CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 00268/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA suiricorsi proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato adANCONA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] Nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza del 30 settembre 2025 il Tribunale di Ancona in composizione monocratica ha rigettato il reclamo proposto ex art. 410 bis cod. proc. pen. avverso l’ordinanza di archiviazione del Gip del Tribunale della medesima cittàdel 14 aprile 2025. 2. Avverso l’ordinanzapropongono ricorso congiuntamente le persone offese [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] lamentando violazione di legge per difetto di integrazione del contraddittorio. 3. Il ricorso è stato deciso ai sensi dell’art.610 comma 5 bis cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] Iricorsi sono inammissibili. Va infatti evidenziatoche l’ordinanza con cui il Tribunale decide sul reclamo ai sensi dell’art. 410-bis cod.proc. p en. è, per espressa indicazione legislativa, non impugnabile. L’art. 410-bis, comma 3 cod.proc . p en . stabilisce, infatti, che, in caso di reclamo avverso il provvedimento che dispone l’archiviazione, il Tribunale decide con “ordinanza non impugnabile”. In virtù di tale previsione normativa, l’inammissibilità del ricorso per Cassazione proposto avverso l’ordinanza emessa in sede di reclamo ai sensi dell’art. 410-bis cod. p roc . p en . è stata ripetutamente affermata dalla giurisprudenza di legittimità (Sez.6, ord. n. 17535 del 23.03.2018 e, da ultimo, fra le altre, Sez. 5, n. 7988 del 26.02.2025). A tale regola fanno eccezione i soli casi di manifesta abnormità del provvedimento impugnato; ipotesi che, tuttavia, non ricorre nel caso di specie, né è, peraltro, in alcun modo dedotta dai ricorrenti. Invero, l’ordinanza pronunciata dal Tribunale di Ancona quale giudice del reclamo non è abnorme, in quanto costituisce manifestazione di un potere espressamente riconosciuto al Tribunale dal codice di rito e i cui contenuti sono perfettamente conformi a quelli tipici previsti dall’art. 410-bis cod.proc . p en .; dunque, non ricorre alcuna deviazione dal modello procedimentale tipizzato dalla disposizione del codice di rito. D’altra parte, la decisione sul reclamo non è ricorribile per Cassazione neppure in forza dell’art. 111 Cost., in quanto la garanzia prevista dal comma 7 della norma costituzionale riguarda esclusivamente le sentenze, non anche le ordinanze o i decreti di archiviazione e, per quanto qui di interesse, neppure le ordinanze non impugnabili adottate in sede di reclamo ex art. 410-bis cod.proc. pen. (in tal senso, Sez.6, ord. n. 17535/2018, cit.). Va altresì precisato che per la giurisprudenza di questa Corte l’ordinanza con cui il Tribunale decide, ex art. 410-bis cod. proc. pen., sul reclamo è, per espressa indicazione legislativa non impugnabile (Sez. 5, n. 40127 del 09/07/2018, Rv. 273875)ed eventuali violazioni di legge che abbiano comportato una scorretta integrazione del contraddittorio sono rilevabili attraverso la richiesta di revoca della decisione (Sez. 5, n. 44133 del 26/09/2019, Rv. 277433; conf. Sez. 6, n. 27695 del 20/05/2021, Rv. 281693), da chiedere al medesimo giudice che l'ha emessa. 2.Alla inammissibilità dei ricors i, consegue la condanna de i ricorrent i al pagamento delle spese processuali. Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di euro quattromila. P.Q.M Dichiara inammissibili i ricors i e condanna i ricorrent i al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 /12/2025 Il consigliere esten