CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 25864/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che ha confermato la pronunzia di primo grado per i delitti di tentato furto aggravato e false dichiarazioni sull'identità personale; Considerato che l'unico motivo del ricorso - con il quale il ricorrente si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della recidiva contestata e alla concessione delle attenuanti generiche in regime di equivalenza - è inammissibile in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale alla luce della personalità del soggetto nonché delle condanne pregresse anche in considerazione del fatto che il reato in contestazione, posto in essere a poca distanza di tempo dal passaggio in giudicato della precedente sentenza, è della medesima specie di quello precedentemente commesso (si veda, in particolare, pagine 3 e ss. del provvedimento impugnato); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.