CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 7 gennaio 2021
Cassazione n. 45969/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 07/01/2021 della Corte di appello di Napoli, visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; letta la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] per gli imputati che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 7 gennaio 2021 la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza in data 29 novembre 2017 del Giudice di [OSCURATO:PERSONA] che aveva condannato gli imputati alle pene di legge per reati edilizi e per il reato paesaggistico. 2. Gli imputati ricorrono per cassazione sulla base di tre motivi. Con il primo deducono il vizio di motivazione e la violazione di norme processuali. Innanzi tutto, lamentano che la Corte di appello aveva ignorato la memoria difensiva ritualmente depositata, scrivendo che la difesa non aveva fatto pervenire conclusioni. Richiamano in particolare la relazione dell'arch. [OSCURATO:PERSONA] con cui si attestava che avevano provveduto al rispristino dello stato dei luoghi e all'ottemperanza delle prescrizioni imposte. Osservano che la Corte territoriale non aveva correttamente esaminato tutti gli elementi a sua disposizione, non aveva fornito un'adeguata ed esatta interpretazione degli stessi né aveva dato un'esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti. Con il secondo censurano il vizio di motivazione, richiamando l'istanza in sanatoria con i relativi progetti ed elaborati tecnici, il parere di compatibilità paesaggistica rilasciato dalla Soprintendenza, l'accertamento di compatibilità paesaggistica del Comune di Meta. Con il terzo denunciano la violazione di norme processuali e il vizio di motivazione perché non era stata dichiarata la prescrizione nonostante le opere risalissero ad una data prossima al 22 luglio 2013. [OSCURATO:PERSONA] 3. La Corte di appello di Napoli ha ignorato la memoria difensiva trasmessa dalla difesa dei ricorrenti il 22 dicembre 2020 e recante in allegato la relazione dell'arch. [OSCURATO:PERSONA] del Comune di Meta, prot. 6814 del 7 maggio 2019, che ha attestato, tra l'altro, in esito al sopralluogo, che era stato ripristinato lo stato dei luoghi come da progetto presentato con SCIA n. 4166 del 15 marzo 2019 e che erano state ottemperate le prescrizioni imposte con l'accertamento della compatibilità paesaggistica prot. n. 2796 del 22 febbraio 2017. Pertanto, relativamente a tale parte di accertamento, dev'essere dichiarata l'estinzione del reato paesaggistico, per avvenuta rimessione in pristino, ai sensi dell'art. 181, comma 1-quinquies, d.lgs. n. 42 del 2004. Quanto ai restanti reati, la risposta della Corte territoriale sul quinto motivo di appello in merito alla prescrizione non è esauriente. Infatti, la difesa dei ricorrenti aveva devoluto in modo specifico il tema della data del commesso reato, sostenendo che secondo l'arch. Cacace le opere erano state realizzate un anno prima della contestazione. La Corte territoriale ha ignorato la questione e, indiscussa la data dell'accertamento, ha laconicamente affermato che non si era maturata la prescrizione, perché c'era stata la sospensione dei termini dal 9 maggio 2019 al 7 gennaio 2021, senza citare peraltro l'ulteriore sospensione in primo grado dal 1° marzo al 29 novembre 2017.S'impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli perché accerti la data del commesso reato ai fini della prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo D) perché estinto ex art. 181, comma 1-quinquies d.lgs. 42 del 2004. Annulla la sentenza impugnata in relazione ai reati residui con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Napol