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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 ottobre 1981

Cassazione n. 03921/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/10/1981 avverso la sentenza del 03/11/2021 del TRIBUNALE di CASTROVILLARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA]'OLIO, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale di Castrovillari in composizione monocratica, con la sentenza indicata in epigrafe, ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato contravvenzionale di cui all'art. 20, commi 1 e 2,

I. 18 aprile 1975, n. 110, condannandola alla pena di euro 400,00 di ammenda.

2. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA].

2.1. Con il primo motivo di impugnazione deduce vizio di motivazione risultante dal testo del provvedimento con riguardo alla deposizione del teste appuntato Aliano.

Rileva che da detta deposizione emerge che le armi erano conservate sull'armadio della camera da letto e che per vederle bisognava prendere una scala.

Osserva che, invece, il Giudice in motivazione, pur dando atto di quanto dichiarato dal teste, ha concluso nel senso che la condotta dell'imputata è consistita nell'avere lasciato le armi in bella vista in assenza di ulteriori accorgimenti e precauzioni, mentre, invece, i fucili erano ben nascosti sopra l'armadio, non visibili e non accessibili ad altri soggetti.

2.2. Col secondo motivo di ricorso viene lamentato vizio di motivazione risultante dal testo del provvedimento con riguardo all'omessa valutazione della deposizione del teste Principe.

Osserva la difesa che tale deposizione era in linea con quella del teste della Procura Aliano (avendo riferito Principe che i fucili erano "coricati" sull'armadio, ad un'altezza di m. 2.65-2.80 e in una stanza sempre chiusa).

2.3. Con il terzo motivo di impugnazione viene lamentata mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza del reato.

Si duole il difensore che la sentenza impugnata non tenga conto dei precedenti di legittimità relativi a casi sovrapponibili a quello in esame in cui si è ritenuta la condotta di chi nasconde l'arma sopra l'armadio del tutto lecita; e, comunque, non spieghi quali "ulteriori accorgimenti e precauzioni" la ricorrente avrebbe dovuto tenere.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 23 del d.

I. n. 137 del 2020, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA]Olio, conclude per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

L'obbligo di diligenza nella custodia delle armi previsto dall'art. 20 della legge 18 aprile 1975 n. 110, quando non si tratti di soggetti che esercitino professionalmente attività in materia di armi ed esplosivi, deve ritenersi adempiuto alla sola condizione che risultino adottate le cautele che, nelle specifiche situazioni di fatto, possono esigersi da una persona di normale prudenza, secondo il criterio dell'id quod plerumque accidit. (Sez. 1, n. 46265 del 06/10/2004, Aiello, Rv. 230153: nella specie, la Corte ha annullato senza rinvio la decisione di condanna di un soggetto il quale aveva tenuto due fucili da caccia sopra un armadio all'interno della propria abitazione, dotata di porte blindate e di inferriate alle finestre; in senso conforme Sez. 1, n. 6827 del 13/12/2012, Arconte, Rv. 254703 e Sez. 1, n. 35453 dell'11/05/2021, Sciortino, Rv. 281897).

Orbene, nel caso in esame, a prescindere dalla deposizione resa dal teste Principe - la cui disamina è stata totalmente omessa in motivazione, anche al solo fine di confutarne il contenuto - è dal corpo della pronuncia che emerge, inequivocabilmente, l'incertezza in ordine al fatto che le armi, regolarmente detenute, si trovassero in bella vista.

Anzi appare certo che, contrariamente a quanto sostenuto nella parte finale della motivazione, ciò non corrispondesse al vero.

E', infatti, il teste Aliano (le cui dichiarazioni risultano allegate, come quelle di Principe, al ricorso, nel rispetto del principio dell'autosufficienza) a riferire di non ricordare se esse si vedessero, avendo egli, altresì, dichiarato che la loro collocazione era stata indicata dalla stessa imputata e che per recuperarle si era dovuto ricorrere all'uso di una scala.

Emerge, quindi, con certezza la loro collocazione sopra l'armadio e più che un dubbio in ordine ad una loro, pronta, visibilità.

Risulta chiaro che il Tribunale non avrebbe potuto affermare che l'imputato non aveva custodito con la dovuta diligenza le proprie armi, ai sensi dell'art. 20, commi 1 e 2, della summenzionata legge, non sussistendo prova alcuna circa l'assenza delle cautele necessarie alla custodia delle stesse e circa la violazione di un criterio di normale ed adeguata diligenza, di cui la sentenza non dà conto.

Anzi dalla lettura della stessa può giungersi ad una conclusione contraria (le stesse pronunce citate in sentenza offrono un'interpretazione difforme rispetto a quella fornita dal Giudicante, avendo, invero, Sez. 1, n.11334 del 12/02/2021, Barale, non massimata, riguardo al . caso di più armi per giunta cariche, conservate all'interno di un comodino e di un cassetto della cucina, perciò agilmente rinvenibili e fruibili, perché collocate in luoghi di uso frequente, a differenza del caso in esame, in cui i fucili erano posizionati sopra la cima dell'armadio, ove erano raggiungibili e sono stati raggiunti soltanto mediante utilizzo di una scala; caso, che è, invece, senza dubbio riconducibile alle pronunce di cui sopra).

2. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/10/1981 avverso la sentenza del 03/11/2021 del TRIBUNALE di CASTROVILLARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA]'OLIO, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale di Castrovillari in composizione monocratica, con la sentenza indicata in epigrafe, ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato contravvenzionale di cui all'art. 20, commi 1 e 2, I. 18 aprile 1975, n. 110, condannandola alla pena di euro 400,00 di ammenda. 2. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Con il primo motivo di impugnazione deduce vizio di motivazione risultante dal testo del provvedimento con riguardo alla deposizione del teste appuntato Aliano. Rileva che da detta deposizione emerge che le armi erano conservate sull'armadio della camera da letto e che per vederle bisognava prendere una scala. Osserva che, invece, il Giudice in motivazione, pur dando atto di quanto dichiarato dal teste, ha concluso nel senso che la condotta dell'imputata è consistita nell'avere lasciato le armi in bella vista in assenza di ulteriori accorgimenti e precauzioni, mentre, invece, i fucili erano ben nascosti sopra l'armadio, non visibili e non accessibili ad altri soggetti. 2.2. Col secondo motivo di ricorso viene lamentato vizio di motivazione risultante dal testo del provvedimento con riguardo all'omessa valutazione della deposizione del teste Principe. Osserva la difesa che tale deposizione era in linea con quella del teste della Procura Aliano (avendo riferito Principe che i fucili erano "coricati" sull'armadio, ad un'altezza di m. 2.65-2.80 e in una stanza sempre chiusa). 2.3. Con il terzo motivo di impugnazione viene lamentata mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza del reato. Si duole il difensore che la sentenza impugnata non tenga conto dei precedenti di legittimità relativi a casi sovrapponibili a quello in esame in cui si è ritenuta la condotta di chi nasconde l'arma sopra l'armadio del tutto lecita; e, comunque, non spieghi quali "ulteriori accorgimenti e precauzioni" la ricorrente avrebbe dovuto tenere. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 23 del d. I. n. 137 del 2020, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA]Olio, conclude per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. L'obbligo di diligenza nella custodia delle armi previsto dall'art. 20 della legge 18 aprile 1975 n. 110, quando non si tratti di soggetti che esercitino professionalmente attività in materia di armi ed esplosivi, deve ritenersi adempiuto alla sola condizione che risultino adottate le cautele che, nelle specifiche situazioni di fatto, possono esigersi da una persona di normale prudenza, secondo il criterio dell'id quod plerumque accidit. (Sez. 1, n. 46265 del 06/10/2004, Aiello, Rv. 230153: nella specie, la Corte ha annullato senza rinvio la decisione di condanna di un soggetto il quale aveva tenuto due fucili da caccia sopra un armadio all'interno della propria abitazione, dotata di porte blindate e di inferriate alle finestre; in senso conforme Sez. 1, n. 6827 del 13/12/2012, Arconte, Rv. 254703 e Sez. 1, n. 35453 dell'11/05/2021, Sciortino, Rv. 281897). Orbene, nel caso in esame, a prescindere dalla deposizione resa dal teste Principe - la cui disamina è stata totalmente omessa in motivazione, anche al solo fine di confutarne il contenuto - è dal corpo della pronuncia che emerge, inequivocabilmente, l'incertezza in ordine al fatto che le armi, regolarmente detenute, si trovassero in bella vista. Anzi appare certo che, contrariamente a quanto sostenuto nella parte finale della motivazione, ciò non corrispondesse al vero. E', infatti, il teste Aliano (le cui dichiarazioni risultano allegate, come quelle di Principe, al ricorso, nel rispetto del principio dell'autosufficienza) a riferire di non ricordare se esse si vedessero, avendo egli, altresì, dichiarato che la loro collocazione era stata indicata dalla stessa imputata e che per recuperarle si era dovuto ricorrere all'uso di una scala. Emerge, quindi, con certezza la loro collocazione sopra l'armadio e più che un dubbio in ordine ad una loro, pronta, visibilità. Risulta chiaro che il Tribunale non avrebbe potuto affermare che l'imputato non aveva custodito con la dovuta diligenza le proprie armi, ai sensi dell'art. 20, commi 1 e 2, della summenzionata legge, non sussistendo prova alcuna circa l'assenza delle cautele necessarie alla custodia delle stesse e circa la violazione di un criterio di normale ed adeguata diligenza, di cui la sentenza non dà conto. Anzi dalla lettura della stessa può giungersi ad una conclusione contraria (le stesse pronunce citate in sentenza offrono un'interpretazione difforme rispetto a quella fornita dal Giudicante, avendo, invero, Sez. 1, n.11334 del 12/02/2021, Barale, non massimata, riguardo al . caso di più armi per giunta cariche, conservate all'interno di un comodino e di un cassetto della cucina, perciò agilmente rinvenibili e fruibili, perché collocate in luoghi di uso frequente, a differenza del caso in esame, in cui i fucili erano posizionati sopra la cima dell'armadio, ove erano raggiungibili e sono stati raggiunti soltanto mediante utilizzo di una scala; caso, che è, invece, senza dubbio riconducibile alle pronunce di cui sopra). 2. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto
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