CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 11 marzo 2022
Cassazione n. 08022/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tà di esercizio del possesso “uti dominus”. Il possesso costituisce una situazione di fatto, non trasmissibile, di per sé, con atto negoziale separatamente dal trasferimento del diritto corrispondente al suo esercizio, sicchè non opera la presunzione del possesso utile “ad usucapionem”, previsto dall’art. 1141 c.c., quando la relazione con il bene derivi da un atto o da un fatto del proprietario non corrispondente al trasferimento del diritto (Cass. Civ.Sez. 3 -, Sentenza n. 24637 del 02/12/2016). - L’interversione nel possesso non può aver luogo mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore, dalla quale sia consentito desumere che il detentore abbia cessato d'esercitare il potere di fatto sulla cosa in nome altrui e abbia iniziato ad esercitarlo esclusivamente in nome proprio, con correlata sostituzione al precedente "animus detinendi" dell'"animus rem sibi habendi"; tale F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 1641/2021 Numero sezionale 380/2022 Numero di raccolta generale 8022/2022 Data pubblicazione 11/03/2022 manifestazione deve essere rivolta specificamente contro il possessore, in maniera che questi sia posto in grado di rendersi conto di una concreta opposizione all'esercizio del possesso da parte sua (Sez. 2, Sentenza n. 11403 del 16/05/2006 Cas.Sez. 2, Sentenza n. 4701 del 12/05/1999). - In definitiva, in tema di presunzione di possesso utile ad usucapionem, l'art. 1141, primo comma, cod. civ. opera se e in quanto non si tratti di rapporto obbligatorio e presuppone, quindi, la mancanza di prova che il potere di fatto sulla cosa sia esercitato inizialmente come detenzione, in conseguenza non di un atto volontario di apprensione, ma di un atto o un fatto del proprietario possessore (Sez. 2, Sentenza n. 7271 del 12/05/2003); - Ai fini della sussistenza del possesso utile per usucapire, oltre al riscontro di un comportamento continuo e non interrotto incombe sull’attore la dimostrazione della cosiddetta interversio possessionis, che gli avrebbe consentito di mutare il titolo originario di questo rapporto con la cosa, ai sensi dell'art. 1141, co. 2 c.c. - Correttamente la corte di merito ha escluso che fosse maturata l’usucapione in quanto il Pellitteri era locatario dell’alloggio ed era pertanto tenuto alla sua restituzione sicchè la mera gestione del bene non integrava un atto di interversione del possesso nei confronti dell’ente proprietario. - Né, in relazione ai locali ed al terreno circostante l’abitazione locata, l’usucapione poteva dirsi integrata dalla mera utilizzazione, bonifica degli stessi, dalla sostituzione della rubinetteria o delle tegole, in quanto anch’essi meri atti di gestione inidonei a configurare nei confronti del proprietario F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 1641/2021 Numero sezionale 380/2022 Numero di raccolta generale 8022/2022 Data pubblicazione 11/03/2022 l’animus rem sibi habendi (Cassazione civile sez. II, 02/10/2018, n. 23849). - Con il secondo motivo di ricorso, si deduce l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art.360, comma 1, n.5 c.p.c per non avere le corte di merito tenuto conto degli esiti del giudizio possessorio. - Il motivo è inammissibile per l’esistenza di una “doppia conforme”, ai sensi dell’art.348 ter comma V c.p.c. in quanto il giudizio d’appello è stato introdotto in data antecedente all’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. - L’art. 54 del D.L. 83/2012, convertito nella L.134/2012, prevede l’applicabilità della normativa ai giudizi introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA].»; Considerato che: - il Collegio condivide la proposta del Relatore e, quanto al secondo motivo di ricorso, con il quale è stato eccepito l’esistenza del giudicato sull’accoglimento della domanda possessoria, osserva che il giudicato possessorio è privo di efficacia nel giudizio petitorio, avente ad oggetto l'accertamento dell'avvenuto acquisto del diritto di proprietà o di un altro diritto reale per usucapione in quanto il possesso utile ad usucapire ha requisiti che non vengono in rilievo nei giudizi possessori, ove l'accoglimento della domanda prescinde dall'accertamento della legittimità del possesso ed offre tutela ad una mera situazione di fatto che ha i caratteri esteriori dei diritti sopra menzionati (Cassazione civile sez. II, 02/12/2020, n.27513 ); - il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile; - le spese del presente giudizio di legittimità vanno poste a carico F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 1641/2021 Numero sezionale 380/2022 Numero di raccolta generale 8022/2022 Data pubblicazione 11/03/2022 della parte soccombente; - ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto; P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro in € 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, addì 14 gennaio 2022. IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A