CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 ottobre 2021
Cassazione n. 05010/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Teramo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], giudicata responsabile del reato di furto aggravato (artt. 624 e 625 n. 7 cod. pen.), commesso il 21.2.2014, e condannata alla pena ritenuta equa. 2. Avverso la decisione di secondo grado ricorre per cassazione la Pallini. Con un primo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio della motivazione per aver la Corte di appello fondato il giudizio di responsabilità unicamente sulla avvenuta restituzione di alcuni degli oggetti sottratti. Con un secondo motivo si duole del mancato riconoscimento dell'attenuante della speciale tenuità del danno nonostante lo scarso valore dei capi sottratti e considerando che il mancato accertamento dell'effettivo valore degli stessi non può tradursi nell'affermazione che essi hanno un notevole valore. Inoltre, è incontestato che la Pallini aveva aiutato gli investigatori e limitato le conseguenze dannose del reato, sicchè è illogico il diniego di riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 7 cod. pen. 3. Il ricorso non è inammissibile; in particolare non appare manifestamente infondato o altrimenti inammissibile il motivo che pone correttamente il tema del mancato accertamento dell'effettivo valore dei beni sottratti e del diniego dell'attenuante del danno di speciale tenuità. Da ciò consegue la corretta instaurazione del rapporto processuale e pertanto la necessità di dare rilievo all'avvenuto decorso del termine di prescrizione del reato ascritto al ricorrente (cfr. Sez. U, n. 33542 del 27/06/2001, Cavalera, Rv. 219531; Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164; Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015 - dep. 25/03/2016, Ricci, Rv. 266818), con conseguente annullamento della sentenza impugnata. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6/10/2021. Il Consigliere estensore I