CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 maggio 2026
Cassazione n. 22271/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
'appello di Romadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e la successiva memoriadel 13 maggio 2026;considerato che il primo e il secondo motivo di ricorso, i quali censurano,rispettivamente:1. vizio di motivazione in relazione alla riqualificazione del fatto nella forma della tentatarapina impropria;2. inosservanza delle norme processuali per mancato rinvio in attesa della decisione dellaCorte Costituzionale,sono manifestamente infondati perché offrono una prospettazione di enunciati ermeneutici inpalese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità;che,il Collegio intende ribadire, in proposito, che l’art. 628, comma secondo, cod.pen. fa riferimento alla sola sottrazione e non anche all'impossessamento del bene altrui, ilquale non costituisce elemento materiale della fattispecie criminosa ma è richiesto dallanorma incriminatrice - ai fini della configurabilità del reato di rapina impropria - solo comescopo della condotta, in alternativa a quello di procurare a sé o ad altri l’impunità, diconseguenza il delitto di rapina impropria si perfeziona anche nel caso in cui l’agenteadoperi violenza dopo la mera apprensione del bene, senza il conseguimento, sia pure perun breve spazio temporale, della disponibilità autonoma dello stesso (Sez. 2, n. 35134 del25/03/2022, Velkovic, Rv. 283847 – 01; da ultimo Sez. 2, n. 12026 del 18/02/2025,Niculaies, non massimata), sicché, nel caso di specie, il reato di rapina deve ritenersi amaggior ragione integrato, risultando in concreto realizzati non solo la sottrazione ma anchel’impossessamento del bene, con conseguente impossibilità di riqualificare il fatto nell’ipotesidel tentativo;che, peraltro, la prospettazione su cui si fonda la censura difensiva si nutre anchedi presupposti di fatto che non solo tendono ad una rilettura delle fonti probatorie marisultano anche in parte disattesi dalla ricostruzione operata nelle sentenze di merito;ritenuto, peraltro, che, muovendo da tale premessa, debba ritenersimanifestamente infondato anche il secondo motivo, sull’assunto che la sentenza della Cortecostituzionale richiamata non si pronuncia sulle azioni realizzate “immediatamente dopol’impossessamento”, risultando la questione prospettata priva del requisito della rilevanza;ritenuto che il terzo motivo, con cui si deduce violazione di legge percontraddittoria applicazione del divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sullarecidiva reiterata, nonché il quarto motivo, con il quale si censura un vizio di motivazione,risultano inammissibili per carenza d’interesse, atteso che il ricorso per cassazione avversola sentenza di secondo grado, che non abbia preso in considerazione un motivo di appellonon è consentito allorché questo risulti ab origine inammissibile per manifesta infondatezza,giacché, in tale evenienza, l’eventuale accoglimento della relativa doglianza non sortirebbealcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio, avendo i giudici territoriali riconosciuto laprevalenza delle circostanze attenuanti sia generiche di quella comune di cui all’art. 62 n. 6c.p.;ritenuto che il quinto motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge inordine all’erronea applicazione della recidiva reiterata, è manifestamente infondato in quantola Corte di merito ha correttamente dato atto di come i numerosi precedenti anche specificiannoverato dal ricorrente si leghino quale maggiore espressione di propensione a delinquerecon i reati oggetto del presente processo, valutazione del tutto continente con la descrizionedei fatti contenuta nelle sentenze di merito e nell’ambito di un giudizio discrezionale che noncompete alla Corte di legittimità;rilevato, pertanto, che il ricorso, nulla aggiungendo di decisivo la memoriadifensiva, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 19/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANNI [OSCURATO:PERSONA]