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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 settembre 2025

Cassazione n. 36087/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/11/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 12353 /2025 - Udienza del 24 settembre 2025 - [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna che ha confermato la condanna del ricorrente per il reato di cui agli artt. 56, 624, 625 n. 2 e 4 cod. pen.

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso - che lamenta vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. - è inammissibile dal momento che viene in gioco il principio a lume del quale vanno ritenuti inammissibili i motivi di ricorso per cassazione non solo quando essi risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì allorché difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (principio ribadito da Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823).

Il ricorso si appalesa difatti aspecifico rispetto all'intero impianto motivazionale del provvedimento impugnato, in quanto non "dialoga" criticamente con la ratio della decisione avversata, resa con motivazione coerente e non meramente apparente, affidando le proprie censure ad argomentazioni generiche.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24 settembre 2025 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] / -e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/11/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 12353 /2025 - Udienza del 24 settembre 2025 - [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna che ha confermato la condanna del ricorrente per il reato di cui agli artt. 56, 624, 625 n. 2 e 4 cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso - che lamenta vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. - è inammissibile dal momento che viene in gioco il principio a lume del quale vanno ritenuti inammissibili i motivi di ricorso per cassazione non solo quando essi risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì allorché difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (principio ribadito da Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823). Il ricorso si appalesa difatti aspecifico rispetto all'intero impianto motivazionale del provvedimento impugnato, in quanto non "dialoga" criticamente con la ratio della decisione avversata, resa con motivazione coerente e non meramente apparente, affidando le proprie censure ad argomentazioni generiche. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 settembre 2025 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] / -e
Sentenza Cassazione n. 36087/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris