CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 17927/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
INA [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/05/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigri.-3 esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo generico, aspecifico e meramente riproduttivo di profili di censura, in ordine al diniego della causa di giustificazione cui all'art. 54 cod. pen., della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e deii ,.? circostanze attenuanti generiche, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale (si vedano le pagine 1, 2 e 3 della motivazione); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore de•: Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che la stessa abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P P.Q.MDEPOSITATA 19 076