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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 20 gennaio 2026

Cassazione n. 05962/2026

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nciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 24397/24proposto da: -)Dorotea di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, quest’ultima in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliat o ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro -) [OSCURATO:SOCIETA]. , in persona del legale rappresentante pro tempore , domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore , difes o dall'avvocatoFilippo [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli 1 6 settembre 202 4 n. 3584; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 gennaio 2026 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Nel 2021 con ricorso ex art. 702 bisc.p.c. la società Dorotea di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione (d’ora innanzi, “la Dorotea”) convenne dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] la società [OSCURATO:SOCIETA]., allegando di avere stipulato con la convenuta un contratt o di somministrazione di energia elettrica e chiedendone la condanna alla restituzione delle somme ad essa versate tra il 2010 ed il 2011 a titolo di addizionale all’ accis a Oggetto: indebito - addizionale alle accise sui consumi di energia elettrica N.R.G.: 24397/24 Camera di consiglio del 20 gennaio 2026 sull’energia elettrica, istituita con d.l. 28 .11. 1988 n. 511 ( convertito con modificazioni dalla l. 27.1.1989, n. 20).

A fondamento della domanda dedusse la contrarietà delle suddette norme al diritto comunitario.

2. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA],con ordinanza [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 522, accolse la domanda.

La Corte d’appello di Napoli, con sentenza 16.9.2024 n. 3584 , accolse il gravame proposto dalla ERG e rigettò la domanda della Dorotea.

3. La sentenza d’appello è stata impugnata per Cassazione dalla Dorotea con ricorso fondato su tre motivi.

La ERG ha resistito con controricorso, illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] ha disposto il deposito della motivazione nel termine di cui all’art. 380 bis, secondo comma, c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA]

1. È superflua la stessa illustrazione dei motivi, poiché il ricorso va accolto: in fattispecie al tutto sovrapponibile, benché decisa dai giudici del merito modo opposto rispetto alla sentenza qui impugnata , è di recente intervenuta, in conseguenza della declaratoria di illegittimità costituzionale della norma di riferimento, una serie di pronunce di questa Corte (Cass. nn. 13740, 13741, 16992, 16993, 17642 e 17645 del 2025; seguite già almeno da Cass. nn. 28198, 28199, 28200, 28517, 28518, 28527, 28840, 28841, 29055), alla motivazione della prima delle quali è sufficiente - ai sensi dell’art. 118, co. 1, ultimo inciso, disp. att. cod. proc. civ. - fare integrale richiamo per giustificare la fondatezza, fin dalla sua proposizione, della domanda dell’odierna ricorrente, sia in punto di legittimazione, sia in punto di irrilevanza del rapporto tra fornitrice dell’energia e amministrazione finanziaria nel rapporto contrattuale tra utente e fornitrice stesso, sia in punto di spettanza del rimborso per illegittimità dell’addizionale corrisposta: e tanto sia pure per un profilo, ora, diverso - la caducazione per incostituzionalità,con effetto sostanzialmente ex tunc , della normativa che l’aveva giustificava fino alla sua abrogazione - da quello in origine agitato, N.R.G.: 24397/24 Camera di consiglio del 20 gennaio 2026 incentrato sull’illegittimità della medesima per contrarietà -a vario titolo - al diritto eurounitario.

2. Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice del rinvio.

P.q. m. (-) accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Napoli , in diversa composizione , cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 24397/24proposto da: -)Dorotea di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, quest’ultima in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliat o ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro -) [OSCURATO:SOCIETA]. , in persona del legale rappresentante pro tempore , domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore , difes o dall'avvocatoFilippo [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli 1 6 settembre 202 4 n. 3584; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 gennaio 2026 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nel 2021 con ricorso ex art. 702 bisc.p.c. la società Dorotea di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione (d’ora innanzi, “la Dorotea”) convenne dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] la società [OSCURATO:SOCIETA]., allegando di avere stipulato con la convenuta un contratt o di somministrazione di energia elettrica e chiedendone la condanna alla restituzione delle somme ad essa versate tra il 2010 ed il 2011 a titolo di addizionale all’ accis a Oggetto: indebito - addizionale alle accise sui consumi di energia elettrica N.R.G.: 24397/24 Camera di consiglio del 20 gennaio 2026 sull’energia elettrica, istituita con d.l. 28 .11. 1988 n. 511 ( convertito con modificazioni dalla l. 27.1.1989, n. 20). A fondamento della domanda dedusse la contrarietà delle suddette norme al diritto comunitario. 2. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA],con ordinanza [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 522, accolse la domanda. La Corte d’appello di Napoli, con sentenza 16.9.2024 n. 3584 , accolse il gravame proposto dalla ERG e rigettò la domanda della Dorotea. 3. La sentenza d’appello è stata impugnata per Cassazione dalla Dorotea con ricorso fondato su tre motivi. La ERG ha resistito con controricorso, illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] ha disposto il deposito della motivazione nel termine di cui all’art. 380 bis, secondo comma, c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] 1. È superflua la stessa illustrazione dei motivi, poiché il ricorso va accolto: in fattispecie al tutto sovrapponibile, benché decisa dai giudici del merito modo opposto rispetto alla sentenza qui impugnata , è di recente intervenuta, in conseguenza della declaratoria di illegittimità costituzionale della norma di riferimento, una serie di pronunce di questa Corte (Cass. nn. 13740, 13741, 16992, 16993, 17642 e 17645 del 2025; seguite già almeno da Cass. nn. 28198, 28199, 28200, 28517, 28518, 28527, 28840, 28841, 29055), alla motivazione della prima delle quali è sufficiente - ai sensi dell’art. 118, co. 1, ultimo inciso, disp. att. cod. proc. civ. - fare integrale richiamo per giustificare la fondatezza, fin dalla sua proposizione, della domanda dell’odierna ricorrente, sia in punto di legittimazione, sia in punto di irrilevanza del rapporto tra fornitrice dell’energia e amministrazione finanziaria nel rapporto contrattuale tra utente e fornitrice stesso, sia in punto di spettanza del rimborso per illegittimità dell’addizionale corrisposta: e tanto sia pure per un profilo, ora, diverso - la caducazione per incostituzionalità,con effetto sostanzialmente ex tunc , della normativa che l’aveva giustificava fino alla sua abrogazione - da quello in origine agitato, N.R.G.: 24397/24 Camera di consiglio del 20 gennaio 2026 incentrato sull’illegittimità della medesima per contrarietà -a vario titolo - al diritto eurounitario. 2. Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice del rinvio. P.q. m. (-) accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Napoli , in diversa composizione , cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile
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