Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 marzo 2021

Cassazione n. 47776/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Altamura (BA), il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari emessa in data 11/03/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato alle conclusioni scritte, già rassegnate ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 28/10/2020, con cui ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; uditi i difensori di fiducia dell'imputato, avv.to [OSCURATO:PERSONA], quale sostituto processuale dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA], e avv.to [OSCURATO:PERSONA], che si sono riportati al ricorso e ne hanno chiesto l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Bari confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Bari in data 28/05/2019, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato a pena di giustizia per i delitti di bancarotta fraudolenta per distrazione e bancarotta fraudolenta documentale, quale legale rappresentante della Interfer s.r.I., dichiarata fallita in data 14/04/2014.

2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo dei difensori di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA] e avv.to [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], deducendo tre motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge in riferimento all'art. 192 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 lett. b) ed e), cod. proc. pen., in quanto la Corte territoriale, omettendo di considerare le deduzioni difensive, si è limitata ad affermare l'occultamento delle scritture contabili, senza approfondire l'elemento soggettivo del dolo specifico e prescindendo dalla qualificazione della condotta ai sensi dell'art. 217 legge fallimentare, operando una evidente confusione tra la bancarotta fraudolenta a dolo generico e quella a dolo specifico; 2.2 violazione di legge in riferimento all'art. 192 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 lett. b) ed e), cod. proc. pen., in quanto la Corte territoriale non ha valutato l'assenza di prova circa la destinazione delle somme ricavate dalla vendita delle vetture, e, quindi, la finalità distrattiva, diversamente da quanto avvenuto per le rimanenze e la liquidità, senza considerare la disponibilità del fallito, che aveva messo a disposizione del curatore tutta la documentazione necessaria per recuperare i beni distratti; 2.3 violazione di legge in riferimento agli artt. 133 e 62-bis cod. pen., quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, nonostante i modesti precedenti dell'imputato e la sua condotta processuale, essendo mancata ogni valutazione dell'entità del danno. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] va dichiarato inammissibile.

Quanto alla fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale, la sentenza impugnata ha ricordato come il Calia, dopo svariati solleciti da parte del curatore, avesse dapprima consegnato lo stato patrimoniale ed il conto economico relativo ai primo quattro mesi del 2014, mentre, per il 2012 ed il 2013, il solo stato patrimoniale ed il prospetto di bilancio al 31/12/2011; successivamente aveva messo a disposizione i registri Iva, il registro dei beni ammortizzabili ed il libro giornale relativi al 2009; i registi Iva, il libro giornale ed i mastrini contabili per l'ano 2010; i registri Iva, il registro dei beni ammortizzabili ed i mastrini - solo per debiti verso fornitori e crediti verso clienti - per l'anno 2011, oltre ai bilanci del 2012 e del 2013 ed al modello unico per il 2010 ed il 2012; tale documentazione, inoltre, risultava già restituita - come attestato dalle ricevute di consegna - da colui che si era occupato della tenuta della contabilità, ed il cui incarico professionale risultava cessato al 01/01/2012.

Del tutto mancanti, quindi, risultavano: il libro dei cespiti ammortizzabili aggiornato alla data del fallimento; il libro degli inventari dalla costituzione della società; il libro dei verbali delle assemblee; il libro giornale dal 2011 al 2014; i registri Iva del 2012 e del 2013 ed i restanti mastrini contabili.

Dall'ultimo bilancio depositato, al 31/12/2011, emergevano una perdita ed una sensibile sofferenza economica e finanziaria, con riduzione di 230.000,00 euro della posta contabile "versamenti in conto aumento di capitale" rispetto al precedente esercizio, con conseguente drastica riduzione del patrimonio netto societario, le cui ragioni non risultano chiarite per la mancanza del verbale di assemblea dei soci.

Per l'anno 2012, inoltre, risultava la posta "ricavi fatture emesse" per 1.554.750,30 euro, il che determinava l'esatto pareggio del risultato di esercizio; tuttavia risultava non più riportata la posta "utili portati a nuovo", peraltro non portata a copertura parziale della perdita già risultante dal precedente bilancio, il che determinava una ulteriore variazione negativa del patrimonio societario.

In sostanza, ha argomentato la Corte di merito, pur risultando, dalle fatture emesse, ricavi per oltre 1.500.000,00 euro, la mancata acquisizione delle fatture, dei registri, dei libri e dei mastrini del 2012 risultava funzionale al mancato chiarimento di tale aspetto; ciò, soprattutto, considerato che nel bilancio al 31/12/2013 era, poi, risultata una perdita pari ad euro 1.120.437,14, sicuramente maturata negli anni precedenti; del tutto casualmente, in seguito, erano state rinvenute due fatture di vendita, entrambe relative a veicoli (una Peugeot 107, un [OSCURATO:PERSONA], un semirimorchio Viberti ed un Iveco 65), il cui pagamento non risulta incassato.

Inoltre, tali veicoli, venduti alla moglie dell'imputato e ad un presunto dipendente della fallita, erano stati tutti trasferiti alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., società rispetto alla quale il Calia non ha inteso chiarire i suoi rapporti, dichiarando, in sede di audizione con il curatore, di non voler rispondere sul punto.

Che in tale ultima società il Calia fosse coinvolto, inoltre, è stato dimostrato - secondo la Corte di merito - anche dalla circostanza che la Guardia di Finanza, nell'eseguire un controllo presso la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., che aveva la stessa sede operativa della fallita Interfer s.r.I., vi aveva rinvenuto il Calia e non l'amministratore della società.Sulla scorta di tale ricostruzione, quindi, la Corte territoriale ha ritenuto provata la bancarotta fraudolenta documentale, ricordando anche la condotta dilatoria del Calia che, a fronte di una dichiarata disponibilità, aveva ritardato la consegna della contabilità e, comunque, omesso la consegna dei libri più rilevanti e funzionali ad individuare la sorte dei beni, delle rimanenze e delle liquidità di tre anni, mettendo a disposizione, tardivamente, solo due fatture del 2012, funzionali a creare una situazione di apparenza in merito alla vendita dei veicoli - apparentemente ceduti alla moglie e ad un soggetto poi risultato non essere mai stato dipendente della fallita -, laddove la mancanza dei libri aveva reso impossibile la verifica della contabilità giornaliera, cosa che avrebbe consentito di accertare il mancato versamento del corrispettivo delle vendite e, in ultima analisi, la fittizietà delle stesse, essendo stati i beni distratti in favore di una società a mezzo della quale il Calia continuava la sua attività.

In tal senso il dolo specifico della bancarotta fraudolenta risulta analiticamente e logicamente illustrato, essendosi la Corte di merito fatta carico anche di evidenziare come la contestazione della condotta avesse messo in rilievo, dopo una descrizione della fattispecie a dolo generico, proprio la mancata consegna o la mancata tenuta delle scritture in precedenza individuate, per gli anni 2011 e 2012, secondo una pacificamente ammessa modalità di contestazione alternativa della bancarotta fraudolenta documentale (Sez. 5, n. 8902 del 19/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280572).

Nessun vulnus, peraltro, alle prerogative difensive risulta lamentato dalla difesa, che non si confronta in maniera adeguata con le argomentazioni della sentenza impugnata, soffermandosi essenzialmente sulla mancata motivazione circa l'inquadramento della condotta ai sensi dell'art. 217 legge fallimentare, senza avvedersi che - all'esito dell'analitica descrizione dei fatti - in maniera implicita, ma del tutto evidente dal punto di vista logico, la ricorrenza della bancarotta documentale semplice risultava esclusa.

Anche il secondo motivo di ricorso viene declinato in maniera del tutto generica, risolvendosi in doglianze che prescindono dal percorso argomentativo della sentenza impugnata, come in precedenza sinteticamente ripercorso.

Parimenti inammissibile il motivo circa il trattamento sanzionatorio.

Dopo aver ricordato come il ricorso alle circostanze attenuanti generiche possa essere fondato anche sull'assenza di elementi positivamente valutabili, essendo in tal senso insufficiente la mera incensuratezza, per precisa scelta del legislatore, la sentenza impugnata ha osservato come l'assoluzione da altre fattispecie di reato appaia irrilevante, dovendo il trattamento sanzionatorio essere parametrato alle condotte individuate nell'ambito della riconosciuta responsabilità, osservando, inoltre, che la consegna dei bilanci e di parte delle scritture era risultata del tutto irrilevante, laddove quelle non consegnate erano, al contrario, decisive per la ricostruzione delle vicende patrimoniali e finanziarie della società fallita.

Quanto alla esiguità del danno, la Corte territoriale ha escluso che i beni distratti avessero un valore irrilevante, pur tenendo presente la loro svalutazione sino alla data del fallimento - peraltro abilmente posticipata dall'imputato attraverso lo spostamento della sede legale della società subito dopo la notifica del primo ricorso di fallimento - ricordando, inoltre, il pacifico orientamento di questa Corte regolatrice, secondo cui la circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, prevista dall'art. 219, comma terzo, legge fallimentare, deve essere valutata in relazione al danno causato alla massa creditoria, in seguito all'incidenza che le condotte hanno avuto sulla possibilità di esercitare le azioni revocatorie e le altre azioni poste a tutela degli interessi creditori (Sez. 5, n. 11725 del 10/12/2019, dep. 09/04/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279098; Sez. 5, n. 7888 del 03/12/2018, dep. 21/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275345).

E', quindi, del tutto evidente che l'occultamento delle scritture contabili, verificatasi nel caso di specie, rendendo impossibile la ricostruzione dei fatti di gestione dell'impresa fallita, impedisce la stessa dimostrazione del danno, sicché la loro assenza non può essere utilizzata per presumere circostanze favorevoli all'imputato, salvo che le contenute dimensioni dell'impresa non rendano plausibile la determinazione di un danno particolarmente ridotto, cosa che, nel caso in esame, risulta solo apoditticamente asserito.

Dall'inammissibilità del ricorso discende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro trem

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Altamura (BA), il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari emessa in data 11/03/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato alle conclusioni scritte, già rassegnate ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 28/10/2020, con cui ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; uditi i difensori di fiducia dell'imputato, avv.to [OSCURATO:PERSONA], quale sostituto processuale dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA], e avv.to [OSCURATO:PERSONA], che si sono riportati al ricorso e ne hanno chiesto l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Bari confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Bari in data 28/05/2019, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato a pena di giustizia per i delitti di bancarotta fraudolenta per distrazione e bancarotta fraudolenta documentale, quale legale rappresentante della Interfer s.r.I., dichiarata fallita in data 14/04/2014. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo dei difensori di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA] e avv.to [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], deducendo tre motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge in riferimento all'art. 192 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 lett. b) ed e), cod. proc. pen., in quanto la Corte territoriale, omettendo di considerare le deduzioni difensive, si è limitata ad affermare l'occultamento delle scritture contabili, senza approfondire l'elemento soggettivo del dolo specifico e prescindendo dalla qualificazione della condotta ai sensi dell'art. 217 legge fallimentare, operando una evidente confusione tra la bancarotta fraudolenta a dolo generico e quella a dolo specifico; 2.2 violazione di legge in riferimento all'art. 192 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 lett. b) ed e), cod. proc. pen., in quanto la Corte territoriale non ha valutato l'assenza di prova circa la destinazione delle somme ricavate dalla vendita delle vetture, e, quindi, la finalità distrattiva, diversamente da quanto avvenuto per le rimanenze e la liquidità, senza considerare la disponibilità del fallito, che aveva messo a disposizione del curatore tutta la documentazione necessaria per recuperare i beni distratti; 2.3 violazione di legge in riferimento agli artt. 133 e 62-bis cod. pen., quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, nonostante i modesti precedenti dell'imputato e la sua condotta processuale, essendo mancata ogni valutazione dell'entità del danno. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] va dichiarato inammissibile. Quanto alla fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale, la sentenza impugnata ha ricordato come il Calia, dopo svariati solleciti da parte del curatore, avesse dapprima consegnato lo stato patrimoniale ed il conto economico relativo ai primo quattro mesi del 2014, mentre, per il 2012 ed il 2013, il solo stato patrimoniale ed il prospetto di bilancio al 31/12/2011; successivamente aveva messo a disposizione i registri Iva, il registro dei beni ammortizzabili ed il libro giornale relativi al 2009; i registi Iva, il libro giornale ed i mastrini contabili per l'ano 2010; i registri Iva, il registro dei beni ammortizzabili ed i mastrini - solo per debiti verso fornitori e crediti verso clienti - per l'anno 2011, oltre ai bilanci del 2012 e del 2013 ed al modello unico per il 2010 ed il 2012; tale documentazione, inoltre, risultava già restituita - come attestato dalle ricevute di consegna - da colui che si era occupato della tenuta della contabilità, ed il cui incarico professionale risultava cessato al 01/01/2012. Del tutto mancanti, quindi, risultavano: il libro dei cespiti ammortizzabili aggiornato alla data del fallimento; il libro degli inventari dalla costituzione della società; il libro dei verbali delle assemblee; il libro giornale dal 2011 al 2014; i registri Iva del 2012 e del 2013 ed i restanti mastrini contabili. Dall'ultimo bilancio depositato, al 31/12/2011, emergevano una perdita ed una sensibile sofferenza economica e finanziaria, con riduzione di 230.000,00 euro della posta contabile "versamenti in conto aumento di capitale" rispetto al precedente esercizio, con conseguente drastica riduzione del patrimonio netto societario, le cui ragioni non risultano chiarite per la mancanza del verbale di assemblea dei soci. Per l'anno 2012, inoltre, risultava la posta "ricavi fatture emesse" per 1.554.750,30 euro, il che determinava l'esatto pareggio del risultato di esercizio; tuttavia risultava non più riportata la posta "utili portati a nuovo", peraltro non portata a copertura parziale della perdita già risultante dal precedente bilancio, il che determinava una ulteriore variazione negativa del patrimonio societario. In sostanza, ha argomentato la Corte di merito, pur risultando, dalle fatture emesse, ricavi per oltre 1.500.000,00 euro, la mancata acquisizione delle fatture, dei registri, dei libri e dei mastrini del 2012 risultava funzionale al mancato chiarimento di tale aspetto; ciò, soprattutto, considerato che nel bilancio al 31/12/2013 era, poi, risultata una perdita pari ad euro 1.120.437,14, sicuramente maturata negli anni precedenti; del tutto casualmente, in seguito, erano state rinvenute due fatture di vendita, entrambe relative a veicoli (una Peugeot 107, un [OSCURATO:PERSONA], un semirimorchio Viberti ed un Iveco 65), il cui pagamento non risulta incassato. Inoltre, tali veicoli, venduti alla moglie dell'imputato e ad un presunto dipendente della fallita, erano stati tutti trasferiti alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., società rispetto alla quale il Calia non ha inteso chiarire i suoi rapporti, dichiarando, in sede di audizione con il curatore, di non voler rispondere sul punto. Che in tale ultima società il Calia fosse coinvolto, inoltre, è stato dimostrato - secondo la Corte di merito - anche dalla circostanza che la Guardia di Finanza, nell'eseguire un controllo presso la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., che aveva la stessa sede operativa della fallita Interfer s.r.I., vi aveva rinvenuto il Calia e non l'amministratore della società.Sulla scorta di tale ricostruzione, quindi, la Corte territoriale ha ritenuto provata la bancarotta fraudolenta documentale, ricordando anche la condotta dilatoria del Calia che, a fronte di una dichiarata disponibilità, aveva ritardato la consegna della contabilità e, comunque, omesso la consegna dei libri più rilevanti e funzionali ad individuare la sorte dei beni, delle rimanenze e delle liquidità di tre anni, mettendo a disposizione, tardivamente, solo due fatture del 2012, funzionali a creare una situazione di apparenza in merito alla vendita dei veicoli - apparentemente ceduti alla moglie e ad un soggetto poi risultato non essere mai stato dipendente della fallita -, laddove la mancanza dei libri aveva reso impossibile la verifica della contabilità giornaliera, cosa che avrebbe consentito di accertare il mancato versamento del corrispettivo delle vendite e, in ultima analisi, la fittizietà delle stesse, essendo stati i beni distratti in favore di una società a mezzo della quale il Calia continuava la sua attività. In tal senso il dolo specifico della bancarotta fraudolenta risulta analiticamente e logicamente illustrato, essendosi la Corte di merito fatta carico anche di evidenziare come la contestazione della condotta avesse messo in rilievo, dopo una descrizione della fattispecie a dolo generico, proprio la mancata consegna o la mancata tenuta delle scritture in precedenza individuate, per gli anni 2011 e 2012, secondo una pacificamente ammessa modalità di contestazione alternativa della bancarotta fraudolenta documentale (Sez. 5, n. 8902 del 19/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280572). Nessun vulnus, peraltro, alle prerogative difensive risulta lamentato dalla difesa, che non si confronta in maniera adeguata con le argomentazioni della sentenza impugnata, soffermandosi essenzialmente sulla mancata motivazione circa l'inquadramento della condotta ai sensi dell'art. 217 legge fallimentare, senza avvedersi che - all'esito dell'analitica descrizione dei fatti - in maniera implicita, ma del tutto evidente dal punto di vista logico, la ricorrenza della bancarotta documentale semplice risultava esclusa. Anche il secondo motivo di ricorso viene declinato in maniera del tutto generica, risolvendosi in doglianze che prescindono dal percorso argomentativo della sentenza impugnata, come in precedenza sinteticamente ripercorso. Parimenti inammissibile il motivo circa il trattamento sanzionatorio. Dopo aver ricordato come il ricorso alle circostanze attenuanti generiche possa essere fondato anche sull'assenza di elementi positivamente valutabili, essendo in tal senso insufficiente la mera incensuratezza, per precisa scelta del legislatore, la sentenza impugnata ha osservato come l'assoluzione da altre fattispecie di reato appaia irrilevante, dovendo il trattamento sanzionatorio essere parametrato alle condotte individuate nell'ambito della riconosciuta responsabilità, osservando, inoltre, che la consegna dei bilanci e di parte delle scritture era risultata del tutto irrilevante, laddove quelle non consegnate erano, al contrario, decisive per la ricostruzione delle vicende patrimoniali e finanziarie della società fallita. Quanto alla esiguità del danno, la Corte territoriale ha escluso che i beni distratti avessero un valore irrilevante, pur tenendo presente la loro svalutazione sino alla data del fallimento - peraltro abilmente posticipata dall'imputato attraverso lo spostamento della sede legale della società subito dopo la notifica del primo ricorso di fallimento - ricordando, inoltre, il pacifico orientamento di questa Corte regolatrice, secondo cui la circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, prevista dall'art. 219, comma terzo, legge fallimentare, deve essere valutata in relazione al danno causato alla massa creditoria, in seguito all'incidenza che le condotte hanno avuto sulla possibilità di esercitare le azioni revocatorie e le altre azioni poste a tutela degli interessi creditori (Sez. 5, n. 11725 del 10/12/2019, dep. 09/04/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279098; Sez. 5, n. 7888 del 03/12/2018, dep. 21/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275345). E', quindi, del tutto evidente che l'occultamento delle scritture contabili, verificatasi nel caso di specie, rendendo impossibile la ricostruzione dei fatti di gestione dell'impresa fallita, impedisce la stessa dimostrazione del danno, sicché la loro assenza non può essere utilizzata per presumere circostanze favorevoli all'imputato, salvo che le contenute dimensioni dell'impresa non rendano plausibile la determinazione di un danno particolarmente ridotto, cosa che, nel caso in esame, risulta solo apoditticamente asserito. Dall'inammissibilità del ricorso discende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro trem
Sentenza Cassazione n. 47776/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris