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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 24 settembre 2025

Cassazione n. 26021/2025

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[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]2025 VINCENTI;3492 - controricorrente -avverso la sentenza n. 568/2024 della CORTE D'APPELLO diBOLOGNA, depositata il 14/10/2024 R.G.N. 482/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del09/07/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1.- E.F. a agito in giudizio nei confronti della datrice dilavoro [OSCURATO:SOCIETA] davanti il tribunale di Piacenza per vedersiOscuramento disposto Numero registro generale 21936/2024Numero sezionale 3492/2025riconosciuti tutti i danni patiti e patiendi subiti a Nsuemgeruo idti ora ccolta generale 26021/2025Data pubblicazione 24/09/2025dell'infortunio sul lavoro occorsogli allorché, mentre tagliava untondino di ferro, veniva colpito all'occhio sinistro da un pezzo diferro riportando una gravissima lesione riscontrata pressol'ospedale di Fidenza (iperemia e lesione corneale occhiosinistro).2.- Il tribunale di Piacenza ha respinto la domanda dirisarcimento asserendo che, avendo l’INAIL riconosciuto undanno biologico permanente del 28% pari a quello accertato nelgiudizio di responsabilità civile, non vi sarebbe stato alcundanno differenziale da riconoscere al lavoratore.

Il tribunale haaltresì condannato il lavoratore alla rifusione delle speseprocessuali.3.- La Corte d'appello di Bologna con la sentenza impugnata inquesta sede ha rigettato il motivo di appello proposto da E.F.[... avverso la decisione del tribunale di Piacenzarelativamente alla responsabilità del datore ed ha inveceaccolto il motivo di gravame riguardante la condanna alle speselegali e di c.t.u.

“considerata la variegata e non sempreuniforme giurisprudenza in materia di responsabilità ex art.2087 c.c. e il disposto dell'articolo 92 c.p.c. quale risultante dallapronuncia della Corte costituzionale che fanno riteneresussistenti gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione trale parti delle spese giudiziali e di c.t.u. del primo e del secondogrado del giudizio”.4.- A fondamento della decisione che nega la responsabilitàdatoriale, la Corte di appello, rimandando alla giurisprudenzadi questa Corte di cassazione (in particolare Cass. n. 29909/21e precedenti nn. 28516/2019, 26495/18), ha affermato che illavoratore che agisce in giudizio per chiedere il risarcimentodovrebbe allegare la fonte da cui scaturisce l'obbligo diOscuramento disposto Numero registro generale 21936/2024Numero sezionale 3492/2025sicurezza del datore, il termine di scadenza e l'inadempiNmumeenrot doi r;a ccolta generale 26021/2025Data pubblicazione 24/09/2025ha aggiunto che la prova della responsabilità datoriale richiedel'allegazione da parte del lavoratore degli indici della nocivitàdell'ambiente da individuarsi nei concreti fattori di rischiocircostanziati in ragione delle modalità della prestazionelavorativa, sia del nesso eziologico tra la violazione degliobblighi di prevenzione ed i danni subiti; e solo se il lavoratoreabbia fornito tale prova sussiste per il datore di lavoro l'onere diprovare di aver adottato tutte le cautele necessarie ad impedireil verificarsi del danno ( viene pure indicata Cass. n. 9120/2024“che richiama la suddetta decisione della Cassazione n.29909/21”).Ciò posto la Corte d'appello ha sostenuto, sulla scorta di quantodedotto dal datore di lavoro, che il lavoratore infortunato, E.F.[..

" quel giorno nel compiere una mansione che avevaeseguito quotidianamente infinite volte nel lungo arcotemporale in cui aveva lavorato alle dipendenze di [OSCURATO:SOCIETA], conmansioni di trafiliere, nel tagliare con apposita cesoia uno deilegacci in ferro che legava una matassa di vergella (vedisuccessive riproduzioni fotografiche, DOC.7-12) veniva –inspiegabilmente - colpito da detto tondino riportavando unalesione all'occhio sinistro".5.- Detto ciò rigettava ugualmente la domanda perché “illavoratore appellante non aveva provato l'esatta dinamicadell'infortunio, cioè l'esatta modalità con cui stava effettuandodetta operazione e ciò nonostante la specifica contestazione sulpunto dell'appellata”.6.- Inoltre, sosteneva che il datore avesse fornito al lavoratorei dispositivi di protezione individuali tra cui gli occhiali protettivi;il lavoratore fosse stato formato ed affiancato nell'utilizzo deidispositivi di protezione individuale; il rischio valutato nel DVROscuramento disposto Numero registro generale 21936/2024Numero sezionale 3492/2025da cui risultava che vi era un’apposita sezione di valutaziNounmeer od dei ral ccolta generale 26021/2025Data pubblicazione 24/09/2025rischio della parte trafila e dell'addetto al reparto trafila ed in cuirisultava che tra i DPI in dotazione vi fossero gli occhiali diprotezione.7.- Secondo la Corte di appello non era invece possibile ritenerela responsabilità del datore di lavoro “assumendo che lo stessonon avesse fatto osservare le disposizioni in materia di sicurezzae non avesse vigilato sull'utilizzo dei DPI, come sembravaadombrare in maniera peraltro assolutamente generical'appellante nell'atto d'appello, dal momento che talecircostanza non era stata dedotta nell'atto introduttivo ed eraanzi incompatibile con quanto indicato nello stesso doveappunto si lamentava la mancata formazione e la mancataconsegna dei DPI e non l'omessa vigilanza”.8.- Stante quanto sopra, e considerato che trattandosi di feritaall'occhio la stessa sarebbe stata evitata dall'utilizzo degliappositi occhiali e non essendo stata provata dal lavoratorel'esatta dinamica dell'infortunio, si doveva ritenere che nonsussistesse la prova della responsabilità del datore di lavoronella causazione dell'infortunio.9.- Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione E.F.[... con un motivo di ricorso al quale ha resistito [OSCURATO:SOCIETA]con controricorso.

La parte ricorrente ha depositato memoriaprima dell’udienza.

Dopo la decisione il Collegio ha autorizzatoil deposito della motivazione nel termine di 60 giorni previstodalla legge.Ragioni della decisione1.- Con l'unico motivo di ricorso viene dedotta la violazione efalsa applicazione dell'art. 2087 c.c., posto che la sentenzaimpugnata nel caso di un lavoratore che aveva perso un occhio,colpito da un tondino di ferro che stava tagliando, non si eraOscuramento disposto Numero registro generale 21936/2024Numero sezionale 3492/2025Data pubblicazione 24/09/2025Suprema Corte in materia di infortuni sul lavoro quantoall’individuazione degli oneri di allegazione e prova nell'ambitodella responsabilità contrattuale del datore di lavoro ( Cass.25217/23) , delle condotte che dovevano pretendersi dal datoredi lavoro ( Cass. 29909/21, 9120/24) , del dovere di vigilanzadel datore di lavoro sull'impiego effettivo delle misure diprotezione ( Cass. nn. 37883/22, 24269/19, nonché Cass. pen.12326/24, e cass pen 17617/2023).2.- Il ricorso è fondato.Come risulta dalla ricostruzione dei fatti di causa, la Corte diappello ha rigettato il gravame perché il lavoratore nonavrebbe allegato e provato l’esatta dinamica dell’infortunio inoggetto; ed altresì perché non poteva essere valutata, ai finidella colpa datoriale, l’eventuale inosservanza dell’obbligo divigilanza sul corretto uso dei dpi (ed in particolare degli occhialidi protezione ) perché la circostanza non era stata dedotta dallavoratore nell'atto introduttivo ed era anzi incompatibile conquanto indicato nello stesso dove appunto si lamentava lamancata formazione e la mancata consegna dei dpi e nonl'omessa vigilanza.3.- Tali affermazioni ripropongono lo spinoso tema della correttasuddivisione degli oneri di allegazione e prova in materia diinfortuni e malattie professionali ed impongono una sinteticaricostruzione dello stato della questione, anche in ragione dellaconsiderazione espressa dalla Corte appello che, ai fini dellacompensazione delle spese ex art 92 c.p.c., ha evidenziatol’esistenza di una variegata e non sempre uniformegiurisprudenza in materia di responsabilità ex art. 2087 c.c.4.- Rinviando per più estese considerazioni, anche ai sensidell’art.118 disp. att. c.p.c. a Cass. n. 25217/23 indicata inOscu ramento disposto Numero registro generale 21936/2024ricorso, ai fini della corretta individuazione della premesse dellaN umero sezionale 3492/2025Numero di raccolta generale 26021/2025decisione, va in primo luogo ricordato il chiaro insegnamentoData pubblicazione 24/09/2025delle Sez.

Unite n. 13533 del 30/10/2001, riguardante lagenerale materia della responsabilità contrattuale, da cui sidesume pianamente che il lavoratore che agisce per ilrisarcimento del danno, una volta richiamato il contratto dilavoro (ovvero “il titolo che costituisce la fonte” dell’obbligolegale di protezione) si può limitare “ alla mera allegazione dellacircostanza dell'inadempimento della controparte, mentre ildebitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fattoestintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenutoadempimento”.In pratica, sulla scorta di tale insegnamento, il lavoratore puòlimitarsi a descrivere il fatto dell’infortunio ed inoltre, agendoper il risarcimento del danno, a provare il nesso di causalità tral’infortunio (o la malattia) e le conseguenze dannose subite.5.- Nella stessa scia delle Sez.

Unite si pone una successiva edautorevole giurisprudenza (Sez.

L, Sentenza n. 9817 del14/04/2008) la quale, pronunciando nella specifica materiadella responsabilità datoriale per infortunio sul lavoro, hachiarito che: “La responsabilità ex art. 2087 cod. civ. è dicarattere contrattuale, in quanto il contenuto del contrattoindividuale di lavoro risulta integrato per legge (ai sensi dell'art.1374 cod. civ.) dalla disposizione che impone l'obbligo disicurezza e lo inserisce nel sinallagma contrattuale, sicché ilriparto degli oneri probatori nella domanda di dannodifferenziale da infortunio sul lavoro si pone negli stessi terminiche nell'art. 1218 cod. civ. sull'inadempimento delleobbligazioni.

Ne consegue che il lavoratore deve allegare eprovare la esistenza dell'obbligazione lavorativa, del danno ed ilnesso causale di questo con la prestazione, mentre il datore diOscu ramento disposto Numero registro generale 21936/2024lavoro deve provare che il danno è dipeso da causa a lui nonN umero sezionale 3492/2025Numero di raccolta generale 26021/2025imputabile e cioè di avere adempiuto al suo obbligo di sicurezza,Data pubblicazione 24/09/2025apprestando tutte le misure per evitare il danno”.La stessa sentenza n. 9817/2008 precisa inoltre: “Laformulazione che si rinviene in alcune pronunce di questa Corte,secondo cui il lavoratore infortunato ha l'onere di provare il fattocostituente l'inadempimento del datore di lavoro all'obbligo disicurezza (Cass. 24 febbraio 2006 n. 4184, Cass. 11 aprile 2006n. 8386, Cass. 25 maggio 2006 n. 12445, Cass. 8 maggio 2007n. 10441, 19 luglio 2007 n. 16003) non appare conforme alprincipio enunciato dalle Sezioni Unite (e con l'applicazionecoerente che ne ha fatto questa Sezione Lavoro nei casi sopracitati), e non può pertanto essere seguita.”4.

La medesima statuizione costituisce poi il cuore della piùrecente decisione con la quale questa Corte di Cassazione (n.12041 del 19/06/2020), a seguito di un’ampia e coerentedisamina, ha risolto la questione particolarmente complessa delrapporto tra pregiudizialità penale ed oneri di allegazione eprova ai fini del riconoscimento del danno differenziale ai sensidegli artt. 10 e 11 del TU 1124/65.

Riconducendo la soluzionenell’ambito dell’alveo naturale della responsabilità contrattuale,secondo i principi generali prima richiamati, la Cassazione n.12041/2020 cit. ha infatti statuito che : “In tema diassicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e lemalattie professionali, la disciplina prevista dagli artt. 10 e 11del d.P.R. n. 1124 del 1965 deve essere interpretata nel sensoche l'accertamento incidentale in sede civile del fatto checostituisce reato, sia nel caso di azione proposta dal lavoratoreper la condanna del datore di lavoro al risarcimento del dannocd. differenziale, sia nel caso dell'azione di regresso propostadall'Inail, deve essere condotto secondo le regole comuni dellaOscuramento disposto Numero registro generale 21936/2024Numero sezionale 3492/2025responsabilità contrattuale, anche in ordine all'eleNummeeron dti ora ccolta generale 26021/2025Data pubblicazione 24/09/2025soggettivo della colpa ed al nesso causale fra fatto ed eventodannoso”.6.- Pertanto in base a tali autorevoli e meditati precedenti, comein ogni altro caso di responsabilità contrattuale, non spetta maial lavoratore di provare l’inadempimento ovvero la colpa deldebitore e cioè la violazione da parte del datore di regole acontenuto cautelare, tipiche o atipiche che dir si voglia.7.- Coerentemente con tale orientamento giurisprudenziale, vadiversamente calibrato il principio espresso da Cass. n.29909/21, cui si richiama più volte la Corte d’appellobolognese, secondo cui spetterebbe invece al lavoratore“l'onere di allegare e dimostrare l'esistenza del fatto materialeed anche le regole di condotta che assume essere state violate”,dovendosi ritenere adempiuti gli oneri del lavoratore con laallegazione dell’inadempimento.8.- Anche l’altra tesi, pure evidenziata dalla Corte territoriale,secondo cui il lavoratore dovrebbe provare gli “indici dellanocività dell'ambiente da individuarsi nei concreti fattori dirischio circostanziati” in ragione delle modalità della prestazionelavorativa, ed inoltre il “ nesso eziologico tra la violazione degliobblighi di prevenzione ed i danni subiti”, deve esserecorrettamente delimitata, perché quelli indicati costituiscono inrealtà elementi costitutivi della colpa del datore la cui assenza,nella responsabilità contrattuale, deve essere provata daldebitore (e non certo dal creditore).Il lavoratore infatti, come prescrive l’art. 2087 c.c. - “normaproattiva” che impone al datore di lavoro di attivarsi perprevenire gli infortuni - ha il diritto di lavorare in un ambientedi lavoro non nocivo ed è quindi il datore di lavoro a doverOscuramento disposto Numero registro generale 21936/2024Numero sezionale 3492/2025provare che l’ambiente di lavoro sia salubre e non pNruemsereo ndi trai ccolta generale 26021/2025Data pubblicazione 24/09/2025pericoli di sorta per la salute e la sicurezza di chi vi opera.Il fattore della c.d. nocività (che serve a identificare il rischio dellavoro svolto o dell’ambiente in cui viene prestato e che si poneall’origine dell’infortunio) si può invece desumeredall’inadempimento che il lavoratore deve allegare comeelemento costitutivo della domanda e dal nesso di causa cheegli deve invece provare, posto che incombe sul lavoratoredanneggiato dimostrare il nesso di causa tra attività di lavoro el’evento lesivo che ne è derivato.9.- Dalla più recente giurisprudenza in materia, risulta superataanche la tesi secondo cui il lavoratore avrebbe l’onere diallegare e provare che l’evento è stato causato dalla mancataadozione di misure di sicurezza innominate ed atipiche ( Cass.n. 25217/23, n. 25597/2021).Tale ultima tesi non può essere in effetti seguita dato che, comegià detto, il solo onere posto in capo al lavoratore creditore deldebito di sicurezza è di allegare l’inadempimento e di provare ilfatto e le conseguenze dannose, non provare le regole violate.L’orientamento restrittivo, cui ha fatto riferimento la stessasentenza gravata, risulta inoltre espressione della superataconcezione della sicurezza sul lavoro intesa come “complesso dimisure tecnologiche” secondo la risalente impostazione del dprn. 547/55, ispirata dal criterio del contenimento del rischioconcezione attuale, delineata dal t.u. 81/2008, l’obbligazione disicurezza va commisurata, alla stregua del criterio prioritariodell’eliminazione del rischio di matrice comunitaria, anche inbase a misure di natura organizzativa, procedimentali epartecipative, individuate e delineate con la valutazione delrischio; con la quale il datore di lavoro deve assolvereOscuramento disposto Numero registro generale 21936/2024Numero sezionale 3492/2025preliminarmente, appunto, all’obbligo di valutare tutti Ni urmiesrco hdi ir,a ccolta generale 26021/2025Data pubblicazione 24/09/2025tipici e atipici che essi siano approntando le corrispondentimisure protettive, anche in base alla migliore scienza edesperienza.10.- In conclusione, alla luce di tale ricognizione, deve essereribadito che il lavoratore che agisce per il risarcimento del dannoha soltanto l’onere di provare che il fatto sia avvenuto pereffetto del lavoro prestato e le conseguenze che ne sonoderivate, allegando l’inadempimento datoriale e senza l’onere diprovarlo.11.- Pertanto, venendo ora al caso di specie, allorchè illavoratore E.F. ha affermato e provato, fin dal ricorsointroduttivo, che le lesioni personali subite erano state(pacificamente) cagionate da un pezzo di ferro che si eraconficcato nel suo occhio sinistro nel corso della mansione ditaglio di un tondino di ferro con le forbici, la stessa allegazionenell’identificare la causa del fatto è servita al tempo stesso, adindividuare sul piano sostanziale il fattore di rischio presentenell’ambito del lavoro svolto; ed ha soddisfatto, altresì, l’oneredi allegazione e di specificazione degli elementi costitutivi delladomanda svolta posti a livello processuale a carico dellavoratore (come di un qualsiasi danneggiato che agisce ingiudizio per il risarcimento del danno).12.- Una volta provata la dinamica del fatto concreto, allegatacon la domanda introduttiva, nasceva quindi l’obbligo del datoredi lavoro di provare di aver adempiuto a tutte le prescrizioni disicurezza ovviamente nella ampiezza che deriva dalladeclinazione che lo stesso obbligo legale di sicurezza assumeoggi nel nostro ordinamento in base a tutte le misure e cautelecostituenti il sistema protettivo della sicurezza (art.18 del d.lgs.Oscuramento disposto Numero registro generale 21936/2024Numero sezionale 3492/2025n.81/2008, c.d.

T.U. per la sicurezza), oltre che in baseN uamlel’rao drit r.a ccolta generale 26021/2025Data pubblicazione 24/09/20252087 c.c.13.- L’oggetto sostanziale dell’onere della prova a carico deldatore attiene, come già detto, al rispetto di tutte le prescrizionispecificamente dettate dalla legge, oltre che a quelle suggeritedalla esperienza, dall’evoluzione tecnica e dalla specificità delcaso concreto.

Si tratta anzitutto della valutazione dei rischi,dell’organizzazione dell’apparato di sicurezza, dell’informazione,della formazione e dell’addestramento dei lavoratori,dell’adozione di tutte le misure prescritte e della vigilanza sulrispetto di tali misure, per come partitamente delineate nelcitato Tu n. 81/2008.14.- In particolare, quanto all’ampiezza della diligenza richiestaal datore di lavoro, merita di essere ricordato come questa Cortedi Cassazione abbia chiarito puntualmente che il datore di lavororimanga responsabile non soltanto in caso di violazione di regoledi esperienza o di regole tecniche già conosciute e preesistenti,ma anche, in relazione alle circostanze del caso concreto, per laomessa predisposizione di tutte le altre misure e cautele idoneea preservare l'integrità psico-fisica del lavoratore, inclusa lamancata adozione di direttive inibitorie nei confronti dellavoratore medesimo (Cass. n. 15112/2020) o per la mancatavigilanza sull’uso degli stessi dispositivi di protezione (Cass. n.25597/2021).15.- Inoltre, va precisato come la comune interpretazionegiurisprudenziale nega comunque, recisamente, che si possamai parlare di responsabilità obiettiva come regola diimputazione della responsabilità (fondata sul mero riscontro deldanno quale evento legato con nesso di causalitàall'espletamento della prestazione lavorativa), ammettendo ildatore di lavoro alla prova decisiva della mancanza della propriaOscu ramento disposto Numero registro generale 21936/2024colpa.

Ai sensi dell'art. 1218 c.c. perciò è dato al debitore — eN umero sezionale 3492/2025Numero di raccolta generale 26021/2025quindi nel rapporto di lavoro al datore — di provare cheData pubblicazione 24/09/2025l'inadempimento derivi da causa a lui non imputabile.16.- Tanto premesso la sentenza di appello non rispetta leregole sopra richiamate posto che, pur dinanzi ad una prova deifatti precisa, circostanziata e persino incontestata, ha rigettatola domanda del lavoratore sostenendo che non avesse allegatoe provato l’esatta dinamica del sinistro che risulta inveceampiamente acquisita in giudizio anche per le ammissioni dellostesso convenuto E.F " quel giorno nel compiere unamansione che aveva eseguito quotidianamente infinite volte nellungo arco temporale in cui aveva lavorato alle dipendenze diUnifer, con mansioni di trafiliere, nel tagliare con apposita cesoiauno dei legacci in ferro che legava una matassa di vergella (vedisuccessive riproduzioni fotografiche, DOC.7-12) veniva –inspiegabilmente - colpito da detto tondino riportavano unalesione all'occhio sinistro").18.- Inoltre la Corte territoriale ha parimenti errato laddove haaffermato che la violazione dell’obbligo di vigilanza dovesseessere dedotta e provata dal lavoratore, rientrando invece negliobblighi posti a carico del datore di lavoro.Occorreva quindi valutare la condotta tenuta dalla datrice dilavoro per evitare l’evento anche sotto il profilo della violazionedell’obbligo di vigilanza, rientrando tale deduzione certamentenell’ambito della pretesa azionata che ricomprende tutto ciò cheè comunque relativo, strumentale o accessorio alla prestazionededotta in giudizio come derivante da uno specifico contratto enon comportante un mutamento della domanda (Cfr. Cass.,10901/2024); il rispetto degli obblighi imposti dall’art. 2087cod.civ. — ancorchè si discuta di danni differenziali (v.

Cass.n. 12041 del 19/06/2020)- imponeva a [OSCURATO:PERSONA] di allegareOscu ramento disposto Numero registro generale 21936/2024e provare di aver rispettato le cautele imposte dalla leggeN umero sezionale 3492/2025Numero di raccolta generale 26021/2025(valutazione dei rischi, apprestamento dei mezzi, informazione,Data pubblicazione 24/09/2025vigilanza, ecc.) ovvero quelle suggerite dalla tecnica odall'esperienza alla luce della concreta situazione di fatto (exart.2087 c.c) ed, a maggiore ragione, quando l’esecuzione delcontratto di lavoro sottopone il lavoratore ad un particolarepericolo insito nella specifica mansione, com’è quella di tagliareun tondino di ferro con le forbici.19.- In particolare, per quanto attiene l’obbligo di vigilanza,secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (Cass. n.25597 del 21/09/2021), “il datore di lavoro è sempreresponsabile dell'infortunio occorso al dipendente, sia quandoometta di adottare le misure protettive, comprese quelleesigibili in relazione al rischio derivante dalla condotta colposadel dipendente medesimo, sia quando, pur avendole adottate,non vigili affinché queste siano di fatto rispettate; ne consegueche, in tutte le ipotesi in cui vi sia inadempimento datorialerispetto all'adozione di cautele, tipiche o atipiche,concretamente individuabili, nonché esigibili "ex ante" ed idoneead impedire il verificarsi dell'evento dannoso, la condottacolposa del prestatore non può avere alcun effetto esimente eneppure può rilevare ai fini del concorso di colpa.Lo stesso principio si desume da Cass. n. 20533/2015, la qualeevidenzia che “l'obbligo datoriale di proteggere l'incolumità deldipendente, nonostante l'imprudenza e la negligenza dellostesso, comprende anche la vigilanza circa l'effettivo rispettodelle misure di protezione predisposte”.Inoltre secondo Cass. n. 4980/2023 “ il datore di lavoro èresponsabile anche dei danni ascrivibili a negligenza oimprudenza dei lavoratori o alla violazione, da parte degli stessi,di norme antinfortunistiche o di direttive, potendo ravvisarsi unOscuramento disposto Numero registro generale 21936/2024Numero sezionale 3492/2025concorso colposo della vittima nel solo caso in cui la stessNau maebrob dii ara ccolta generale 26021/2025Data pubblicazione 24/09/2025posto in essere un contegno abnorme, inopinabile edesorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttivericevute, così da porsi come causa esclusiva dell'evento e crearecondizioni di rischio estranee alle normali modalità del lavoro dasvolgere”.Pertanto, come afferma Cass. n. 3763/2021, il cd. rischioelettivo, che comporta la responsabilità esclusiva del lavoratore,sussiste soltanto ove questi abbia posto in essere un contegnoabnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimentolavorativo ed alle direttive ricevute, sulla base di una sceltaarbitraria volta a creare e ad affrontare, volutamente, perragioni o impulsi personali, una situazione diversa da quellainerente l'attività lavorativa, creando condizioni di rischioestranee alle normali modalità del lavoro da svolgere eponendosi, in tal modo, come causa esclusiva dell'eventodannoso.20.- Per tutte le ragioni fin qui esposte, il ricorso deve essereaccolto; la sentenza impugnata va cassata in relazione al ricorsoaccolto con rimessione al giudice di rinvio indicato in dispositivoil quale adeguandosi ai principi sopra richiamati dovrà procedereal riesame della controversia e provvedere altresì sulle spesedel giudizio di cassazione.

Non sussistono i presupposti previstidalla legge per il raddoppio del c.u.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso principale, cassa la sentenzaimpugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia la causa allaCorte d'appello di Bologna, in diversa composizione, anche perle spese del giudizio di cassazione.Oscuramento disposto Numero registro generale 21936/2024Numero sezionale 3492/2025Ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e succ. mod., Niunm ecroa dsi ora ccolta generale 26021/2025Data pubblicazione 24/09/2025di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificatividel ricorrente.Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale del 9.7.2025La Presidentedott.ssa Adriana DoronzoOscuramento disposto Numero registro generale 21936/2024Numero sezionale 3492/2025Numero di raccolta generale 26021/2025Data pubblicazione 24/09/2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]2025 VINCENTI;3492 - controricorrente -avverso la sentenza n. 568/2024 della CORTE D'APPELLO diBOLOGNA, depositata il 14/10/2024 R.G.N. 482/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del09/07/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1.- E.F. a agito in giudizio nei confronti della datrice dilavoro [OSCURATO:SOCIETA] davanti il tribunale di Piacenza per vedersiOscuramento disposto Numero registro generale 21936/2024Numero sezionale 3492/2025riconosciuti tutti i danni patiti e patiendi subiti a Nsuemgeruo idti ora ccolta generale 26021/2025Data pubblicazione 24/09/2025dell'infortunio sul lavoro occorsogli allorché, mentre tagliava untondino di ferro, veniva colpito all'occhio sinistro da un pezzo diferro riportando una gravissima lesione riscontrata pressol'ospedale di Fidenza (iperemia e lesione corneale occhiosinistro).2.- Il tribunale di Piacenza ha respinto la domanda dirisarcimento asserendo che, avendo l’INAIL riconosciuto undanno biologico permanente del 28% pari a quello accertato nelgiudizio di responsabilità civile, non vi sarebbe stato alcundanno differenziale da riconoscere al lavoratore. Il tribunale haaltresì condannato il lavoratore alla rifusione delle speseprocessuali.3.- La Corte d'appello di Bologna con la sentenza impugnata inquesta sede ha rigettato il motivo di appello proposto da E.F.[... avverso la decisione del tribunale di Piacenzarelativamente alla responsabilità del datore ed ha inveceaccolto il motivo di gravame riguardante la condanna alle speselegali e di c.t.u. “considerata la variegata e non sempreuniforme giurisprudenza in materia di responsabilità ex art.2087 c.c. e il disposto dell'articolo 92 c.p.c. quale risultante dallapronuncia della Corte costituzionale che fanno riteneresussistenti gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione trale parti delle spese giudiziali e di c.t.u. del primo e del secondogrado del giudizio”.4.- A fondamento della decisione che nega la responsabilitàdatoriale, la Corte di appello, rimandando alla giurisprudenzadi questa Corte di cassazione (in particolare Cass. n. 29909/21e precedenti nn. 28516/2019, 26495/18), ha affermato che illavoratore che agisce in giudizio per chiedere il risarcimentodovrebbe allegare la fonte da cui scaturisce l'obbligo diOscuramento disposto Numero registro generale 21936/2024Numero sezionale 3492/2025sicurezza del datore, il termine di scadenza e l'inadempiNmumeenrot doi r;a ccolta generale 26021/2025Data pubblicazione 24/09/2025ha aggiunto che la prova della responsabilità datoriale richiedel'allegazione da parte del lavoratore degli indici della nocivitàdell'ambiente da individuarsi nei concreti fattori di rischiocircostanziati in ragione delle modalità della prestazionelavorativa, sia del nesso eziologico tra la violazione degliobblighi di prevenzione ed i danni subiti; e solo se il lavoratoreabbia fornito tale prova sussiste per il datore di lavoro l'onere diprovare di aver adottato tutte le cautele necessarie ad impedireil verificarsi del danno ( viene pure indicata Cass. n. 9120/2024“che richiama la suddetta decisione della Cassazione n.29909/21”).Ciò posto la Corte d'appello ha sostenuto, sulla scorta di quantodedotto dal datore di lavoro, che il lavoratore infortunato, E.F.[.. " quel giorno nel compiere una mansione che avevaeseguito quotidianamente infinite volte nel lungo arcotemporale in cui aveva lavorato alle dipendenze di [OSCURATO:SOCIETA], conmansioni di trafiliere, nel tagliare con apposita cesoia uno deilegacci in ferro che legava una matassa di vergella (vedisuccessive riproduzioni fotografiche, DOC.7-12) veniva –inspiegabilmente - colpito da detto tondino riportavando unalesione all'occhio sinistro".5.- Detto ciò rigettava ugualmente la domanda perché “illavoratore appellante non aveva provato l'esatta dinamicadell'infortunio, cioè l'esatta modalità con cui stava effettuandodetta operazione e ciò nonostante la specifica contestazione sulpunto dell'appellata”.6.- Inoltre, sosteneva che il datore avesse fornito al lavoratorei dispositivi di protezione individuali tra cui gli occhiali protettivi;il lavoratore fosse stato formato ed affiancato nell'utilizzo deidispositivi di protezione individuale; il rischio valutato nel DVROscuramento disposto Numero registro generale 21936/2024Numero sezionale 3492/2025da cui risultava che vi era un’apposita sezione di valutaziNounmeer od dei ral ccolta generale 26021/2025Data pubblicazione 24/09/2025rischio della parte trafila e dell'addetto al reparto trafila ed in cuirisultava che tra i DPI in dotazione vi fossero gli occhiali diprotezione.7.- Secondo la Corte di appello non era invece possibile ritenerela responsabilità del datore di lavoro “assumendo che lo stessonon avesse fatto osservare le disposizioni in materia di sicurezzae non avesse vigilato sull'utilizzo dei DPI, come sembravaadombrare in maniera peraltro assolutamente generical'appellante nell'atto d'appello, dal momento che talecircostanza non era stata dedotta nell'atto introduttivo ed eraanzi incompatibile con quanto indicato nello stesso doveappunto si lamentava la mancata formazione e la mancataconsegna dei DPI e non l'omessa vigilanza”.8.- Stante quanto sopra, e considerato che trattandosi di feritaall'occhio la stessa sarebbe stata evitata dall'utilizzo degliappositi occhiali e non essendo stata provata dal lavoratorel'esatta dinamica dell'infortunio, si doveva ritenere che nonsussistesse la prova della responsabilità del datore di lavoronella causazione dell'infortunio.9.- Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione E.F.[... con un motivo di ricorso al quale ha resistito [OSCURATO:SOCIETA]con controricorso. La parte ricorrente ha depositato memoriaprima dell’udienza. Dopo la decisione il Collegio ha autorizzatoil deposito della motivazione nel termine di 60 giorni previstodalla legge.Ragioni della decisione1.- Con l'unico motivo di ricorso viene dedotta la violazione efalsa applicazione dell'art. 2087 c.c., posto che la sentenzaimpugnata nel caso di un lavoratore che aveva perso un occhio,colpito da un tondino di ferro che stava tagliando, non si eraOscuramento disposto Numero registro generale 21936/2024Numero sezionale 3492/2025Data pubblicazione 24/09/2025Suprema Corte in materia di infortuni sul lavoro quantoall’individuazione degli oneri di allegazione e prova nell'ambitodella responsabilità contrattuale del datore di lavoro ( Cass.25217/23) , delle condotte che dovevano pretendersi dal datoredi lavoro ( Cass. 29909/21, 9120/24) , del dovere di vigilanzadel datore di lavoro sull'impiego effettivo delle misure diprotezione ( Cass. nn. 37883/22, 24269/19, nonché Cass. pen.12326/24, e cass pen 17617/2023).2.- Il ricorso è fondato.Come risulta dalla ricostruzione dei fatti di causa, la Corte diappello ha rigettato il gravame perché il lavoratore nonavrebbe allegato e provato l’esatta dinamica dell’infortunio inoggetto; ed altresì perché non poteva essere valutata, ai finidella colpa datoriale, l’eventuale inosservanza dell’obbligo divigilanza sul corretto uso dei dpi (ed in particolare degli occhialidi protezione ) perché la circostanza non era stata dedotta dallavoratore nell'atto introduttivo ed era anzi incompatibile conquanto indicato nello stesso dove appunto si lamentava lamancata formazione e la mancata consegna dei dpi e nonl'omessa vigilanza.3.- Tali affermazioni ripropongono lo spinoso tema della correttasuddivisione degli oneri di allegazione e prova in materia diinfortuni e malattie professionali ed impongono una sinteticaricostruzione dello stato della questione, anche in ragione dellaconsiderazione espressa dalla Corte appello che, ai fini dellacompensazione delle spese ex art 92 c.p.c., ha evidenziatol’esistenza di una variegata e non sempre uniformegiurisprudenza in materia di responsabilità ex art. 2087 c.c.4.- Rinviando per più estese considerazioni, anche ai sensidell’art.118 disp. att. c.p.c. a Cass. n. 25217/23 indicata inOscu ramento disposto Numero registro generale 21936/2024ricorso, ai fini della corretta individuazione della premesse dellaN umero sezionale 3492/2025Numero di raccolta generale 26021/2025decisione, va in primo luogo ricordato il chiaro insegnamentoData pubblicazione 24/09/2025delle Sez. Unite n. 13533 del 30/10/2001, riguardante lagenerale materia della responsabilità contrattuale, da cui sidesume pianamente che il lavoratore che agisce per ilrisarcimento del danno, una volta richiamato il contratto dilavoro (ovvero “il titolo che costituisce la fonte” dell’obbligolegale di protezione) si può limitare “ alla mera allegazione dellacircostanza dell'inadempimento della controparte, mentre ildebitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fattoestintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenutoadempimento”.In pratica, sulla scorta di tale insegnamento, il lavoratore puòlimitarsi a descrivere il fatto dell’infortunio ed inoltre, agendoper il risarcimento del danno, a provare il nesso di causalità tral’infortunio (o la malattia) e le conseguenze dannose subite.5.- Nella stessa scia delle Sez. Unite si pone una successiva edautorevole giurisprudenza (Sez. L, Sentenza n. 9817 del14/04/2008) la quale, pronunciando nella specifica materiadella responsabilità datoriale per infortunio sul lavoro, hachiarito che: “La responsabilità ex art. 2087 cod. civ. è dicarattere contrattuale, in quanto il contenuto del contrattoindividuale di lavoro risulta integrato per legge (ai sensi dell'art.1374 cod. civ.) dalla disposizione che impone l'obbligo disicurezza e lo inserisce nel sinallagma contrattuale, sicché ilriparto degli oneri probatori nella domanda di dannodifferenziale da infortunio sul lavoro si pone negli stessi terminiche nell'art. 1218 cod. civ. sull'inadempimento delleobbligazioni. Ne consegue che il lavoratore deve allegare eprovare la esistenza dell'obbligazione lavorativa, del danno ed ilnesso causale di questo con la prestazione, mentre il datore diOscu ramento disposto Numero registro generale 21936/2024lavoro deve provare che il danno è dipeso da causa a lui nonN umero sezionale 3492/2025Numero di raccolta generale 26021/2025imputabile e cioè di avere adempiuto al suo obbligo di sicurezza,Data pubblicazione 24/09/2025apprestando tutte le misure per evitare il danno”.La stessa sentenza n. 9817/2008 precisa inoltre: “Laformulazione che si rinviene in alcune pronunce di questa Corte,secondo cui il lavoratore infortunato ha l'onere di provare il fattocostituente l'inadempimento del datore di lavoro all'obbligo disicurezza (Cass. 24 febbraio 2006 n. 4184, Cass. 11 aprile 2006n. 8386, Cass. 25 maggio 2006 n. 12445, Cass. 8 maggio 2007n. 10441, 19 luglio 2007 n. 16003) non appare conforme alprincipio enunciato dalle Sezioni Unite (e con l'applicazionecoerente che ne ha fatto questa Sezione Lavoro nei casi sopracitati), e non può pertanto essere seguita.”4. La medesima statuizione costituisce poi il cuore della piùrecente decisione con la quale questa Corte di Cassazione (n.12041 del 19/06/2020), a seguito di un’ampia e coerentedisamina, ha risolto la questione particolarmente complessa delrapporto tra pregiudizialità penale ed oneri di allegazione eprova ai fini del riconoscimento del danno differenziale ai sensidegli artt. 10 e 11 del TU 1124/65. Riconducendo la soluzionenell’ambito dell’alveo naturale della responsabilità contrattuale,secondo i principi generali prima richiamati, la Cassazione n.12041/2020 cit. ha infatti statuito che : “In tema diassicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e lemalattie professionali, la disciplina prevista dagli artt. 10 e 11del d.P.R. n. 1124 del 1965 deve essere interpretata nel sensoche l'accertamento incidentale in sede civile del fatto checostituisce reato, sia nel caso di azione proposta dal lavoratoreper la condanna del datore di lavoro al risarcimento del dannocd. differenziale, sia nel caso dell'azione di regresso propostadall'Inail, deve essere condotto secondo le regole comuni dellaOscuramento disposto Numero registro generale 21936/2024Numero sezionale 3492/2025responsabilità contrattuale, anche in ordine all'eleNummeeron dti ora ccolta generale 26021/2025Data pubblicazione 24/09/2025soggettivo della colpa ed al nesso causale fra fatto ed eventodannoso”.6.- Pertanto in base a tali autorevoli e meditati precedenti, comein ogni altro caso di responsabilità contrattuale, non spetta maial lavoratore di provare l’inadempimento ovvero la colpa deldebitore e cioè la violazione da parte del datore di regole acontenuto cautelare, tipiche o atipiche che dir si voglia.7.- Coerentemente con tale orientamento giurisprudenziale, vadiversamente calibrato il principio espresso da Cass. n.29909/21, cui si richiama più volte la Corte d’appellobolognese, secondo cui spetterebbe invece al lavoratore“l'onere di allegare e dimostrare l'esistenza del fatto materialeed anche le regole di condotta che assume essere state violate”,dovendosi ritenere adempiuti gli oneri del lavoratore con laallegazione dell’inadempimento.8.- Anche l’altra tesi, pure evidenziata dalla Corte territoriale,secondo cui il lavoratore dovrebbe provare gli “indici dellanocività dell'ambiente da individuarsi nei concreti fattori dirischio circostanziati” in ragione delle modalità della prestazionelavorativa, ed inoltre il “ nesso eziologico tra la violazione degliobblighi di prevenzione ed i danni subiti”, deve esserecorrettamente delimitata, perché quelli indicati costituiscono inrealtà elementi costitutivi della colpa del datore la cui assenza,nella responsabilità contrattuale, deve essere provata daldebitore (e non certo dal creditore).Il lavoratore infatti, come prescrive l’art. 2087 c.c. - “normaproattiva” che impone al datore di lavoro di attivarsi perprevenire gli infortuni - ha il diritto di lavorare in un ambientedi lavoro non nocivo ed è quindi il datore di lavoro a doverOscuramento disposto Numero registro generale 21936/2024Numero sezionale 3492/2025provare che l’ambiente di lavoro sia salubre e non pNruemsereo ndi trai ccolta generale 26021/2025Data pubblicazione 24/09/2025pericoli di sorta per la salute e la sicurezza di chi vi opera.Il fattore della c.d. nocività (che serve a identificare il rischio dellavoro svolto o dell’ambiente in cui viene prestato e che si poneall’origine dell’infortunio) si può invece desumeredall’inadempimento che il lavoratore deve allegare comeelemento costitutivo della domanda e dal nesso di causa cheegli deve invece provare, posto che incombe sul lavoratoredanneggiato dimostrare il nesso di causa tra attività di lavoro el’evento lesivo che ne è derivato.9.- Dalla più recente giurisprudenza in materia, risulta superataanche la tesi secondo cui il lavoratore avrebbe l’onere diallegare e provare che l’evento è stato causato dalla mancataadozione di misure di sicurezza innominate ed atipiche ( Cass.n. 25217/23, n. 25597/2021).Tale ultima tesi non può essere in effetti seguita dato che, comegià detto, il solo onere posto in capo al lavoratore creditore deldebito di sicurezza è di allegare l’inadempimento e di provare ilfatto e le conseguenze dannose, non provare le regole violate.L’orientamento restrittivo, cui ha fatto riferimento la stessasentenza gravata, risulta inoltre espressione della superataconcezione della sicurezza sul lavoro intesa come “complesso dimisure tecnologiche” secondo la risalente impostazione del dprn. 547/55, ispirata dal criterio del contenimento del rischioconcezione attuale, delineata dal t.u. 81/2008, l’obbligazione disicurezza va commisurata, alla stregua del criterio prioritariodell’eliminazione del rischio di matrice comunitaria, anche inbase a misure di natura organizzativa, procedimentali epartecipative, individuate e delineate con la valutazione delrischio; con la quale il datore di lavoro deve assolvereOscuramento disposto Numero registro generale 21936/2024Numero sezionale 3492/2025preliminarmente, appunto, all’obbligo di valutare tutti Ni urmiesrco hdi ir,a ccolta generale 26021/2025Data pubblicazione 24/09/2025tipici e atipici che essi siano approntando le corrispondentimisure protettive, anche in base alla migliore scienza edesperienza.10.- In conclusione, alla luce di tale ricognizione, deve essereribadito che il lavoratore che agisce per il risarcimento del dannoha soltanto l’onere di provare che il fatto sia avvenuto pereffetto del lavoro prestato e le conseguenze che ne sonoderivate, allegando l’inadempimento datoriale e senza l’onere diprovarlo.11.- Pertanto, venendo ora al caso di specie, allorchè illavoratore E.F. ha affermato e provato, fin dal ricorsointroduttivo, che le lesioni personali subite erano state(pacificamente) cagionate da un pezzo di ferro che si eraconficcato nel suo occhio sinistro nel corso della mansione ditaglio di un tondino di ferro con le forbici, la stessa allegazionenell’identificare la causa del fatto è servita al tempo stesso, adindividuare sul piano sostanziale il fattore di rischio presentenell’ambito del lavoro svolto; ed ha soddisfatto, altresì, l’oneredi allegazione e di specificazione degli elementi costitutivi delladomanda svolta posti a livello processuale a carico dellavoratore (come di un qualsiasi danneggiato che agisce ingiudizio per il risarcimento del danno).12.- Una volta provata la dinamica del fatto concreto, allegatacon la domanda introduttiva, nasceva quindi l’obbligo del datoredi lavoro di provare di aver adempiuto a tutte le prescrizioni disicurezza ovviamente nella ampiezza che deriva dalladeclinazione che lo stesso obbligo legale di sicurezza assumeoggi nel nostro ordinamento in base a tutte le misure e cautelecostituenti il sistema protettivo della sicurezza (art.18 del d.lgs.Oscuramento disposto Numero registro generale 21936/2024Numero sezionale 3492/2025n.81/2008, c.d. T.U. per la sicurezza), oltre che in baseN uamlel’rao drit r.a ccolta generale 26021/2025Data pubblicazione 24/09/20252087 c.c.13.- L’oggetto sostanziale dell’onere della prova a carico deldatore attiene, come già detto, al rispetto di tutte le prescrizionispecificamente dettate dalla legge, oltre che a quelle suggeritedalla esperienza, dall’evoluzione tecnica e dalla specificità delcaso concreto. Si tratta anzitutto della valutazione dei rischi,dell’organizzazione dell’apparato di sicurezza, dell’informazione,della formazione e dell’addestramento dei lavoratori,dell’adozione di tutte le misure prescritte e della vigilanza sulrispetto di tali misure, per come partitamente delineate nelcitato Tu n. 81/2008.14.- In particolare, quanto all’ampiezza della diligenza richiestaal datore di lavoro, merita di essere ricordato come questa Cortedi Cassazione abbia chiarito puntualmente che il datore di lavororimanga responsabile non soltanto in caso di violazione di regoledi esperienza o di regole tecniche già conosciute e preesistenti,ma anche, in relazione alle circostanze del caso concreto, per laomessa predisposizione di tutte le altre misure e cautele idoneea preservare l'integrità psico-fisica del lavoratore, inclusa lamancata adozione di direttive inibitorie nei confronti dellavoratore medesimo (Cass. n. 15112/2020) o per la mancatavigilanza sull’uso degli stessi dispositivi di protezione (Cass. n.25597/2021).15.- Inoltre, va precisato come la comune interpretazionegiurisprudenziale nega comunque, recisamente, che si possamai parlare di responsabilità obiettiva come regola diimputazione della responsabilità (fondata sul mero riscontro deldanno quale evento legato con nesso di causalitàall'espletamento della prestazione lavorativa), ammettendo ildatore di lavoro alla prova decisiva della mancanza della propriaOscu ramento disposto Numero registro generale 21936/2024colpa. Ai sensi dell'art. 1218 c.c. perciò è dato al debitore — eN umero sezionale 3492/2025Numero di raccolta generale 26021/2025quindi nel rapporto di lavoro al datore — di provare cheData pubblicazione 24/09/2025l'inadempimento derivi da causa a lui non imputabile.16.- Tanto premesso la sentenza di appello non rispetta leregole sopra richiamate posto che, pur dinanzi ad una prova deifatti precisa, circostanziata e persino incontestata, ha rigettatola domanda del lavoratore sostenendo che non avesse allegatoe provato l’esatta dinamica del sinistro che risulta inveceampiamente acquisita in giudizio anche per le ammissioni dellostesso convenuto E.F " quel giorno nel compiere unamansione che aveva eseguito quotidianamente infinite volte nellungo arco temporale in cui aveva lavorato alle dipendenze diUnifer, con mansioni di trafiliere, nel tagliare con apposita cesoiauno dei legacci in ferro che legava una matassa di vergella (vedisuccessive riproduzioni fotografiche, DOC.7-12) veniva –inspiegabilmente - colpito da detto tondino riportavano unalesione all'occhio sinistro").18.- Inoltre la Corte territoriale ha parimenti errato laddove haaffermato che la violazione dell’obbligo di vigilanza dovesseessere dedotta e provata dal lavoratore, rientrando invece negliobblighi posti a carico del datore di lavoro.Occorreva quindi valutare la condotta tenuta dalla datrice dilavoro per evitare l’evento anche sotto il profilo della violazionedell’obbligo di vigilanza, rientrando tale deduzione certamentenell’ambito della pretesa azionata che ricomprende tutto ciò cheè comunque relativo, strumentale o accessorio alla prestazionededotta in giudizio come derivante da uno specifico contratto enon comportante un mutamento della domanda (Cfr. Cass.,10901/2024); il rispetto degli obblighi imposti dall’art. 2087cod.civ. — ancorchè si discuta di danni differenziali (v. Cass.n. 12041 del 19/06/2020)- imponeva a [OSCURATO:PERSONA] di allegareOscu ramento disposto Numero registro generale 21936/2024e provare di aver rispettato le cautele imposte dalla leggeN umero sezionale 3492/2025Numero di raccolta generale 26021/2025(valutazione dei rischi, apprestamento dei mezzi, informazione,Data pubblicazione 24/09/2025vigilanza, ecc.) ovvero quelle suggerite dalla tecnica odall'esperienza alla luce della concreta situazione di fatto (exart.2087 c.c) ed, a maggiore ragione, quando l’esecuzione delcontratto di lavoro sottopone il lavoratore ad un particolarepericolo insito nella specifica mansione, com’è quella di tagliareun tondino di ferro con le forbici.19.- In particolare, per quanto attiene l’obbligo di vigilanza,secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (Cass. n.25597 del 21/09/2021), “il datore di lavoro è sempreresponsabile dell'infortunio occorso al dipendente, sia quandoometta di adottare le misure protettive, comprese quelleesigibili in relazione al rischio derivante dalla condotta colposadel dipendente medesimo, sia quando, pur avendole adottate,non vigili affinché queste siano di fatto rispettate; ne consegueche, in tutte le ipotesi in cui vi sia inadempimento datorialerispetto all'adozione di cautele, tipiche o atipiche,concretamente individuabili, nonché esigibili "ex ante" ed idoneead impedire il verificarsi dell'evento dannoso, la condottacolposa del prestatore non può avere alcun effetto esimente eneppure può rilevare ai fini del concorso di colpa.Lo stesso principio si desume da Cass. n. 20533/2015, la qualeevidenzia che “l'obbligo datoriale di proteggere l'incolumità deldipendente, nonostante l'imprudenza e la negligenza dellostesso, comprende anche la vigilanza circa l'effettivo rispettodelle misure di protezione predisposte”.Inoltre secondo Cass. n. 4980/2023 “ il datore di lavoro èresponsabile anche dei danni ascrivibili a negligenza oimprudenza dei lavoratori o alla violazione, da parte degli stessi,di norme antinfortunistiche o di direttive, potendo ravvisarsi unOscuramento disposto Numero registro generale 21936/2024Numero sezionale 3492/2025concorso colposo della vittima nel solo caso in cui la stessNau maebrob dii ara ccolta generale 26021/2025Data pubblicazione 24/09/2025posto in essere un contegno abnorme, inopinabile edesorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttivericevute, così da porsi come causa esclusiva dell'evento e crearecondizioni di rischio estranee alle normali modalità del lavoro dasvolgere”.Pertanto, come afferma Cass. n. 3763/2021, il cd. rischioelettivo, che comporta la responsabilità esclusiva del lavoratore,sussiste soltanto ove questi abbia posto in essere un contegnoabnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimentolavorativo ed alle direttive ricevute, sulla base di una sceltaarbitraria volta a creare e ad affrontare, volutamente, perragioni o impulsi personali, una situazione diversa da quellainerente l'attività lavorativa, creando condizioni di rischioestranee alle normali modalità del lavoro da svolgere eponendosi, in tal modo, come causa esclusiva dell'eventodannoso.20.- Per tutte le ragioni fin qui esposte, il ricorso deve essereaccolto; la sentenza impugnata va cassata in relazione al ricorsoaccolto con rimessione al giudice di rinvio indicato in dispositivoil quale adeguandosi ai principi sopra richiamati dovrà procedereal riesame della controversia e provvedere altresì sulle spesedel giudizio di cassazione. Non sussistono i presupposti previstidalla legge per il raddoppio del c.u. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso principale, cassa la sentenzaimpugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia la causa allaCorte d'appello di Bologna, in diversa composizione, anche perle spese del giudizio di cassazione.Oscuramento disposto Numero registro generale 21936/2024Numero sezionale 3492/2025Ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e succ. mod., Niunm ecroa dsi ora ccolta generale 26021/2025Data pubblicazione 24/09/2025di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificatividel ricorrente.Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale del 9.7.2025La Presidentedott.ssa Adriana DoronzoOscuramento disposto Numero registro generale 21936/2024Numero sezionale 3492/2025Numero di raccolta generale 26021/2025Data pubblicazione 24/09/2025
Sentenza Cassazione n. 26021/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris