CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 17018/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo in data 19/11/2024 preso atto che il ricorrente è stato ammesso alla trattazione orale in presenza udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA], udite le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso udite le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] difensore di [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito nei motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in data 19/11/2024 della Corte d'appello di Palermo quale giudice del rinvio individuato dalla sentenza della Corte di cassazione in data 29/02/2024 che aveva annullato la sentenza della Corte di appello di Palermo dell' dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] sul rilievo che, escluse le aggravanti dell'associazione armata ex art. 74 d.p.r. 309/90 e dell'art. 61 n. 11 cod. pen., il giudice aveva determinato la pena in anni otto di reclusione considerando le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, senza operare alcuna diminuzione di pena. 2. Assume il ricorrente che la Corte di appello non si sarebbe attenuta al dictum della sentenza rescindente poiché avrebbe replicato nella determinazione della pena l'errore di calcolo già censurato. 3. Il ricorso è fondato. 4. Il giudice del rinvio nel rideterminare la pena è partito dalla pena base di anni dieci e mesi sei di reclusione, così determinata dal giudice di prime cure, per effetto della equivalenza tra attenuanti e aggravanti, quando invece queste ultime erano state escluse. 5. Non si ravvisano tuttavia motivi per procedere all'annullamento con rinvio della sentenza impugnata potendo il Collegio procedere alla rideterminazione della pena sulla base delle statuizioni del giudice di merito, ai sensi dell'art. 620 lett. I) cod. proc. pen., partendo dalla pena base di anni sei e mesi quattro di reclusione di cui alla precedente sentenza di appello ( pag. 91), come indicato dal ricorrente, ridotta di un terzo per le attenuanti generiche, ad anni quattro, mesi due e giorni venti di reclusione;aumentata di anni uno e mesi sei di reclusione per la continuazione per giungere ad anni cinque, mesi otto e giorni venti di reclusione; ridotta di un terzo per il rito ad anni 3, mesi 9 e gg. 23 reclusione. 6. Alla luce di quanto complessivamente esposto la sentenza impugnata va annullata senza rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, rideterminando la pena in anni tre, mesi nove e giorni ventitrè di reclusio