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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 9 novembre 2022

Cassazione n. 46098/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'Appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza del Giudice dell'Udienza preliminare del Tribunale di Palermo di condanna di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 73 comma 4 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, ha riqualificato il fatto come delitto di cui all'art.73 comma 5 Dpr 309/1990 e ha rideterminato la pena in anni 1 mesi 4 e giorni 20 di reclusione e euro 2000 di multa.

Il processo ha ad oggetto la illecita detenzione e introduzione da parte di Gennaro all'interno della casa circondariale [OSCURATO:PERSONA] di Palermo, ove era detenuto, di sostanza stupefacente del tipo hashish pari a gr. 13,5 (88,4 dosi medie singole) acquistata nel corso di un permesso premio e finalizzata alla cessione a terzi.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato a mezzo di difensore, formulando due motivi. 2.1 Con il primo motivo, ha dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla affermazione della responsabilità penale dell'imputato sotto il profilo della illiceità della detenzione.

Il difensore lamenta che la Corte non avrebbe fornito adeguata motivazione sulle ragioni per cui nel caso di specie era stato escluso l'uso personale e non aveva considerato che Gennaro era consumatore di hashish, che il quantitativo detenuto era compatibile con una scorta da consumare all'interno del carcere, che non era stato rinvenuto materiale per il confezionamento e che i compagni di cella, i quali erano risultati positivi ai cannabinoidi a seguito delle analisi effettuate, avrebbero potuto essersi procurati la sostanza da altri detenuti.

2.2. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio.

Il difensore lamenta che la pena irrogata sarebbe eccessiva rispetto al reato così come qualificato, in quanto la Corte era partita da una pena base comunque del triplo rispetto a quella edittale senza dare adeguata giustificazione, e che parimenti il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non sarebbe stato adeguatamente motivato.

3. Il Procuratore generale, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha presentato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.4.

In data 9 novembre 2022 il difensore ha depositato conclusioni con cui ha insistito per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

2. E' noto che nel caso in cui il giudice di appello confermi la sentenza di primo grado, le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, purché la sentenza di appello si richiami alla sentenza di primo grado e adotti gli stessi criteri di valutazione della prova (Sez. 2 n. 37295 del 12/06/2019 E. Rv. 277218).

Quanto alla natura del ricorso in cassazione, si è affermato che il contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione deve essere il confronto puntuale, con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso, con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta (in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Leonardo e altri Rv. 254584).

Sono, perciò, estranei alla natura del sindacato di legittimità l'apprezzamento e la valutazione del significato degli elementi probatori attinenti al merito, che non possono essere apprezzati dalla Corte di Cassazione se non nei limiti in cui risulti viziato il percorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa e sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr. sez. 6 n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). 2.1 La censura del ricorrente è incentrata sulla assenza di prova in ordine alla illiceità della detenzione e sul difetto della motivazione in ordine a tale profilo.

Al riguardo si osserva che effettivamente la destinazione all' uso personale della sostanza stupefacente non ha natura giuridica di causa di non punibilità e grava perciò sulla pubblica accusa l'onere di dimostrare la destinazione allo spaccio (ex plurimis Sez. 6 n. 26738 del 18/09/2020, Canduci, Rv. 279614).

Peraltro è orientamento consolidato quello per cui in materia di stupefacenti, il mero dato quantitativo del superamento dei limiti tabellari previsti dall'art. 73, comma primo-bis, lett. a), d.P.R. n. 309 del 1990, come modificato dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49, non vale ad invertire l'onere della prova a carico dell'imputato, ovvero ad introdurre una sorta di presunzione, sia pure relativa, in ordine alla destinazione della sostanza ad un uso non esclusivamente personale, dovendo il giudice globalmente valutare, sulla base degli ulteriori parametri indicati nella predetta disposizione normativa, se le modalità di presentazione e le altre circostanze dell'azione siano tali da escludere una finalità esclusivamente personale della detenzione (Sez. 6, n. 12146 del 12/02/2009, Delugau, Rv. 242923).

Nel caso all'esame, tuttavia, la Corte d'Appello, in continuità con la sentenza di primo grado, ha ritenuto provata la illiceità della detenzione della droga con un percorso argomentativo congruo, coerente con i dati richiamati e non illogico.

Nelle sentenze di merito sono stati valorizzati in tale senso plurimi elementi, ovvero in primis il dato ponderale, ben superiore al quantitativo massimo detenibile, l'inverosimiglianza di un acquisto a fine di scorta da parte di un detenuto che si sarebbe esposto al rischio, poi concretizzatosi, di subire una perquisizione e vedere così revocati i benefici penitenziari cui era stato ammesso (lavoro esterno e permessi premio) e che ben avrebbe potuto approfittare delle frequenti uscite dal carcere a lui consentite per consumare stupefacente o comunque procurarsi piccoli quantitativi di pronto uso, l'accertamento della positività ai cannabinoidi di tutti i compagni di cella di Gennaro.

A fronte di tale motivazione il motivo dedotto dal ricorrente è meramente riproduttivo della censura già fatta valere e non contrappone agli elementi di fatto individuati dai giudici di merito ed al giudizio inferenziale tratto da tali elementi, argomenti tali da scardinare il ragionamento probatorio.

3. Il secondo motivo, incentrato sulla determinazione della pena e sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato. 3.1.Quanto al primo aspetto, si ricorda che secondo un indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale assolve al relativo obbligo di motivazione se dà conto dell'impiego dei criteri di cui all'art.133 cod. pen. o richiama alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197).

A questo proposito la giurisprudenza ha anche specificato che la pena media edittale non deve essere calcolata dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288).Nel caso di specie la Corte di Appello, nel rideterminare la pena a seguito della derubricazione nel delitto di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/1990, ha dato conto delle ragioni per cui ha individuato la pena base in misura significativamente superiore al minimo edittale, richiamando la gravità della condotta di reato (in ragione sia del quantitativo di sostanza detenuta, sia del luogo in cui lo spaccio avrebbe dovuto essere attuato), con una motivazione congrua, coerente con i dati esposti e perciò non censurabile.

3.2. Quanto al secondo aspetto, in tema di circostanze attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione.

Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, infatti, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 7, Ord. n. 39396 del 27/05/2016, Jebali, Rv. 268475; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 2, n. 2285 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2005, Alba, Rv. 230691).

Peraltro il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986).

La Corte di Appello ha fatto buon governo di tali principi ed ha ritenuto che ostassero al riconoscimento delle circostanze ex art. 62 bis cod. pen. i gravi precedenti penali dell'imputato, la spiccata capacità a delinquere dallo stesso dimostrata con la condotta di reato oggetto del giudizio e, non ultimo, l'assenza di elementi di valutazione favorevoli, tale non potendo essere considerata la confessione imposta dall'evidenza dei fatti.

Anche sotto tale profilo, dunque, la sentenza impugnata non può essere censurata.

5. Alla dichiarazioni di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della som

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'Appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza del Giudice dell'Udienza preliminare del Tribunale di Palermo di condanna di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 73 comma 4 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, ha riqualificato il fatto come delitto di cui all'art.73 comma 5 Dpr 309/1990 e ha rideterminato la pena in anni 1 mesi 4 e giorni 20 di reclusione e euro 2000 di multa. Il processo ha ad oggetto la illecita detenzione e introduzione da parte di Gennaro all'interno della casa circondariale [OSCURATO:PERSONA] di Palermo, ove era detenuto, di sostanza stupefacente del tipo hashish pari a gr. 13,5 (88,4 dosi medie singole) acquistata nel corso di un permesso premio e finalizzata alla cessione a terzi. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato a mezzo di difensore, formulando due motivi. 2.1 Con il primo motivo, ha dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla affermazione della responsabilità penale dell'imputato sotto il profilo della illiceità della detenzione. Il difensore lamenta che la Corte non avrebbe fornito adeguata motivazione sulle ragioni per cui nel caso di specie era stato escluso l'uso personale e non aveva considerato che Gennaro era consumatore di hashish, che il quantitativo detenuto era compatibile con una scorta da consumare all'interno del carcere, che non era stato rinvenuto materiale per il confezionamento e che i compagni di cella, i quali erano risultati positivi ai cannabinoidi a seguito delle analisi effettuate, avrebbero potuto essersi procurati la sostanza da altri detenuti. 2.2. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio. Il difensore lamenta che la pena irrogata sarebbe eccessiva rispetto al reato così come qualificato, in quanto la Corte era partita da una pena base comunque del triplo rispetto a quella edittale senza dare adeguata giustificazione, e che parimenti il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non sarebbe stato adeguatamente motivato. 3. Il Procuratore generale, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha presentato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.4. In data 9 novembre 2022 il difensore ha depositato conclusioni con cui ha insistito per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 2. E' noto che nel caso in cui il giudice di appello confermi la sentenza di primo grado, le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, purché la sentenza di appello si richiami alla sentenza di primo grado e adotti gli stessi criteri di valutazione della prova (Sez. 2 n. 37295 del 12/06/2019 E. Rv. 277218). Quanto alla natura del ricorso in cassazione, si è affermato che il contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione deve essere il confronto puntuale, con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso, con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta (in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Leonardo e altri Rv. 254584). Sono, perciò, estranei alla natura del sindacato di legittimità l'apprezzamento e la valutazione del significato degli elementi probatori attinenti al merito, che non possono essere apprezzati dalla Corte di Cassazione se non nei limiti in cui risulti viziato il percorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa e sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr. sez. 6 n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). 2.1 La censura del ricorrente è incentrata sulla assenza di prova in ordine alla illiceità della detenzione e sul difetto della motivazione in ordine a tale profilo. Al riguardo si osserva che effettivamente la destinazione all' uso personale della sostanza stupefacente non ha natura giuridica di causa di non punibilità e grava perciò sulla pubblica accusa l'onere di dimostrare la destinazione allo spaccio (ex plurimis Sez. 6 n. 26738 del 18/09/2020, Canduci, Rv. 279614). Peraltro è orientamento consolidato quello per cui in materia di stupefacenti, il mero dato quantitativo del superamento dei limiti tabellari previsti dall'art. 73, comma primo-bis, lett. a), d.P.R. n. 309 del 1990, come modificato dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49, non vale ad invertire l'onere della prova a carico dell'imputato, ovvero ad introdurre una sorta di presunzione, sia pure relativa, in ordine alla destinazione della sostanza ad un uso non esclusivamente personale, dovendo il giudice globalmente valutare, sulla base degli ulteriori parametri indicati nella predetta disposizione normativa, se le modalità di presentazione e le altre circostanze dell'azione siano tali da escludere una finalità esclusivamente personale della detenzione (Sez. 6, n. 12146 del 12/02/2009, Delugau, Rv. 242923). Nel caso all'esame, tuttavia, la Corte d'Appello, in continuità con la sentenza di primo grado, ha ritenuto provata la illiceità della detenzione della droga con un percorso argomentativo congruo, coerente con i dati richiamati e non illogico. Nelle sentenze di merito sono stati valorizzati in tale senso plurimi elementi, ovvero in primis il dato ponderale, ben superiore al quantitativo massimo detenibile, l'inverosimiglianza di un acquisto a fine di scorta da parte di un detenuto che si sarebbe esposto al rischio, poi concretizzatosi, di subire una perquisizione e vedere così revocati i benefici penitenziari cui era stato ammesso (lavoro esterno e permessi premio) e che ben avrebbe potuto approfittare delle frequenti uscite dal carcere a lui consentite per consumare stupefacente o comunque procurarsi piccoli quantitativi di pronto uso, l'accertamento della positività ai cannabinoidi di tutti i compagni di cella di Gennaro. A fronte di tale motivazione il motivo dedotto dal ricorrente è meramente riproduttivo della censura già fatta valere e non contrappone agli elementi di fatto individuati dai giudici di merito ed al giudizio inferenziale tratto da tali elementi, argomenti tali da scardinare il ragionamento probatorio. 3. Il secondo motivo, incentrato sulla determinazione della pena e sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato. 3.1.Quanto al primo aspetto, si ricorda che secondo un indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale assolve al relativo obbligo di motivazione se dà conto dell'impiego dei criteri di cui all'art.133 cod. pen. o richiama alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197). A questo proposito la giurisprudenza ha anche specificato che la pena media edittale non deve essere calcolata dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288).Nel caso di specie la Corte di Appello, nel rideterminare la pena a seguito della derubricazione nel delitto di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/1990, ha dato conto delle ragioni per cui ha individuato la pena base in misura significativamente superiore al minimo edittale, richiamando la gravità della condotta di reato (in ragione sia del quantitativo di sostanza detenuta, sia del luogo in cui lo spaccio avrebbe dovuto essere attuato), con una motivazione congrua, coerente con i dati esposti e perciò non censurabile. 3.2. Quanto al secondo aspetto, in tema di circostanze attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione. Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, infatti, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 7, Ord. n. 39396 del 27/05/2016, Jebali, Rv. 268475; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 2, n. 2285 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2005, Alba, Rv. 230691). Peraltro il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986). La Corte di Appello ha fatto buon governo di tali principi ed ha ritenuto che ostassero al riconoscimento delle circostanze ex art. 62 bis cod. pen. i gravi precedenti penali dell'imputato, la spiccata capacità a delinquere dallo stesso dimostrata con la condotta di reato oggetto del giudizio e, non ultimo, l'assenza di elementi di valutazione favorevoli, tale non potendo essere considerata la confessione imposta dall'evidenza dei fatti. Anche sotto tale profilo, dunque, la sentenza impugnata non può essere censurata. 5. Alla dichiarazioni di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della som
Sentenza Cassazione n. 46098/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris