Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 gennaio 2023

Cassazione n. 27904/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2022 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Torino, su appello dell'imputato e del pubblico ministero, in parziale riforma della sentenza con cui il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Alessandria, decidendo in sede di giudizio abbreviato, in data 11.3.2021, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene, principale e accessorie, ritenute di giustizia, in relazione al solo reato ex artt. 40, cpv., 110, 113, c.p., 217, co. 1, n. 4), 224, n. 1) e n. 2), 219, co. 2, n. 1), I.fall., contestatogli nel capo C) dell'imputazione, assolvendolo dai fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione e di bancarotta fraudolenta documentale di cui al capo A), accoglieva parzialmente l'appello del pubblico ministero, affermando la responsabilità del Meglioli per il reato di bancarotta documentale semplice, così qualificata la condotta originariamente contestata in termini di bancarotta fraudolenta documentale, con conseguente rideternninazione dell'entità del trattamento sanzionatorio in senso sfavorevole all'imputato, e confermando nel resto la sentenza di primo grado.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione il Meglioli, lamentando: 1) violazione di legge e vizio di motivazione, in quanto la responsabilità penale del ricorrente è stata affermata solo in ragione del ruolo meramente formale dallo stesso svolto all'interno della società fallita, senza considerare che quest'ultima era gestita da un amministratore di fatto, il cui legale aveva fatto sottoscrivere al prevenuto un mandato in bianco per presentare opposizione alla dichiarazione di fallimento; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in punto di determinazione dell'entità del trattamento sanzìonatorio, del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della circostanza attenuante del danno di particolare tenuità, dovendosi, al contempo, escludersi, alla luce della fondatezza delle censure articolate con il primo motivo di ricorso, la configurabilità della circostanza aggravante, di cui all'art. 219, co. 2, n. 1), I.fall.

2.1. Con requisitoria scritta del 23.1.2023, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, i cui effetti sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2022, per effetto dell'art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022, il sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile sotto diversi profili.

3.1. Con particolare riferimento al primo motivo di impugnazione, trascura il ricorrente che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito.

In questa sede di legittimità, infatti, è precluso il percorso argomentativo seguito dall'imputato, che si risolve in una mera e del tutto generica lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez.

VI, 22/01/2014, n. 10289; Cass., Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217; Cass., Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099; Cass., Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758).

In altri termini, il dissentire dalla ricostruzione compiuta dai giudici di merito e il voler sostituire ad essa una propria versione dei fatti, costituisce una mera censura di fatto sul profilo specifico dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, anche se celata sotto le vesti di pretesi vizi di motivazione o di violazione di legge penale, in realtà non configurabili nel caso in esame, posto che il giudice di secondo grado ha fondato la propria decisione su di un esaustivo percorso argomentativo, contraddistinto da intrinseca coerenza logica.

Il giudice di appello, infatti, ha evidenziato come il Meglioli abbia assunto e mantenuto per circa un anno (dal gennaio 2016 alla data del fallimento) la carica di amministratore di diritto della società "[OSCURATO:SOCIETA].", dichiarata fallita dal tribunale di Alessandria con sentenza del 4.2.2017, in un periodo in cui era conclamato lo stato di dissesto della società in questione (evidente sin dal 2015).

In tale veste, egli, pur avendo posto in essere atti di concreta attività di gestione (nonostante la presenza di un amministratore di fatto), quale sicuramente deve ritenersi la decisione di spostare la sede sociale, pur essendo consapevole della situazione di dissesto, di cui avrebbe potuto, peraltro, anche prendere contezza utilizzando l'ordinaria diligenza che si richiede a un amministratore di diritto, aveva omesso di adottare i provvedimenti conseguenziali, a partire dalla richiesta di fallimento della società.

Tale decisione risulta conforme al costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui nel reato di bancarotta semplice la mancata tempestiva richiesta di dichiarazione di fallimento da parte dell'amministratore (anche di fatto) della società è punibile se dovuta a colpa grave che può essere desunta, non sulla base del mero ritardo nella richiesta di fallimento, ma. in concreto, da una provata e consapevole omissione (cfr. Sez. 5, n. 18108 del 12/03/2018, Rv. 272823; Sez. 5, n. 43414 del 25/09/2013, Rv. 257533; Sez. 5, n. 38077 del 15/07/2015, Rv. 264743).

La corte territoriale, infine, si è soffermata anche sul profilo relativo all'aggravamento del dissesto, conseguente all'inerzia dell'amministratore di diritto, individuandolo, quanto meno, nell'aumento degli interessi passivi sui debiti della società, con valutazione di merito che non ha formato oggetto di censura dotata di specificità da parte del ricorrente.

Ad identiche conclusioni deve pervenirsi anche on riferimento al reato di bancarotta documentale semplice, in relazione al quale appare sufficiente evidenziare come la decisione della corte di appello sia conforme al consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, correttamente richiamato dalla corte territoriale, alla luce del quale integra il reato di bancarotta semplice (art. 217

I. fall.) l'amministratore che, ancorché estraneo alla gestione dell'azienda - esclusivamente riconducibile all'amministratore di fatto - abbia omesso, anche per colpa, di esercitare il controllo sulla regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, poiché l'accettazione della carica di amministratore, anche quando si tratti di mero prestanome, comporta l'assunzione dei doveri di vigilanza e di controllo di cui all'art. 2932 cod. civ. (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 31885 del 23/06/2009, Rv. 244497; Sez. 5, Sentenza n. 4791 del 29/10/2015, Rv. 265802).

Principio a maggior ragione applicabile al caso, come quello in esame, in cui l'amministratore di diritto non era estraneo alla gestione della società.

In conclusione non può che stigmatizzarsi per manifesta infondatezza l'assunto difensivo, posto che la responsabilità dell'imputato trova il suo logico fondamento non nel semplice dato formale di essere stato per un tempo apprezzabile amministratore di diritto della società fallita, ma per la consapevole violazione da parte del Meglioli dei doveri che erano connessi al ruolo rivestito nella compagine sociale.

3.2. Inammissibile risulta anche il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente formula rilievi manifestamente infondati (sulla invocata esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 219, co. 2, n. 1), I.fall.) ovvero tali da sollecitare un'inammissibile rivalutazione del merito del trattamento sanzionatorio, la cui entità il giudice di secondo grado, con motivazione immune da vizi, ha determinato sulla base della gravità del fatto, avendo l'imputato assunto la carica di amministratore per un periodo di tempo non trascurabile, rimanendo inerte quando il dissesto era già conclamato, e sulla negativa personalità del prevenuto, gravato da precedenti penali, elementi tutti ritenuti dalla corte territoriale, con motivazione esente da critiche, tali da costituire ostacolo al riconoscimento delle invocate circostanze attenuanti generiche, in uno con la mancanza di elementi di segno opposto da valorizzare in favore del ricorrente.

Assolutamente generici, infine, risultano i rilievi difensivi riguardanti il mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno di particolare tenuità, di cui all'art. 62, n. 4), c.p., in ordine alla quale il ricorrente si limita a riportare il relativo motivo di appello, che, in considerazione della sua originaria genericità, non meritava alcuna risposta dalla corte territoriale (principio, quest'ultimo, affermato costantemente dalla giurisprudenza di legittimità in tema di motivo di appello originariamente inammissibile per manifesta infondatezza ovvero perché aspecifico: cfr., ex plurimis, Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Rv. 277281; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Rv. 270316), che, in ogni caso, ha espressamente condiviso la decisione sul punto del giudice di primo grado.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr.

Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2022 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Torino, su appello dell'imputato e del pubblico ministero, in parziale riforma della sentenza con cui il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Alessandria, decidendo in sede di giudizio abbreviato, in data 11.3.2021, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene, principale e accessorie, ritenute di giustizia, in relazione al solo reato ex artt. 40, cpv., 110, 113, c.p., 217, co. 1, n. 4), 224, n. 1) e n. 2), 219, co. 2, n. 1), I.fall., contestatogli nel capo C) dell'imputazione, assolvendolo dai fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione e di bancarotta fraudolenta documentale di cui al capo A), accoglieva parzialmente l'appello del pubblico ministero, affermando la responsabilità del Meglioli per il reato di bancarotta documentale semplice, così qualificata la condotta originariamente contestata in termini di bancarotta fraudolenta documentale, con conseguente rideternninazione dell'entità del trattamento sanzionatorio in senso sfavorevole all'imputato, e confermando nel resto la sentenza di primo grado. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione il Meglioli, lamentando: 1) violazione di legge e vizio di motivazione, in quanto la responsabilità penale del ricorrente è stata affermata solo in ragione del ruolo meramente formale dallo stesso svolto all'interno della società fallita, senza considerare che quest'ultima era gestita da un amministratore di fatto, il cui legale aveva fatto sottoscrivere al prevenuto un mandato in bianco per presentare opposizione alla dichiarazione di fallimento; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in punto di determinazione dell'entità del trattamento sanzìonatorio, del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della circostanza attenuante del danno di particolare tenuità, dovendosi, al contempo, escludersi, alla luce della fondatezza delle censure articolate con il primo motivo di ricorso, la configurabilità della circostanza aggravante, di cui all'art. 219, co. 2, n. 1), I.fall. 2.1. Con requisitoria scritta del 23.1.2023, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, i cui effetti sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2022, per effetto dell'art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022, il sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile sotto diversi profili. 3.1. Con particolare riferimento al primo motivo di impugnazione, trascura il ricorrente che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito. In questa sede di legittimità, infatti, è precluso il percorso argomentativo seguito dall'imputato, che si risolve in una mera e del tutto generica lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289; Cass., Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217; Cass., Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099; Cass., Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758). In altri termini, il dissentire dalla ricostruzione compiuta dai giudici di merito e il voler sostituire ad essa una propria versione dei fatti, costituisce una mera censura di fatto sul profilo specifico dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, anche se celata sotto le vesti di pretesi vizi di motivazione o di violazione di legge penale, in realtà non configurabili nel caso in esame, posto che il giudice di secondo grado ha fondato la propria decisione su di un esaustivo percorso argomentativo, contraddistinto da intrinseca coerenza logica. Il giudice di appello, infatti, ha evidenziato come il Meglioli abbia assunto e mantenuto per circa un anno (dal gennaio 2016 alla data del fallimento) la carica di amministratore di diritto della società "[OSCURATO:SOCIETA].", dichiarata fallita dal tribunale di Alessandria con sentenza del 4.2.2017, in un periodo in cui era conclamato lo stato di dissesto della società in questione (evidente sin dal 2015). In tale veste, egli, pur avendo posto in essere atti di concreta attività di gestione (nonostante la presenza di un amministratore di fatto), quale sicuramente deve ritenersi la decisione di spostare la sede sociale, pur essendo consapevole della situazione di dissesto, di cui avrebbe potuto, peraltro, anche prendere contezza utilizzando l'ordinaria diligenza che si richiede a un amministratore di diritto, aveva omesso di adottare i provvedimenti conseguenziali, a partire dalla richiesta di fallimento della società. Tale decisione risulta conforme al costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui nel reato di bancarotta semplice la mancata tempestiva richiesta di dichiarazione di fallimento da parte dell'amministratore (anche di fatto) della società è punibile se dovuta a colpa grave che può essere desunta, non sulla base del mero ritardo nella richiesta di fallimento, ma. in concreto, da una provata e consapevole omissione (cfr. Sez. 5, n. 18108 del 12/03/2018, Rv. 272823; Sez. 5, n. 43414 del 25/09/2013, Rv. 257533; Sez. 5, n. 38077 del 15/07/2015, Rv. 264743). La corte territoriale, infine, si è soffermata anche sul profilo relativo all'aggravamento del dissesto, conseguente all'inerzia dell'amministratore di diritto, individuandolo, quanto meno, nell'aumento degli interessi passivi sui debiti della società, con valutazione di merito che non ha formato oggetto di censura dotata di specificità da parte del ricorrente. Ad identiche conclusioni deve pervenirsi anche on riferimento al reato di bancarotta documentale semplice, in relazione al quale appare sufficiente evidenziare come la decisione della corte di appello sia conforme al consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, correttamente richiamato dalla corte territoriale, alla luce del quale integra il reato di bancarotta semplice (art. 217 I. fall.) l'amministratore che, ancorché estraneo alla gestione dell'azienda - esclusivamente riconducibile all'amministratore di fatto - abbia omesso, anche per colpa, di esercitare il controllo sulla regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, poiché l'accettazione della carica di amministratore, anche quando si tratti di mero prestanome, comporta l'assunzione dei doveri di vigilanza e di controllo di cui all'art. 2932 cod. civ. (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 31885 del 23/06/2009, Rv. 244497; Sez. 5, Sentenza n. 4791 del 29/10/2015, Rv. 265802). Principio a maggior ragione applicabile al caso, come quello in esame, in cui l'amministratore di diritto non era estraneo alla gestione della società. In conclusione non può che stigmatizzarsi per manifesta infondatezza l'assunto difensivo, posto che la responsabilità dell'imputato trova il suo logico fondamento non nel semplice dato formale di essere stato per un tempo apprezzabile amministratore di diritto della società fallita, ma per la consapevole violazione da parte del Meglioli dei doveri che erano connessi al ruolo rivestito nella compagine sociale. 3.2. Inammissibile risulta anche il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente formula rilievi manifestamente infondati (sulla invocata esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 219, co. 2, n. 1), I.fall.) ovvero tali da sollecitare un'inammissibile rivalutazione del merito del trattamento sanzionatorio, la cui entità il giudice di secondo grado, con motivazione immune da vizi, ha determinato sulla base della gravità del fatto, avendo l'imputato assunto la carica di amministratore per un periodo di tempo non trascurabile, rimanendo inerte quando il dissesto era già conclamato, e sulla negativa personalità del prevenuto, gravato da precedenti penali, elementi tutti ritenuti dalla corte territoriale, con motivazione esente da critiche, tali da costituire ostacolo al riconoscimento delle invocate circostanze attenuanti generiche, in uno con la mancanza di elementi di segno opposto da valorizzare in favore del ricorrente. Assolutamente generici, infine, risultano i rilievi difensivi riguardanti il mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno di particolare tenuità, di cui all'art. 62, n. 4), c.p., in ordine alla quale il ricorrente si limita a riportare il relativo motivo di appello, che, in considerazione della sua originaria genericità, non meritava alcuna risposta dalla corte territoriale (principio, quest'ultimo, affermato costantemente dalla giurisprudenza di legittimità in tema di motivo di appello originariamente inammissibile per manifesta infondatezza ovvero perché aspecifico: cfr., ex plurimis, Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Rv. 277281; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Rv. 270316), che, in ogni caso, ha espressamente condiviso la decisione sul punto del giudice di primo grado. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a
Sentenza Cassazione n. 27904/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris