai quali ricollegare il mancato rinvenimento degli stessi - atteso che, a voler dar credito al denunciato furto della documentazione, di questa non risultava alcuna traccia informatizzata, nonostante il cospicuo volume di affari della fallita -, sia l'impossibilità di conoscere la reale causale dei bonifici effettuati in favore del Mattiello, nonché l'effettivo valore delle attrezzature e certificazioni trasferite e la convenienza della cessione del ramo di azienda.

Le argomentazioni puntuali ed ineccepibili rese nella sentenza, pertanto, consentono di ritenere che, sia pur in forma implicita, il giudice di appello abbia ritenuto e condotte ascritte agli imputati non qualificabili come condotte negligenti o imprudenti, inquadrabili nei fatti tipici descritti dell'art. 217 legge fall., avendo le stesse riguardato l'omessa consegna al curatore di tutti i libri e le scritture contabili genericamente intesi, ancorchè non obbligatori, così da recare danno ai creditori.

3. Privi di pregio sono anche il terzo motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e il terzo motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] che, in quanto sovrapponibili, vengono trattati unitariamente.

La deduzione difensiva secondo cui l'operazione di pagamento della somma di euro 107.551,00 in favore del Mattiello, volta all'adempimento di un debito della fallita, potrebbe, al più, integrare il delitto di bancarotta preferenziale, è stata disattesa, sia pur implicitamente, dalla corte di appello in ragione dell'impossibilità di evincere la reale causale dagli esborsi, in assenza di una affidabile documentazione contabile.

Invero, per integrare il reato di bancarotta fraudolenta preferenziale è necessario che il pagamento estingua un debito effettivo, della cui esistenza l'imprenditore deve fornire prova; diversamente non si verifica un trattamento diseguale dei creditori, bensì una distrazione dei beni (Sez. 5, n. 32637 del 16/04/2018, Marcello, Rv. 273712; Sez. 5, n. 29431 del 06/07/2006, Tramontano, Rv. 235216).

Nel caso in esame, dunque, è l'assenza di prova della causale di destir azione delle somme che ha escluso la possibilità di ricondurre la vicenda di bancarotta distrattiva nel meno grave reato di bancarotta preferenziale.

4. Anche il quarto motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e il quarto motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che involgono la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, sono sovrapponibili e, pertanto, vengono trattati unitariamente.

La valutazione relativa alla sussistenza di circostanze attenuanti generiche rilevanti ai fini della riduzione di pena integra un giudizio di fatto, sicché le stesse possono essere escluse dal giudice di merito con motivazione fondata anche sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e congrua, e la decisione non è sindacabile neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv. 242419).

La censura articolata in entrambi i ricorsi non si confronta correttamente con l'apparato argomentativo della sentenza impugnata, dalla quale si evince che le circostanze attenuanti generiche sono state negate sulla base di una complessiva valutazione degli elementi istruttori a disposizione e, in particolare, in ragione della gravità delle vicende contestate e dell'assenza di resipiscenza.

Anche stavolta, in realtà, i ricorrenti sollecitano una valutazione, o rivalutazione, degli elementi probatori, non consentita in questa sede.

8. In ragione di quanto illustrato, i ricorsi vanno rigettati con conseguente cond

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti nell'interesse di PIRRONE Giuseppe, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] e di MATTIELLO Raffaele, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 24/06/2021 dalla Corte di Appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; sentito il P.M. nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott,ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso; ascoltate le conclusioni formulate dai difensori dei ricorrenti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], e il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], con separati atti, ricorrono per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte di Appello di Napoli, in data 24 giugno 2021, ha confermato la penale responsabilità degli imputati in ordine al delitto di cui agli att. 110 cod. pen., 216, comma 1, n. 1 e 2, 219 - contestato in fatto - e 223 legge fall. e ha rideterminato, nei confronti di entrambi, la durata della pena accessoria in anni tre. In particolare, a [OSCURATO:PERSONA] - amministratore unico e liquidatore della soc. coop. [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione, dichiarata fallita il 26 maggio 2010 -, e a [OSCURATO:PERSONA] - amministratore di fatto della soc. coop. [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione e amministratore e presidente della [OSCURATO:PERSONA] soc. coop, poi divenuta [OSCURATO:PERSONA] e della soc. coop. [OSCURATO:PERSONA], con decorrenza dal 14 gennaio 2008 -, è stato contestato di aver distrutto i libri e le scritture contabili della fallita, al fine di recare pregiudizio ai creditori, e di aver distratto, nel periodo dal 2009 al 2010, i beni della fallita mediante il versamento della somma complessiva di euro 107.551,00 in favore del Mattiello e il trasferimento di attrezzature e categorie tecniche, per un valore pari a euro 27.000,00, attraverso una asserita cessione di un ramo di azienda in favore della soc. coop. [OSCURATO:PERSONA]. 2. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] articola le proprie censure in quattro motivi. 2.1 Con il primo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per erronea applicazione di legge in relazione agli artt. 216, comma 1, n. 1 e 2, 219 e 223 legge fall. e per vizio di motivazione, lamenta che la corte di appello ha ravvisato la penale responsabilità dell'imputato, ritenendo una commistione societaria tra la fallita e la soc. coop. [OSCURATO:PERSONA], sulla base del narrato dei testi che„ invero, si erano limitati a dichiarare di non essere a conoscenza delle operazioni intercorse tra le stesse. In particolare, lamenta che il giudice di appello: - quanto al delitto di bancarotta fraudolenta documentale, ha ritenuto la sussistenza degli elementi costitutivi del delitto in ragione sia della inverosimiglianza del furto della valigetta contenente i documenti contabili, denunciato dall'imputato solo sei mesi prima della dichiarazione di fallimento, sia dell'omessa tenuta informatica della contabilità societaria, senza motivare adeguatamente sul punto; -quanto al delitto di bancarotta fraudolenta disl:rattiva, ha ritenuto la responsabilità dell'imputato in ordine al versamento in favore del Mattiello della somma di euro 107.551,00, nonostante la tracciabilità e linearità delle operazioni di bonifico, e in ordine alla cessione di ramo di azienda, senza considerare che l'operazione risaliva ad epoca antecedente al coinvolgimento dell'imputato nell'assetto societario.2.2 Con il secondo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per erronea applicazione di legge e per vizio di motivazione, lamenta che la corte territoriale non ha valutato la sussumibilità della vicenda di bancaroti:a nella fattispecie di cui all'art. 217 legge fall., sollecitata nell'atto di appello. 2.3 Con il terzo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per erronea applicazione di legge in relazione all'art. 216, comma 3, legge fall. e per vizio di motivazione, lamenta che il giudice di secondo grado non ha ritenuto la sussumibilità della vicenda contestata nella fattispecie di bancarotta preferenziale, nonostante il vantaggio ricevuto dal solo Mattiello e non anche dagli altri creditori. 2.4 Con il quarto motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per erronea applicazione di legge in relazione all'art. 62-bis cod. pen., lamenta che la corte di appello non ha concesso le circostanze attenuanti generiche, senza considerare la risalenza nel tempo delle vicende contestate, il modesto valore economico della bancarotta, la scarsa intensità del dolo e le precarie condizioni di salute dell'imputato. 3. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] articola le proprie censure in quattro motivi. 3.1 Con il primo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per erronea applicazione di legge in ordine agli artt. 216, comma 1, n. 1 e 2, 219 e 223 legge fall. e per vizio di motivazione, lamenta che la corte di appello ha omesso di argomentare in maniera logica, adeguata e completa, le ragioni per le quali ha ritenuto la colpevolezza dell'imputato, limitandosi a rinviare a quanto illustrato dal giudice di primo grado, senza valutare l'assenza di una formale investitura del Mattiello, pur rappresentata nell'atto di appello, e senza tener conto di quanto narrato dal curatore fallimentare in merito al rinvenimento dei documenti e delle scritture contabili relativi al pregresso periodo nel quale il Mattiello aveva rivestito la carica di amministratore unico e legale rappresentante della soc. coop. [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione, circostanza, questa, dalla quale desumere l'assenza del dolo del delitto, temporalmente collocato in un periodo nel quale l'imputato non rivestiva alcun ruolo nella compagine societaria. In particolare lamenta che il giudice di appello: -quanto alla bancarotta fraudolenta patrimoniale, in relazione alla somma complessiva di euro 107.551,00 versata in suo favore, non ha considerato che l'operazione era volta alla restituzione di un prestito erogato al Pirrone e, in relazione alla cessione di ramo di azienda, non ha considerato la regolarità della procedura, limitandosi a valutare la esiguità del prezzo dell'operazione stessa; -quanto al delitto di bancarotta fraudolenta documentale, ha ritenuto la sussistenza degli elementi costitutivi del delitto in ragione sia della inverosimiglianza del furto della valigetta contenente i documenti contabili denunciato dal Pirrone, sia dell'assenza di una copia informatizzata degli stessi, senza spiegare i termini dell'asserita falsità della denuncia di furto, né del coinvolgimento dell'imputato. 3.2 Con il secondo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per erronea applicazione di legge e per vizio di motivazione, lamenta che il giudice di appello ha omesso ogni valutazione in merito alla sussumibilità della vicenda di bancarotta nella fattispecie di cui all'art. 217 legge fall. 3.3 Con il terzo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per erronea applicazione di legge e per vizio di motivazione, lamenta che la corte territoriale non ha ritenuto la sussumibilità della vicenda nella fattispecie di bancarotta preferenziale di cui all'art. 216, comma 3, legge fall., nonostante il ravvisato vantaggio economico ricevuto dal solo Mattiello e non anche dagli altri creditori. 3.4 Con il quarto motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per erronea applicazione di legge in relazione all'art. 62-bis cod. pen., lamenta che la corte di appello non ha concesso le circostanze attenuanti generiche, nonostante la risalenza nel tempo delle vicende contestate, il modesto valore economico della bancarotta, l'irreprensibile comportamento professionale tenuto dal Mattiello. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi, unitariamente considerati, presentano profili di inammissibilità. Le questioni giuridiche sollevate sono manifestamente infondate sia perché sviluppano censure non proponibili in sede di legittimità, replicanti motivi di gravame privi di concreti rilievi critici sul percorso decisorio della sentenza di appello, sia perché attinenti a profili di merito imperniati su una lettura alternativa e una reinterpretazione dei dati processuali e delle fonti di prova meramente fattuali, estranee al giudizio di legittimità, tenuto conto anche della coerenza logica e della corretta applicazione dei canoni di valutazione della prova che connotano la decisione. Inoltre, va osservato che nel caso in cui le sentenze di primo e secondo grado concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente e forma con essa un unico complessivo corpo argomentativo (Sez. 4, n. 15227 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Baratti, Rv. 239735; Sez. 6, n. 1307 del 14/1/2003, Delvai, Rv. 2230E1). Tale integrazione tra le due motivazioni si verifica allorché i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione e, a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione di primo grado (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 - 01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595 - 01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615 - 01). 2. Quanto al primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che investe la sussistenza degli elementi costitutivi delle vicende delittuose contestate e la motivazione della pronuncia, i giudici di merito hanno puntualmente spiegato le ragioni poste a fondamento della conferma della sentenza di primo grado, valorizzando le risultanze istruttorie comprovanti la reale posizione rivestita dall'imputato all'interno dell'assetto societario, nonché, al contrario, l'assenza di riscontri in merito alla convenienza dell'operazione di cessione di ramo di azienda, alla reale causale dei bonifici erogati in favore del Mattiello, alla individuazione del valore attribuito alle attrezzature e certificazioni trasferite, sottolineando le incongruenze riscontrate dal curatore fallimentare tra i dati inoltrati all'Agenzia delle Entrate e la documentazione bancaria e, ancora, il mancato rinvenimento di beni di proprietà della fallita. Si tratta di circostanze dalle quali, con argomentazione logica, completa e coerente, la corte ha ravvisato la responsabilità del ricorrente in ordine sia al mancato adempimento dell'obbligo di regolare e compiuta tenuta dei libri e delle scritture contabili, sia alla distrazione di denaro e beni della fallita. Tutti gli argomenti sviluppati nella sentenza impugnata rinviano ad una condotta cosciente e volontaria dell'imputato, volta a rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della fallita e a dare ai beni societari una destinazione diversa da quella legale. 3. Analoghe considerazioni valgono in relazione al primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. I giudici di merito hanno valutato il ruolo svolto dallo stesso all'interno della soc. coop. [OSCURATO:PERSONA] e la responsabilità del medesimo in merito al mancato rinvenimento dei documenti e scritture contabili, alla distrazione di denaro in suo favore, alle operazioni di cessione di ramo di azienda e di trasferimento delle attrezzature e certificazioni, alla luce del narrato dei testi, del contenuto della relazione a firma del curatore fallimentare, dell'assenza di una documentata debitoria della fallita nei confronti del Mattiello e, dunque, del corretto esborso di denaro in suo favore, nonché di una reale verifica di convenienza dell'operazione di cessione, sviluppando un percorso argomentativo puntuale e ineccepibile, con il quale il ricorrente ha omesso di confrontarsi.2. Il secondo motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e il secondo motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], - che, in quanto sovrapponibili vengono trattati unitariamente - sono infondati. La corte territoriale, quanto all'omessa consegna al curatore di tutti i documenti e le scritture contabili relative al periodo di interesse, in cui il Pirrone e il Mattiello svolgevano pacificamente le funzioni di cui all'imputazione, ha evidenziato sia l'assenza di prova in merito al verificarsi di eventi esterni ai quali ricollegare il mancato rinvenimento degli stessi - atteso che, a voler dar credito al denunciato furto della documentazione, di questa non risultava alcuna traccia informatizzata, nonostante il cospicuo volume di affari della fallita -, sia l'impossibilità di conoscere la reale causale dei bonifici effettuati in favore del Mattiello, nonché l'effettivo valore delle attrezzature e certificazioni trasferite e la convenienza della cessione del ramo di azienda. Le argomentazioni puntuali ed ineccepibili rese nella sentenza, pertanto, consentono di ritenere che, sia pur in forma implicita, il giudice di appello abbia ritenuto e condotte ascritte agli imputati non qualificabili come condotte negligenti o imprudenti, inquadrabili nei fatti tipici descritti dell'art. 217 legge fall., avendo le stesse riguardato l'omessa consegna al curatore di tutti i libri e le scritture contabili genericamente intesi, ancorchè non obbligatori, così da recare danno ai creditori. 3. Privi di pregio sono anche il terzo motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e il terzo motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] che, in quanto sovrapponibili, vengono trattati unitariamente. La deduzione difensiva secondo cui l'operazione di pagamento della somma di euro 107.551,00 in favore del Mattiello, volta all'adempimento di un debito della fallita, potrebbe, al più, integrare il delitto di bancarotta preferenziale, è stata disattesa, sia pur implicitamente, dalla corte di appello in ragione dell'impossibilità di evincere la reale causale dagli esborsi, in assenza di una affidabile documentazione contabile. Invero, per integrare il reato di bancarotta fraudolenta preferenziale è necessario che il pagamento estingua un debito effettivo, della cui esistenza l'imprenditore deve fornire prova; diversamente non si verifica un trattamento diseguale dei creditori, bensì una distrazione dei beni (Sez. 5, n. 32637 del 16/04/2018, Marcello, Rv. 273712; Sez. 5, n. 29431 del 06/07/2006, Tramontano, Rv. 235216). Nel caso in esame, dunque, è l'assenza di prova della causale di destir azione delle somme che ha escluso la possibilità di ricondurre la vicenda di bancarotta distrattiva nel meno grave reato di bancarotta preferenziale. 4. Anche il quarto motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e il quarto motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che involgono la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, sono sovrapponibili e, pertanto, vengono trattati unitariamente. La valutazione relativa alla sussistenza di circostanze attenuanti generiche rilevanti ai fini della riduzione di pena integra un giudizio di fatto, sicché le stesse possono essere escluse dal giudice di merito con motivazione fondata anche sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e congrua, e la decisione non è sindacabile neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv. 242419). La censura articolata in entrambi i ricorsi non si confronta correttamente con l'apparato argomentativo della sentenza impugnata, dalla quale si evince che le circostanze attenuanti generiche sono state negate sulla base di una complessiva valutazione degli elementi istruttori a disposizione e, in particolare, in ragione della gravità delle vicende contestate e dell'assenza di resipiscenza. Anche stavolta, in realtà, i ricorrenti sollecitano una valutazione, o rivalutazione, degli elementi probatori, non consentita in questa sede. 8. In ragione di quanto illustrato, i ricorsi vanno rigettati con conseguente cond
Sentenza Cassazione n. 35992/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris