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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 48128/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Arezzo del 02/08/2019, che aveva dichiarato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], in ordine ai reati di detenzione e porto abusivo di arma comune da sparo e per l'effetto - previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, computate secondo il criterio dell'equivalenza, rispetto alla contestata recidiva - lo aveva condannato alla pena di anni due di reclusione ed euro quattromila di multa.

2. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone, tramite i propri difensori avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione, deducendo cumulativamente violazione di legge, contraddittorietà e illogicità della motivazione, oltre che mancanza di motivazione con riferimento alla ritenuta recidiva.

La difesa si duole, sostanzialmente, del fatto che la Corte di appello di Firenze abbia ritenuto che oggetto della detenzione e del porto sia stata un'arma propriamente detta, nonostante di questa non sia mai stata accertata la reale natura; lamenta la difesa, inoltre, la ritenuta sussistenza della c:ontestata recidiva, ad onta della chiara matrice solo estemporanea e occasionale della condotta ascritta all'imputato.

3. Il ricorso è inammissibile, in quanto fondato su censure non consentite, invocandosi, invero, una rivalutazione inerente a elementi fattuali, precipuamente attinenti alla ricostruzione storica e oggettiva della vicenda.

La Corte territoriale - per quanto di interesse in questa sede - ha rilevato trattarsi di porto e detenzione di arma vera e non di arma giocattolo, giungendo a tale conclusione in forza di argomentazioni dotate di ferrea coerenza logica, oltre che prive di qualsivoglia forma di contraddittorietà.

Anche il percorso argomentativo seguito dai Giudici di merito, per giungere a ritenere la sussistenza della contestata recidiva e, all'esito, a fissare il suddetto trattamento sanzionatorio, appare del tutto privo di qualsiasi forma di incoerenza.

4. A fronte di tali argomentazioni, scevre da vizi logici e giuridici, non vi è chi non rilevi come gli appunti difensivi siano finalizzati unicamente a provocare una non consentita riconsiderazione di elementi fattuali.

Deve, invero, osservarsi che la valutazione attinente ad aspetti che rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito - laddove quest'ultimo appaia esercitato congruamente, logicamente ed anche in coerenza con il principio di diritto secondo il quale l'onere motivazionale da soddisfare non richiede necessariamente l'esame di tutti i parametri fissati dall'art. 133 cod. pen. - si sottrae alle censure che reclamino una rivalutazione in fatto di elementi già oggetto di valutazione, ovvero la valorizzazione di dati che si assumano indebitamente pretermessi, nell'apprezzamento del giudice impugnato.

5. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Arezzo del 02/08/2019, che aveva dichiarato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], in ordine ai reati di detenzione e porto abusivo di arma comune da sparo e per l'effetto - previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, computate secondo il criterio dell'equivalenza, rispetto alla contestata recidiva - lo aveva condannato alla pena di anni due di reclusione ed euro quattromila di multa. 2. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone, tramite i propri difensori avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione, deducendo cumulativamente violazione di legge, contraddittorietà e illogicità della motivazione, oltre che mancanza di motivazione con riferimento alla ritenuta recidiva. La difesa si duole, sostanzialmente, del fatto che la Corte di appello di Firenze abbia ritenuto che oggetto della detenzione e del porto sia stata un'arma propriamente detta, nonostante di questa non sia mai stata accertata la reale natura; lamenta la difesa, inoltre, la ritenuta sussistenza della c:ontestata recidiva, ad onta della chiara matrice solo estemporanea e occasionale della condotta ascritta all'imputato. 3. Il ricorso è inammissibile, in quanto fondato su censure non consentite, invocandosi, invero, una rivalutazione inerente a elementi fattuali, precipuamente attinenti alla ricostruzione storica e oggettiva della vicenda. La Corte territoriale - per quanto di interesse in questa sede - ha rilevato trattarsi di porto e detenzione di arma vera e non di arma giocattolo, giungendo a tale conclusione in forza di argomentazioni dotate di ferrea coerenza logica, oltre che prive di qualsivoglia forma di contraddittorietà. Anche il percorso argomentativo seguito dai Giudici di merito, per giungere a ritenere la sussistenza della contestata recidiva e, all'esito, a fissare il suddetto trattamento sanzionatorio, appare del tutto privo di qualsiasi forma di incoerenza. 4. A fronte di tali argomentazioni, scevre da vizi logici e giuridici, non vi è chi non rilevi come gli appunti difensivi siano finalizzati unicamente a provocare una non consentita riconsiderazione di elementi fattuali. Deve, invero, osservarsi che la valutazione attinente ad aspetti che rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito - laddove quest'ultimo appaia esercitato congruamente, logicamente ed anche in coerenza con il principio di diritto secondo il quale l'onere motivazionale da soddisfare non richiede necessariamente l'esame di tutti i parametri fissati dall'art. 133 cod. pen. - si sottrae alle censure che reclamino una rivalutazione in fatto di elementi già oggetto di valutazione, ovvero la valorizzazione di dati che si assumano indebitamente pretermessi, nell'apprezzamento del giudice impugnato. 5. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, i
Sentenza Cassazione n. 48128/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris