CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 ottobre 2024
Cassazione n. 38365/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/01/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEta.gtO avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Trieste in data 30 gennaio 2024 Roma ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. in ordine al reato di cui all'art. 624 bis cod. pen. commesso in Portogruaro il 31 marzo 2015. Rilevato che il ricorrente censura la motivazione in ordine alla qualificazione giuridica, ovvero un motivo inammissibile, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196 - 01 Peraltro, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, il reato per cui è intervenuta condanna è quello di furto con strappo e non già quello di furto in abitazione, per cui le osservazioni di cui al motivo di ricorso sono del tutto inconferenti. Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2024 [OSCURATO:PERSONA] e tensore [OSCURATO:PERSONA]