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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 29300/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato ad AVERSA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe in data 24 ottobre 2022, il giudice dell'esecu- zione del Tribunale di Napoli ha rigettato l'istanza presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] volta al riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati di cui alle seguenti sentenze: a) sentenza del G.u.p. del Tribunale di Napoli, emessa in data 11 febbraio 2019, irrevocabile il 27 ottobre 2021, di condanna per i reati di cui agli artt. 575 e 577 cod. pen. e art. 10, 12 e 14 L. 497 del 1974, commessi in Cassandrino il 4 settembre 2006 (omicidio di [OSCURATO:PERSONA]); b) sentenza della Corte di Assise di appello di Napoli, emessa in data 27 novembre 2016, irrevocabile il 14 aprile 2017, di condanna per i reati di cui agli artt. 575, 577 cod. pen, 56, 575 cod. pen. e art. 10, 12 e 14 L. 497 del 1974, commessi il 28 dicembre 2007 (omicidio di [OSCURATO:PERSONA] e tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA]).

A motivazione del rigetto, il decidente ha posto l'accento sulla diversità dei moventi, sul differente tempo di esecuzione dei fatti omicidiari, nonché sull'appartenenza delle vittime a due clan diversi.

Invero, l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], esponente di spicco del gruppo Verde, commesso nel dicembre del 2007, era connesso a logiche economiche sottese all'alleanza tra le famiglie Puca e Marrazzo; mentre l'uccisione di Pezzella, realizzata nel settembre del 2006 in seguito alla scarcerazione di [OSCURATO:PERSONA] (a riprova dell'estemporaneità di tale decisione), era riconducibile alla necessità di vendicare la morte di [OSCURATO:PERSONA].

Inoltre, il giudice dell'esecuzione ha ritenuto che, anche a voler individuare - sulla scorta, peraltro, delle sole dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] - un unico momento deliberativo degli indicati episodi delittuosi da parte dei vertici del clan, durante una riunione dell'autunno del 2006, quando l'omicidio del Pezzella era stato già commesso, non vi siano elementi per ritenere che [OSCURATO:PERSONA] avesse progettato ab origine di commettere i due omicidi, in quanto egli era stato coinvolto soltanto durante la fase esecutiva.

Invero, la continua disponibilità manifestata da Puca nella commissione di fatti omicidiari, volta al consolidamento dell'alleanza tra il clan Marrazzo e la famiglia Puca, non può essere confusa con la identità del disegno criminoso.

2. Puca, con atto del suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo erronea applicazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità del provvedimento impugnato.Si deplora che il giudice dell'esecuzione non abbia riconosciuto il beneficio invocato nonostante, nel caso di specie, sussistano molteplici indici rivelatori di un medesimo disegno criminoso, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, nonché il dato oggettivo, del tutto trascurato nel provvedimento impugnato, costituito dalla condanna anche per il reato associativo di partecipazione al clan Puca, nell'ambito del quale sono stati programmati in origine i due omicidi.

Invero, il compito di [OSCURATO:PERSONA] era quello, deliberato preventivamente dal capo del clan Puca, di curare i rapporti di alleanza con la famiglia Marrazzo, manifestando la propria disponibilità per la commissione degli omicidi.

Quindi, dapprima venne realizzata l'uccisione di Pezzella, strategica per la conclusione dell'alleanza, e, successivamente, nel corso di un summit tra i vertici delle famiglie Marrazzo-Puca, si decise l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], che rispondeva all'obiettivo criminale di indebolire l'omonimo clan. 3.

Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni.

1.1. Questa Corte ha costantemente affermato, in tema di reato continuato, che l'unicità del disegno criminoso presuppone l'anticipata ed unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già presenti nella mente del reo nella loro specificità, e che la prova di tale congiunta previsione deve essere ricavata, di regola, da indici esteriori che siano significativi, alla luce dell'esperienza, del dato progettuale sottostante alle condotte poste in essere (Sez. 4, n. 16066 del 17/12/2008, dep. 16/04/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 243632).

Il giudice dell'esecuzione, nel valutare l'unicità del disegno criminoso, non può attribuire rilievo ad un programma di attività delinquenziale che sia meramente generico, essendo invece necessaria la individuazione, fin dalla commissione del primo episodio, di tutti i successivi, almeno nelle loro connotazioni fondamentali, con deliberazione, dunque, di carattere non generico, ma generale (Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, dep. 2016, Bottari, Rv. 267596).

L'esistenza di un medesimo disegno criminoso va desunta da elementi indizianti quali l'unitarietà del contesto e della spinta a delinquere, la brevità del lasso temporale che separa i diversi episodi, l'identica natura dei reati, l'analogia del modus operandi e la costante compartecipazione dei medesimi soggetti (Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, dep. 2016, Esposti e altro, Rv. 266413) L'identità del disegno criminoso deve essere negata qualora, malgrado la contiguità spazio-temporale ed il nesso funzionale tra le diverse fattispecie incriminatrici, la successione degli episodi sia tale da escludere la preventiva programmazione dei reati ed emerga, invece, l'occasionalità di quelli compiuti successivamente rispetto a quello cronologicamente anteriori (Sez. 6, n. 44214 del 24/10/2012, Natali e altro, Rv. 254793).

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno ribadito che il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e - le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiùlo, Rv. 270074).

1.2. Per quanto specificamente concerne la compatibilità dell'istituto della continuazione con i reati scopo di un delitto associativo, il tema è stato oggetto di molti apporti giurisprudenziali.

In termini generali, sulla continuazione tra il reato associativo ed i reati fine, cioè commessi nell'ambito dell'oggetto sociale e rientranti nel programma associativo, la giurisprudenza si è ormai attestata nell'ammettere in astratto tale possibilità, previa puntuale verifica che questi ultimi siano stati programmati al momento in cui il partecipe si è determinato a fare ingresso nel sodalizio.

Invero, ragionando diversamente, si finirebbe per riconoscere una sorta di automatismo, concedendo il beneficio sanzionatorio per tutti i reati commessi in ambito associativo, da ritenersi sempre in continuazione con la fattispecie associativa in cui si inseriscono (Sez. 1, n. 23818 del 22/06/2020, Toscano, Rv. 279430; Sez. 1, n. 1534 del 09/11/2017, dep. 2018, Giglia, Rv. 271984; Sez. 1, n. 40318 del 04/07/2013, Corigliano, Rv. 257253).

Di contro, non è configurabile la continuazione tra il reato associativo e quei reati fine che, pur rientrando nell'ambito delle attività del sodalizio criminoso ed essendo finalizzati al suo rafforzamento, non erano programmabili ab origine perché legati a circostanze ed eventi contingenti e occasionali o, comunque, non immaginabili al momento iniziale dell'associazione (Sez. 5, n. 54509 del 08/10/2018, [OSCURATO:PERSONA] e altri, Rv. 275334).

Deve quindi affermarsi che la possibilità di individuare il vincolo della continuazione in tale specifico settore è subordinata al reperimento di precisi indici che connotino come ricollegabili alla unitaria ed originaria programmazione criminosa le condotte di reato, tanto quella di adesione all'associazione che quelle specificamente concernenti i reati-fine, restando invece esclusi i reati che, definendosi nel corso del rapporto, genericamente rientrano nel programma associativo - per definizione rivolto all'esecuzione di una serie indeterminata di delitti - in quanto tale schema è proprio la negazione della originarietà ed unitarietà dell'atto volitivo che, per la sua minore pericolosità, giustifica il temperamento sanzionatorio derivante dall'art. 81 cod. pen.

Invero, ai fini dell'operatività dell'istituto della continuazione, il presupposto indefettibile (l'unicità del disegno criminoso) è da intendere quale preordinazione unitaria da parte del soggetto agente delle diverse condotte violatrici, almeno nelle loro linee essenziali.

Come tale, essa si colloca in una fase antecedente al momento perfezionativo delle condotte delittuose che si assumono esserne espressione, sì da manifestare una ridotta pericolosità sociale e giustificare il trattamento sanzionatorio più mite rispetto al cumulo materiale (Sez. 1, n. 27058 del 17/01/17, Persano; Sez. 1, n. 40123 del 22/10/2010, Marigliano, Rv. 248862).

In sintesi, il partecipe all'associazione accede al delitto nel momento in cui si determina a fare ingresso nel sodalizio ed è a questo dato temporale che deve riferirsi la verifica della programmazione unitaria dei cd. reati fine.

2. Tanto premesso, il giudice dell'esecuzione ha ragionevolmente argomen- tato sull'impossibilità di ritenere i reati uniti da un medesimo disegno criminoso, dando conto - con diffusa e corretta motivazione - che dall'esame delle sentenze in atti si evince sia come [OSCURATO:PERSONA] fosse un mero esecutore materiale degli omicidi, i quali pertanto non erano stati programmati unitariamente dallo stesso, sia come l'uccisione di Pezzella presenti il carattere dell'estemporaneità.

Invero, il dato che Puca fosse stato preposto alla cura dei rapporti di alleanza con il clan Marrazzo, e quindi al controllo dei medesimi, non implica anche la contestuale progettualità criminosa del Puca in ordine agli omicidi in esame, proprium dell'istituto della continuazione.

3. Le censure mosse nel ricorso non sono idonee a scalfire il ragionamento logico-giuridico posto alla base del provvedimento impugnato.

Invero, è lo stesso ricorrente a sostenere che l'omicidio ai danni di Verde fu deciso nel corso di una riunione che si tenne successivamente all'uccisione di Pezzella: ciò è sufficiente per ritenere che i due delitti non siano stati deliberati ab origine, stante la necessità di mantenere su piani distinti l'unicità del disegno criminoso e la generica messa a disposizione di Puca in favore del clan Marrazzo al fine di commettere una serie di omicidi, non preventivamente programmati.4.

In conclusione il ricorso è inammissibile, da ciò conseguendo la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria indicata nel dispositivo in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., non risultando cause di esonero da responsabilità, a tenore della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato ad AVERSA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe in data 24 ottobre 2022, il giudice dell'esecu- zione del Tribunale di Napoli ha rigettato l'istanza presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] volta al riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati di cui alle seguenti sentenze: a) sentenza del G.u.p. del Tribunale di Napoli, emessa in data 11 febbraio 2019, irrevocabile il 27 ottobre 2021, di condanna per i reati di cui agli artt. 575 e 577 cod. pen. e art. 10, 12 e 14 L. 497 del 1974, commessi in Cassandrino il 4 settembre 2006 (omicidio di [OSCURATO:PERSONA]); b) sentenza della Corte di Assise di appello di Napoli, emessa in data 27 novembre 2016, irrevocabile il 14 aprile 2017, di condanna per i reati di cui agli artt. 575, 577 cod. pen, 56, 575 cod. pen. e art. 10, 12 e 14 L. 497 del 1974, commessi il 28 dicembre 2007 (omicidio di [OSCURATO:PERSONA] e tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA]). A motivazione del rigetto, il decidente ha posto l'accento sulla diversità dei moventi, sul differente tempo di esecuzione dei fatti omicidiari, nonché sull'appartenenza delle vittime a due clan diversi. Invero, l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], esponente di spicco del gruppo Verde, commesso nel dicembre del 2007, era connesso a logiche economiche sottese all'alleanza tra le famiglie Puca e Marrazzo; mentre l'uccisione di Pezzella, realizzata nel settembre del 2006 in seguito alla scarcerazione di [OSCURATO:PERSONA] (a riprova dell'estemporaneità di tale decisione), era riconducibile alla necessità di vendicare la morte di [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, il giudice dell'esecuzione ha ritenuto che, anche a voler individuare - sulla scorta, peraltro, delle sole dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] - un unico momento deliberativo degli indicati episodi delittuosi da parte dei vertici del clan, durante una riunione dell'autunno del 2006, quando l'omicidio del Pezzella era stato già commesso, non vi siano elementi per ritenere che [OSCURATO:PERSONA] avesse progettato ab origine di commettere i due omicidi, in quanto egli era stato coinvolto soltanto durante la fase esecutiva. Invero, la continua disponibilità manifestata da Puca nella commissione di fatti omicidiari, volta al consolidamento dell'alleanza tra il clan Marrazzo e la famiglia Puca, non può essere confusa con la identità del disegno criminoso. 2. Puca, con atto del suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo erronea applicazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità del provvedimento impugnato.Si deplora che il giudice dell'esecuzione non abbia riconosciuto il beneficio invocato nonostante, nel caso di specie, sussistano molteplici indici rivelatori di un medesimo disegno criminoso, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, nonché il dato oggettivo, del tutto trascurato nel provvedimento impugnato, costituito dalla condanna anche per il reato associativo di partecipazione al clan Puca, nell'ambito del quale sono stati programmati in origine i due omicidi. Invero, il compito di [OSCURATO:PERSONA] era quello, deliberato preventivamente dal capo del clan Puca, di curare i rapporti di alleanza con la famiglia Marrazzo, manifestando la propria disponibilità per la commissione degli omicidi. Quindi, dapprima venne realizzata l'uccisione di Pezzella, strategica per la conclusione dell'alleanza, e, successivamente, nel corso di un summit tra i vertici delle famiglie Marrazzo-Puca, si decise l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], che rispondeva all'obiettivo criminale di indebolire l'omonimo clan. 3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni. 1.1. Questa Corte ha costantemente affermato, in tema di reato continuato, che l'unicità del disegno criminoso presuppone l'anticipata ed unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già presenti nella mente del reo nella loro specificità, e che la prova di tale congiunta previsione deve essere ricavata, di regola, da indici esteriori che siano significativi, alla luce dell'esperienza, del dato progettuale sottostante alle condotte poste in essere (Sez. 4, n. 16066 del 17/12/2008, dep. 16/04/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 243632). Il giudice dell'esecuzione, nel valutare l'unicità del disegno criminoso, non può attribuire rilievo ad un programma di attività delinquenziale che sia meramente generico, essendo invece necessaria la individuazione, fin dalla commissione del primo episodio, di tutti i successivi, almeno nelle loro connotazioni fondamentali, con deliberazione, dunque, di carattere non generico, ma generale (Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, dep. 2016, Bottari, Rv. 267596). L'esistenza di un medesimo disegno criminoso va desunta da elementi indizianti quali l'unitarietà del contesto e della spinta a delinquere, la brevità del lasso temporale che separa i diversi episodi, l'identica natura dei reati, l'analogia del modus operandi e la costante compartecipazione dei medesimi soggetti (Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, dep. 2016, Esposti e altro, Rv. 266413) L'identità del disegno criminoso deve essere negata qualora, malgrado la contiguità spazio-temporale ed il nesso funzionale tra le diverse fattispecie incriminatrici, la successione degli episodi sia tale da escludere la preventiva programmazione dei reati ed emerga, invece, l'occasionalità di quelli compiuti successivamente rispetto a quello cronologicamente anteriori (Sez. 6, n. 44214 del 24/10/2012, Natali e altro, Rv. 254793). Le Sezioni Unite di questa Corte hanno ribadito che il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e - le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiùlo, Rv. 270074). 1.2. Per quanto specificamente concerne la compatibilità dell'istituto della continuazione con i reati scopo di un delitto associativo, il tema è stato oggetto di molti apporti giurisprudenziali. In termini generali, sulla continuazione tra il reato associativo ed i reati fine, cioè commessi nell'ambito dell'oggetto sociale e rientranti nel programma associativo, la giurisprudenza si è ormai attestata nell'ammettere in astratto tale possibilità, previa puntuale verifica che questi ultimi siano stati programmati al momento in cui il partecipe si è determinato a fare ingresso nel sodalizio. Invero, ragionando diversamente, si finirebbe per riconoscere una sorta di automatismo, concedendo il beneficio sanzionatorio per tutti i reati commessi in ambito associativo, da ritenersi sempre in continuazione con la fattispecie associativa in cui si inseriscono (Sez. 1, n. 23818 del 22/06/2020, Toscano, Rv. 279430; Sez. 1, n. 1534 del 09/11/2017, dep. 2018, Giglia, Rv. 271984; Sez. 1, n. 40318 del 04/07/2013, Corigliano, Rv. 257253). Di contro, non è configurabile la continuazione tra il reato associativo e quei reati fine che, pur rientrando nell'ambito delle attività del sodalizio criminoso ed essendo finalizzati al suo rafforzamento, non erano programmabili ab origine perché legati a circostanze ed eventi contingenti e occasionali o, comunque, non immaginabili al momento iniziale dell'associazione (Sez. 5, n. 54509 del 08/10/2018, [OSCURATO:PERSONA] e altri, Rv. 275334). Deve quindi affermarsi che la possibilità di individuare il vincolo della continuazione in tale specifico settore è subordinata al reperimento di precisi indici che connotino come ricollegabili alla unitaria ed originaria programmazione criminosa le condotte di reato, tanto quella di adesione all'associazione che quelle specificamente concernenti i reati-fine, restando invece esclusi i reati che, definendosi nel corso del rapporto, genericamente rientrano nel programma associativo - per definizione rivolto all'esecuzione di una serie indeterminata di delitti - in quanto tale schema è proprio la negazione della originarietà ed unitarietà dell'atto volitivo che, per la sua minore pericolosità, giustifica il temperamento sanzionatorio derivante dall'art. 81 cod. pen. Invero, ai fini dell'operatività dell'istituto della continuazione, il presupposto indefettibile (l'unicità del disegno criminoso) è da intendere quale preordinazione unitaria da parte del soggetto agente delle diverse condotte violatrici, almeno nelle loro linee essenziali. Come tale, essa si colloca in una fase antecedente al momento perfezionativo delle condotte delittuose che si assumono esserne espressione, sì da manifestare una ridotta pericolosità sociale e giustificare il trattamento sanzionatorio più mite rispetto al cumulo materiale (Sez. 1, n. 27058 del 17/01/17, Persano; Sez. 1, n. 40123 del 22/10/2010, Marigliano, Rv. 248862). In sintesi, il partecipe all'associazione accede al delitto nel momento in cui si determina a fare ingresso nel sodalizio ed è a questo dato temporale che deve riferirsi la verifica della programmazione unitaria dei cd. reati fine. 2. Tanto premesso, il giudice dell'esecuzione ha ragionevolmente argomen- tato sull'impossibilità di ritenere i reati uniti da un medesimo disegno criminoso, dando conto - con diffusa e corretta motivazione - che dall'esame delle sentenze in atti si evince sia come [OSCURATO:PERSONA] fosse un mero esecutore materiale degli omicidi, i quali pertanto non erano stati programmati unitariamente dallo stesso, sia come l'uccisione di Pezzella presenti il carattere dell'estemporaneità. Invero, il dato che Puca fosse stato preposto alla cura dei rapporti di alleanza con il clan Marrazzo, e quindi al controllo dei medesimi, non implica anche la contestuale progettualità criminosa del Puca in ordine agli omicidi in esame, proprium dell'istituto della continuazione. 3. Le censure mosse nel ricorso non sono idonee a scalfire il ragionamento logico-giuridico posto alla base del provvedimento impugnato. Invero, è lo stesso ricorrente a sostenere che l'omicidio ai danni di Verde fu deciso nel corso di una riunione che si tenne successivamente all'uccisione di Pezzella: ciò è sufficiente per ritenere che i due delitti non siano stati deliberati ab origine, stante la necessità di mantenere su piani distinti l'unicità del disegno criminoso e la generica messa a disposizione di Puca in favore del clan Marrazzo al fine di commettere una serie di omicidi, non preventivamente programmati.4. In conclusione il ricorso è inammissibile, da ciò conseguendo la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria indicata nel dispositivo in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., non risultando cause di esonero da responsabilità, a tenore della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
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