Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 00571/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17196/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti- contro 2WORLDS [OSCURATO:SOCIETA], e per essa [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in qualità di successore a titolo particolare nel credito di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., oggi [OSCURATO:PERSONA] E DELLA [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di PERUGIA n. 289/2023 depositata il 18/4/2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d’Appello di Perugia rigettava l’appello pro posto da [OSCURATO:PERSONA] , in proprio e quale legale rappresentante di [OSCURATO:SOCIETA]. (nelle more fallita) , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso sentenza del Tribunale di Perugia del 6.2.2020 con la quale era stata respinta la loro opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal medesimo Tribunale, su ricorso di [OSCURATO:SOCIETA]., per il pagamento della somma di euro 285.912,23 dovuta in forza di transazione intercorsa tra le parti in data 16.3.2016.

Gli appellanti avevano ivi eccepito l’incompetenza territoriale del Tribunale di Perugia per essere competente quello di Spoleto nonché il difetto di legittimazione passiva degli eredi di [OSCURATO:PERSONA] , in quanto accettanti l’eredità con beneficio di inventario, e dei fideiussori, in quanto il credito non traeva origine dal rapporto bancario garantito, ma da una transazione successivamente intervenuta con il debitore.

Nel merito avevano altresì contestato la nullità della fideiussione prestata in quanto le relative clausole erano riconducibilia llo schema ABI, contrario alle norme a tutela della concorrenza, ed avevano asserito che l’entità del credito reclamato non era stata dimostrata.L’appellata, costituitasi, aveva resistito.

La corte territoriale rigettava l’appello.

UbaldoPasseri, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] e Anna MariaPasseri hanno proposto ricorso , articolato in otto motivi. 2Worlds [OSCURATO:SOCIETA], succeduta a titolo particolare a BPS già nel corso del giudizio d’appello, resiste con controricorso.

Il F allimento di [OSCURATO:SOCIETA]. non si èdifeso.

La ricorrente ha depositato memoria . [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con il primo motivo i ricorrenti lamentano violazione e/o falsa applicazione degli artt. 28 e 29 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 2 e n. 3 c.p.c., adducendo difetto di competenza territoriale del Tribunale di Perugia.

Rilevano che la Corte d’Appello di Perugia ha ritenuto insussistente il difetto di competenza del Giudice di prime cure escludendo che l’art. 16 dei documenti di fideiussione istituisse un foro esclusivo nonostante prevedesse espressamente che “tutte le controversie sono devolute al giudice nella cui circoscrizione ha sede l’azienda di credito”.

Pertanto, considerato che la sede della BPS è Spoleto e che, d’altronde, tutte le fideiussioni riportano la medesima clausola, così evidenziandosi la volontà di individuare un unico foro comune a più soggetti, giudice competente sarebbe il Tribunale di Spoleto. 1.2 Il motivo è infondato.

Deve infatti rilevarsi che la designazione convenzionale di un foro, in deroga a quello territoriale stabilito dalla legge, attribuisce a tale foro la competenza esclusiva soltanto se risulta un’enunciazione espressa, che non può trarsi, quindi, per via argomentativa, dovendo essere inequivoca e non lasciare spazio ad alcun dubbio sulla comune intenzione delle parti di escludere la competenza dei fori ordinari (così, ex multis, Cass. ord. n. 37159/2021; Cass. ord. n. 21362/2020; Cass. ord. n. 1838 / 2018; Cass. ord. n. 18707/2014; Cass. ord. n. 17449/2007; Cass. ord. n. 4757/2005).

Siè precisato che, ove sia riferito ad una prescrizione contenutistica di un atto a forma scritta, l’avverbio «espressamente» significa che l’atto deve recare parole scritte che esplicitino quel contenuto in modo chiaro ed inequivocabile (Cass. 20/09/2023, n. 26924, non mass.); invero, nel disciplinare la forma e gli effetti dell’accordo con cui le parti scelgono il giudice competente per territorio con riferimento ad uno o più affari determinati, l’art. 29, primo comma, c.p.c. dispone appunto che tale accordo deve risultare da atto scritto e il secondo comma di detta norma aggiunge che esso attribuisce al giudice designato competenza esclusiva solo ove ciò sia espressamente stabilito, per cui occorre che l’accordo dichiariesplicitamente l’esclusività del foro convenzionalmente designato, o utilizzando l’aggettivo corrispondente (“esclusivo”) oppure adottando espressioni (ad es.: “in ogni caso”, necessariamente”, “senza possibilità di altri fori”, ecc.) rilevatrici della inequivoca intenzione di attribuire tale carattere (Cass. ord. n.33203/2024).

Nel caso di specie, tali espressioni non sussistono, e dunque correttamente è stato escluso dal giudice d’appello che l’art.16 de lle fideiussionide quibus imponesse un foro esclusivo. 2.1 Il secondo motivo lamenta violazione e/o falsa applicazione degli artt.75 c.p.c. e 484 c.c., in relazione all’art. 360 , primo comma, n. 3 c.p.c. , prospettando difetto di legittimazione passiva di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

La Corte d’Appello ha ritenuto sussistente la legittimazione passiva in capo alle suddette nonostante fossero eredi con beneficio di inventario di [OSCURATO:PERSONA]. 2.2 Come ha rilevato correttamente la corte territoriale, il chiamato che accetta l’eredità con beneficio d’inventario assume la qualità di erede (viene citata Cass. n.7695/1992; su questa linea interpretativa , peraltro, già si erano poste Cass. n. 1280/1965, Cass. n. 801/1972 e Cass. n. 4373/1980), derivandone la legittimazione passiva il giudice d’appello invoca Cass. ord. n.23389/2017; ma cfr. pure, ex multis , Cass. n. 16046/2001; Cass. n.14821/2012; Cass. ord. n.20531/2020).

Ai sensi dell’art. 490, secondo comma, c.c., l’erede risponde dei debiti ereditari e dei legati non oltre il valore dei beni pervenuti a titolo di successione e soltanto con i beni ereditari (Cass. n. 27626/2024, Cass.n.23398/2022, n. 23398; Cass n. 20531/2020).

Si rammenta, per completezza, che l’erede che abbia accettato l'eredità con beneficio di inventario può essere convenuto in giudizio dai creditori del de cuiusche propongano azioni di accertamento o di condanna (Cass.n. 3791/2003; Cass., n. 9690/1994), per essere egli divenuto soggetto passivo delle relative obbligazioni, ancorché intra vires hereditatis (Cass.n. 14821 /2012 ; Cass . n. 3791 /2003 ; e cfr. da ultimo Cass. n. 27626/2024); non è invece passibile di esecuzione forzata , neanche con riferimento ai beni caduti in successione, dovendosi procedere alla liquidazione dei beni ereditari nei modi previsti dagli artt. 499 ss. c.c. ( v. ancora Cass.n.3791/2003e Cass.n.9690/1994).

Il motivo, in conclusione, va disatteso. 3.1 Il terzo motivo denuncia, in relazione all’art. 360 , primo comma, n. 3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 75 c.p.c. e 1965 c.c., in relazione a difetto di legittimazione passiva di Ubaldo , Maurizio e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] r ia Lamberti e ad estinzione delle fideiussioni per la stipulazionedi accordo transattivo.

Asseriscono i ricorrenti che solamente l'originaria esposizione debitoria della [OSCURATO:SOCIETA]. era garantita da fideiussioni personali dei soci, mentre la successiva transazione stipulata in data 16.3.2015, non aveva posto alcun obbligo, neanche solidale, in capo alle persone fisiche. 3.2 Il motivo mira a che questa Suprema Corte dia luogo ad una interpretazione del contratto di transazione che porti a un significato diverso rispetto a quello in esso rinvenuto dal giudice d’appello, cioè un’alternativa fattuale, tuttavia, preclusa al sindacato di legittimità.

Ne consegue una evidente inammissibilità. 4.1Il quarto motivo lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n.3 c.p.c.,violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2 L. n. 287/1990 , n ullità delle fideiussioni per conformità al c.d.

“Schema ABI” e nullità parziale della garanzia e contestuale applicazione della tutela risarcitoria.

Erroneamente la Corte d’Appello avrebbe ritenuto che le fideiussioni azionate ed il cui testo include clausole ritenute dalla Banca d‘Italia, con provvedimento n.55/2005, in contrasto con la normativa antitrust, non sono integralmente nulle, ma sussiste una nullità solo parziale limitata alle clausole stesse. 4.2 Il giudice di merito si è conformato pienamente all’orientamento giurisprudenziale di questa Suprema Corte (Cass.

S.U . n. 41994/2021, Cass. n.21841/24, Cass. n. 11188/2024, Cass. n. 6685/2024) per il quale i contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'[OSCURATO:PERSONA], in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) l. n. 287/1990 e 101 TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.

E agli effetti della disposizione contenuta nell'art. 1419 c.c., la prova che le parti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte affetta da nullità, con conseguente estensione della invalidità all'intero contratto, deve essere fornita dall'interessato ed è necessario al riguardo un apprezzamento, rimesso al giudice del merito, ed incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente e razionalmente motivato, in ordine alla potenziale volontà dei contraenti in relazione all'eventualità del mancato inserimento della clausola nulla e, dunque, in funzione dell'interesse in concreto perseguito.

Tale accertamento non può dunque essere replicato in questa sede.

Quanto poi alla possibile riduzione della somma pretesa alla luce della tutela risarcitoria apprestata ai consumatori finali, parte ricorrente non indica se ed ove tale allegazione sia stata svolta nei precedenti atti di causa con conseguente inammissibilità della valutazione della doglianza alla luce del disposto di cui all’art. 366 n.6 c.p.c.

Il motivo risulta dunque privo di consistenza. 5.1 Con il quinto motivo i ricorrenti censurano per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360, primo comma,n. 3 c.p.c.

Poiché, secondo il giudice dell’impugnazione, la transazione non costituirebbenovazione del precedente rapporto obbligatorio intercorso tra le parti, sarebbe evidente c he la controparte non era onerata unicamente di produrre l’atto di transazione, ma altresì tutta la documentazione utile a dar prova dell’originario rapporto obbligatorio, ossia i contratti di conto corrente nonché gli estratti conto integrali. 5.2 Il motivo è palesementeinfondato.

Ed infatti il titolo della pretesa azionata è certamente la transazione stipulata, in forza della quale l’attuale controricorrente ha chiesto adempimento del suo credito; ciò ovviamente non comporta che la controricorrente debba provare altro rispetto al titolo azionato, e ssendo a questo punto parte ricorrente obbligata dimostrare invece di avere adempiuto, o cheil debito è stato estinto per altra giuridica ragione.

6. Il ricorso deve dunque essere rigettato.

Le spese processuali, alla luce della complessità della vicenda intercorsa tra le parti, meritano compensazione.

Seguendo l’insegnamento di S.U. n.4315/2020 si dà atto, ex art.13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a opera della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M Rigetta il ricorso, compensandole spese.

Seguendo l’insegnamento di S.U. n.4315/2020 dà atto, ex art.13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a opera della parte ricorrente, di u

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17196/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti- contro 2WORLDS [OSCURATO:SOCIETA], e per essa [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in qualità di successore a titolo particolare nel credito di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., oggi [OSCURATO:PERSONA] E DELLA [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di PERUGIA n. 289/2023 depositata il 18/4/2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d’Appello di Perugia rigettava l’appello pro posto da [OSCURATO:PERSONA] , in proprio e quale legale rappresentante di [OSCURATO:SOCIETA]. (nelle more fallita) , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso sentenza del Tribunale di Perugia del 6.2.2020 con la quale era stata respinta la loro opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal medesimo Tribunale, su ricorso di [OSCURATO:SOCIETA]., per il pagamento della somma di euro 285.912,23 dovuta in forza di transazione intercorsa tra le parti in data 16.3.2016. Gli appellanti avevano ivi eccepito l’incompetenza territoriale del Tribunale di Perugia per essere competente quello di Spoleto nonché il difetto di legittimazione passiva degli eredi di [OSCURATO:PERSONA] , in quanto accettanti l’eredità con beneficio di inventario, e dei fideiussori, in quanto il credito non traeva origine dal rapporto bancario garantito, ma da una transazione successivamente intervenuta con il debitore. Nel merito avevano altresì contestato la nullità della fideiussione prestata in quanto le relative clausole erano riconducibilia llo schema ABI, contrario alle norme a tutela della concorrenza, ed avevano asserito che l’entità del credito reclamato non era stata dimostrata.L’appellata, costituitasi, aveva resistito. La corte territoriale rigettava l’appello. UbaldoPasseri, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] e Anna MariaPasseri hanno proposto ricorso , articolato in otto motivi. 2Worlds [OSCURATO:SOCIETA], succeduta a titolo particolare a BPS già nel corso del giudizio d’appello, resiste con controricorso. Il F allimento di [OSCURATO:SOCIETA]. non si èdifeso. La ricorrente ha depositato memoria . [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con il primo motivo i ricorrenti lamentano violazione e/o falsa applicazione degli artt. 28 e 29 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 2 e n. 3 c.p.c., adducendo difetto di competenza territoriale del Tribunale di Perugia. Rilevano che la Corte d’Appello di Perugia ha ritenuto insussistente il difetto di competenza del Giudice di prime cure escludendo che l’art. 16 dei documenti di fideiussione istituisse un foro esclusivo nonostante prevedesse espressamente che “tutte le controversie sono devolute al giudice nella cui circoscrizione ha sede l’azienda di credito”. Pertanto, considerato che la sede della BPS è Spoleto e che, d’altronde, tutte le fideiussioni riportano la medesima clausola, così evidenziandosi la volontà di individuare un unico foro comune a più soggetti, giudice competente sarebbe il Tribunale di Spoleto. 1.2 Il motivo è infondato. Deve infatti rilevarsi che la designazione convenzionale di un foro, in deroga a quello territoriale stabilito dalla legge, attribuisce a tale foro la competenza esclusiva soltanto se risulta un’enunciazione espressa, che non può trarsi, quindi, per via argomentativa, dovendo essere inequivoca e non lasciare spazio ad alcun dubbio sulla comune intenzione delle parti di escludere la competenza dei fori ordinari (così, ex multis, Cass. ord. n. 37159/2021; Cass. ord. n. 21362/2020; Cass. ord. n. 1838 / 2018; Cass. ord. n. 18707/2014; Cass. ord. n. 17449/2007; Cass. ord. n. 4757/2005). Siè precisato che, ove sia riferito ad una prescrizione contenutistica di un atto a forma scritta, l’avverbio «espressamente» significa che l’atto deve recare parole scritte che esplicitino quel contenuto in modo chiaro ed inequivocabile (Cass. 20/09/2023, n. 26924, non mass.); invero, nel disciplinare la forma e gli effetti dell’accordo con cui le parti scelgono il giudice competente per territorio con riferimento ad uno o più affari determinati, l’art. 29, primo comma, c.p.c. dispone appunto che tale accordo deve risultare da atto scritto e il secondo comma di detta norma aggiunge che esso attribuisce al giudice designato competenza esclusiva solo ove ciò sia espressamente stabilito, per cui occorre che l’accordo dichiariesplicitamente l’esclusività del foro convenzionalmente designato, o utilizzando l’aggettivo corrispondente (“esclusivo”) oppure adottando espressioni (ad es.: “in ogni caso”, necessariamente”, “senza possibilità di altri fori”, ecc.) rilevatrici della inequivoca intenzione di attribuire tale carattere (Cass. ord. n.33203/2024). Nel caso di specie, tali espressioni non sussistono, e dunque correttamente è stato escluso dal giudice d’appello che l’art.16 de lle fideiussionide quibus imponesse un foro esclusivo. 2.1 Il secondo motivo lamenta violazione e/o falsa applicazione degli artt.75 c.p.c. e 484 c.c., in relazione all’art. 360 , primo comma, n. 3 c.p.c. , prospettando difetto di legittimazione passiva di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. La Corte d’Appello ha ritenuto sussistente la legittimazione passiva in capo alle suddette nonostante fossero eredi con beneficio di inventario di [OSCURATO:PERSONA]. 2.2 Come ha rilevato correttamente la corte territoriale, il chiamato che accetta l’eredità con beneficio d’inventario assume la qualità di erede (viene citata Cass. n.7695/1992; su questa linea interpretativa , peraltro, già si erano poste Cass. n. 1280/1965, Cass. n. 801/1972 e Cass. n. 4373/1980), derivandone la legittimazione passiva il giudice d’appello invoca Cass. ord. n.23389/2017; ma cfr. pure, ex multis , Cass. n. 16046/2001; Cass. n.14821/2012; Cass. ord. n.20531/2020). Ai sensi dell’art. 490, secondo comma, c.c., l’erede risponde dei debiti ereditari e dei legati non oltre il valore dei beni pervenuti a titolo di successione e soltanto con i beni ereditari (Cass. n. 27626/2024, Cass.n.23398/2022, n. 23398; Cass n. 20531/2020). Si rammenta, per completezza, che l’erede che abbia accettato l'eredità con beneficio di inventario può essere convenuto in giudizio dai creditori del de cuiusche propongano azioni di accertamento o di condanna (Cass.n. 3791/2003; Cass., n. 9690/1994), per essere egli divenuto soggetto passivo delle relative obbligazioni, ancorché intra vires hereditatis (Cass.n. 14821 /2012 ; Cass . n. 3791 /2003 ; e cfr. da ultimo Cass. n. 27626/2024); non è invece passibile di esecuzione forzata , neanche con riferimento ai beni caduti in successione, dovendosi procedere alla liquidazione dei beni ereditari nei modi previsti dagli artt. 499 ss. c.c. ( v. ancora Cass.n.3791/2003e Cass.n.9690/1994). Il motivo, in conclusione, va disatteso. 3.1 Il terzo motivo denuncia, in relazione all’art. 360 , primo comma, n. 3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 75 c.p.c. e 1965 c.c., in relazione a difetto di legittimazione passiva di Ubaldo , Maurizio e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] r ia Lamberti e ad estinzione delle fideiussioni per la stipulazionedi accordo transattivo. Asseriscono i ricorrenti che solamente l'originaria esposizione debitoria della [OSCURATO:SOCIETA]. era garantita da fideiussioni personali dei soci, mentre la successiva transazione stipulata in data 16.3.2015, non aveva posto alcun obbligo, neanche solidale, in capo alle persone fisiche. 3.2 Il motivo mira a che questa Suprema Corte dia luogo ad una interpretazione del contratto di transazione che porti a un significato diverso rispetto a quello in esso rinvenuto dal giudice d’appello, cioè un’alternativa fattuale, tuttavia, preclusa al sindacato di legittimità. Ne consegue una evidente inammissibilità. 4.1Il quarto motivo lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n.3 c.p.c.,violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2 L. n. 287/1990 , n ullità delle fideiussioni per conformità al c.d. “Schema ABI” e nullità parziale della garanzia e contestuale applicazione della tutela risarcitoria. Erroneamente la Corte d’Appello avrebbe ritenuto che le fideiussioni azionate ed il cui testo include clausole ritenute dalla Banca d‘Italia, con provvedimento n.55/2005, in contrasto con la normativa antitrust, non sono integralmente nulle, ma sussiste una nullità solo parziale limitata alle clausole stesse. 4.2 Il giudice di merito si è conformato pienamente all’orientamento giurisprudenziale di questa Suprema Corte (Cass. S.U . n. 41994/2021, Cass. n.21841/24, Cass. n. 11188/2024, Cass. n. 6685/2024) per il quale i contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'[OSCURATO:PERSONA], in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) l. n. 287/1990 e 101 TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti. E agli effetti della disposizione contenuta nell'art. 1419 c.c., la prova che le parti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte affetta da nullità, con conseguente estensione della invalidità all'intero contratto, deve essere fornita dall'interessato ed è necessario al riguardo un apprezzamento, rimesso al giudice del merito, ed incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente e razionalmente motivato, in ordine alla potenziale volontà dei contraenti in relazione all'eventualità del mancato inserimento della clausola nulla e, dunque, in funzione dell'interesse in concreto perseguito. Tale accertamento non può dunque essere replicato in questa sede. Quanto poi alla possibile riduzione della somma pretesa alla luce della tutela risarcitoria apprestata ai consumatori finali, parte ricorrente non indica se ed ove tale allegazione sia stata svolta nei precedenti atti di causa con conseguente inammissibilità della valutazione della doglianza alla luce del disposto di cui all’art. 366 n.6 c.p.c. Il motivo risulta dunque privo di consistenza. 5.1 Con il quinto motivo i ricorrenti censurano per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360, primo comma,n. 3 c.p.c. Poiché, secondo il giudice dell’impugnazione, la transazione non costituirebbenovazione del precedente rapporto obbligatorio intercorso tra le parti, sarebbe evidente c he la controparte non era onerata unicamente di produrre l’atto di transazione, ma altresì tutta la documentazione utile a dar prova dell’originario rapporto obbligatorio, ossia i contratti di conto corrente nonché gli estratti conto integrali. 5.2 Il motivo è palesementeinfondato. Ed infatti il titolo della pretesa azionata è certamente la transazione stipulata, in forza della quale l’attuale controricorrente ha chiesto adempimento del suo credito; ciò ovviamente non comporta che la controricorrente debba provare altro rispetto al titolo azionato, e ssendo a questo punto parte ricorrente obbligata dimostrare invece di avere adempiuto, o cheil debito è stato estinto per altra giuridica ragione. 6. Il ricorso deve dunque essere rigettato. Le spese processuali, alla luce della complessità della vicenda intercorsa tra le parti, meritano compensazione. Seguendo l’insegnamento di S.U. n.4315/2020 si dà atto, ex art.13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a opera della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M Rigetta il ricorso, compensandole spese. Seguendo l’insegnamento di S.U. n.4315/2020 dà atto, ex art.13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a opera della parte ricorrente, di u