Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 luglio 1967

Cassazione n. 38946/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/07/1967 avverso la sentenza del 06/07/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Genova, con sentenza del 6 luglio 2021, ha confermato la decisione del Tribunale di Genova, in data 26 gennaio 2015, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 640 cod. pen.

Considerato che i motivi di ricorso, con i quali si contesta la carenza di motivazione in relazione alla sussistenza degli elementi costitutivi del delitto, sono manifestamente infondati in quanto la sentenza impugnata motiva puntualmente (pag. 3), con argomentazioni obliterate dal ricorrente, sulla sussistenza sia dell'elemento oggettivo della dazione, chiarendo come non vi sia alcun dubbio sull'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, sia dell'elemento soggettivo, in ragione non solo della inverosimiglianza dell'errore sull'indicazione della città ma anche della valutazione complessiva delle condotte poste in essere dall'imputato; ribadito, per altro verso, che è preclusa alla Corte di cassazione «la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova» (così Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; in senso conforme, ex plurimis, v.

Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, dep. 2018, Colomberotto, Rv. 271702; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; da ultimo v.

Sez. 2, n. 15928 del 25/03/2022, Greco, non mass.); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 27 sett

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/07/1967 avverso la sentenza del 06/07/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Genova, con sentenza del 6 luglio 2021, ha confermato la decisione del Tribunale di Genova, in data 26 gennaio 2015, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 640 cod. pen. Considerato che i motivi di ricorso, con i quali si contesta la carenza di motivazione in relazione alla sussistenza degli elementi costitutivi del delitto, sono manifestamente infondati in quanto la sentenza impugnata motiva puntualmente (pag. 3), con argomentazioni obliterate dal ricorrente, sulla sussistenza sia dell'elemento oggettivo della dazione, chiarendo come non vi sia alcun dubbio sull'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, sia dell'elemento soggettivo, in ragione non solo della inverosimiglianza dell'errore sull'indicazione della città ma anche della valutazione complessiva delle condotte poste in essere dall'imputato; ribadito, per altro verso, che è preclusa alla Corte di cassazione «la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova» (così Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; in senso conforme, ex plurimis, v. Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, dep. 2018, Colomberotto, Rv. 271702; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; da ultimo v. Sez. 2, n. 15928 del 25/03/2022, Greco, non mass.); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 sett
Sentenza Cassazione n. 38946/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris