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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 21436/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] spa, quale mandataria di [OSCURATO:SOCIETA]. avverso il decreto del Tribunale di Napoli del 16 giugno 2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Napoli ha rigettato l'istanza con la quale [OSCURATO:SOCIETA]. ha chiesto, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1, comma 199, della legge 228 del 2012, 52 e 58 d.lgs. n. 159 del 2011, l'ammissione del credito ipotecario dalla stessa vantato nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., società il cui patrimonio, compreso il bene dato in garanzia a sostegno del credito erogato dalla istante, risulta ablato in forza di una confisca di prevenzione attratta alla disciplina previgente al citato d.lgs. n. 159 del 2011, divenuta esecutiva il 5 settembre del 2019.

2. Il Tribunale ha confermato la mancata ammissione del credito vantato dalla società istante per un verso in ragione della ritenuta tardività della relativa istanza, considerato il combinato disposto di cui agli artt. 199, comma 1, e 205 della citata legge n. 228/2012; per altro verso, a motivo della rimarcata infondatezza della richiesta di rimessione in termini al contempo articolata dalla difesa della istante ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen.

Sotto quest'ultimo versante, con il provvedimento gravato il Tribunale ha messo in evidenza che della confisca definitiva era stata data comunicazione ai soggetti interessati nelle forme di cui all'art. 206 della legge n. 228/2012 (tramite pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata); e che la società istante, usando l'ordinaria diligenza, sarebbe stata in grado comunque di conoscere ifi—tempe il dato della definitività della confisca in tempo utile per il tempestivo deposito della domanda di insinua (in particolare per aver preso parte ai giudizi civili, esecutivi e fallimentari, promossi ai danni della società proprietaria del bene ipotecato e di uno dei garanti).

2. Interpone ricorso per cassazione [OSCURATO:SOCIETA], quale mandataria di [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., tramite il difensore munito di procura speciale deducendo tre diverse violazioni di legge.

In particolare, lamenta: - violazione dell'art. 666 cod. proc. pen. perchè la decisione impugnata è stata assunta con decreto e non con ordinanza con conseguenti ricadute sul portato della relativa motivazione che deve sostenere il relativo provvedimento e sulle prospettive di ricorso in sede di legittimità per la società ricorrente; - motivazione solo apparente quanto alla denegata restituzione in termini, avendo la difesa della ricorrente dato dimostrazione di non aver avuto conoscenza della confisca prima della acquisizione della visura allegata alla istanza (risalente al 7 novembre 2020) perché rimasta del tutto estranea al procedimento di prevenzione e perché il dato non emergeva dalle procedure di matrice civilistica alle quali la ricorrente aveva preso parte nel tentativo di recuperare l'insoluto, con conseguente apoditticità dell'affermazione, resa dal Tribunale, in forza della quale, usando l'ordinaria diligenza, la creditrice avrebbe avuto conoscenza della confisca definitiva in termini tali da azionare tempestivamente la propria pretesa;- motivazione solo apparente, per le medesime ragioni, avuto riguardo alla ritenuta tardività della domanda per l'intervenuto decorso del termine di decadenza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso non merita l'accoglimento per le ragioni precisate di seguito.

2. Il primo motivo è manifestamente infondato.

Il provvedimento impugnato, reso dopo aver favorito il pieno contraddittorio con la società istante, appare argomentato in linea con le indicazioni normative che ne tipizzano il portato.

La forma nominale ascritta allo stesso (decreto in luogo di ordinanza) non risulta foriera, dunque, di alcuna lesione utilmente prospettabile quanto alle prerogative difensive della odierna parte ricorrente, anche in relazione alle prospettive di impugnazione in sede di legittimità.

3. Gli ulteriori motivi di ricorso meritano uno scrutinio unitario, atteso che il ricorso e, per il vero, anche il provvedimento impugnato, risultano connotati da una erronea commistione di temi affini ma distinti.

Segnatamente, risultano confusi e sovrapposti il piano della conoscenza effettiva del provvedimento di confisca, funzionale alla decorrenza del termine utile alla tempestiva proposizione della domanda di insinua previsto dal disposto degli artt. 199, comma 1, e 205 della citata legge n. 228/2012; e quello inerente alla richiesta ex art. 175 cod. proc. pen. di restituzione in termine, nel caso formulata al fine di poter esercitare il relativo diritto.

Quest'ultimo profilo presuppone a monte la conoscenza del provvedimento da impugnare: si pone, dunque, in termini di antinomia logica con una prospettazione difensiva che si fondi su una asserita mai intervenuta consapevolezza della confisca in capo al debitore istante che intenda avvalersi del relativo strumento processuale.

4. Sul tema è in termini inequivoco l'argomentare tracciato dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 39608 del 22/2/2018, [OSCURATO:SOCIETA], Rv. 273660) con il quale è stato innanzitutto precisato che "..l'art.175, comma 1, cod. proc. pen. si riferisce a termini comunque già decorsi, che le parti non hanno potuto osservare, per caso fortuito o forza maggiore e presuppone, perciò, che il termine per la presentazione della domanda sia riferibile ad un momento iniziale del quale le parti siano state poste in grado di avere conoscenza (almeno formale).

Si tratta, cioè, di una disposizione concepita per trovare applicazione in casi residuali, quale meccanismo di ultima garanzia dell'effettività della tutela, facendo salva la possibilità della parte di essere restituita nel termine stabilito a pena di decadenza, se prova di non averlo potuto osservare per causa a lui non imputabile".

In questa ottica, con il citato arresto, le Sezioni unite, dopo aver rimarcato che il termine di decadenza previsto dal richiamato comma 199 dell'art. 1 della legge n. 228/2012 ( sei mesi dalla entrata in vigore della citata legge o ai sensi del successivo comma 205, dalla data della confisca definitiva se intervenuta successivamente) decorre "...indipendentemente dalle comunicazioni di cui al successivo comma 206", hanno altresì messo in evidenza che "la decorrenza di tale termine deve comunque essere ritenuta ancorata all'effettiva conoscenza, da parte del terzo, del procedimento di prevenzione in cui è stata disposta la confisca o del provvedimento definitivo di confisca.

Conoscenza che deve ritenersi che il legislatore... abbia semplicemente presunto, almeno nell'impianto originario della normativa in esame, dandola come normalmente esistente, avuto riguardo alle categorie di soggetti nei cui confronti la stessa era indirizzata..." Se, dunque, il "centro attorno al quale ruota la questione della tutela dei terzi creditori è l'effettività della conoscenza, deve affermarsi - quanto alla specifica questione sottoposta a queste Sezioni Unite - che, a vincere la presunzione semplice che deve darsi per presupposta dalla disciplina in esame, è sufficiente, ma necessario, che con la domanda di ammissione del credito presentata dopo la scadenza del termine del comma 199 il creditore ipotecario deduca la mancata conoscenza del procedimento di prevenzione e del provvedimento definitivo di confisca.

Spetterà quindi al giudice del merito la verifica, sulla base degli atti e delle ulteriori informazioni acquisibili, della fondatezza di tali prospettazioni".

A tal fine, si è ulteriormente messo in luce che non è "... sufficiente la mera deduzione della mancata ricezione delle comunicazioni di cui al comma 206, perché tali comunicazioni hanno una funzione esclusivamente notiziale e agevolatrice", così chiarendo, dunque, che la detta comunicazione, se mancante, non legittima la richiesta svincolata dal termine di legge (nel caso 180 giorni dalla definitività della confisca); se intervenuta non muta i termini della presunzione di conoscenza, che resta comunque semplice e che dunque il creditore istante può vincere offrendo una prova contraria.

Solo nel caso in cui, continua il citato arresto delle Sezioni unite, "il terzo creditore non possa prospettare in sede di domanda di ammissione la mancata conoscenza del procedimento di prevenzione o dell'esistenza di un provvedimento definitivo di confisca, lo stesso potrà, invece, comunque accedere alla rimessione in termini, ai sensi dell'art. 175 c.p.p., comma 1, se prova che, nonostante le informazioni in suo possesso, non ha potuto proporre domanda tempestiva per causa a lui non imputabile.

Nozione questa in cui non rientra l'omessa o tardiva comunicazione di cui al comma 206 della L. n. 228 del 2012, art. 1, perché l'adempimento comunicativo che la disciplina transitoria pone in capo all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata si qualifica come mera pubblicità notizia dettata da una disposizione di carattere organizzativo volta ad agevolare l'obbligo del creditore L.n. 228 del 2017, ex art. 1, comma 199.

Ma in cui potrà eventualmente rientrare l'ipotesi in cui, nonostante la conoscenza del procedimento, il terzo interessato non è venuto a conoscenza dell'esito dello stesso e non ha comunque conosciuto del provvedimento definitivo di confisca per ragione non imputabile a suo difetto di diligenza".

5. Ciò precisato, va evidenziato che nel caso l'odierna ricorrente ha sempre sostenuto di non avere avuto conoscenza effettiva del procedimento di prevenzione e della confisca definitiva che ne è conseguita.

Ha, dunque, rivendicato la restituzione in termini per l'utile proposizione della domanda di insinuazione in termini di immediata contraddizione logica quanto al presupposto che ne legittimava l'attivazione, atteso che solo la conoscenza del procedimento e del provvedimento che lo ha definito poteva giustificare l'istanza di restituzione: laddove ci si muova nella prospettiva della mancata conoscenza del procedimento di prevenzione e del provvedimento, il compito difensivo è infatti di tutt'altro respiro, atteso che, per quanto sopra evidenziato, l'istante si può limitare a dedurre e a provare tale presupposto, dimostrando anche il momento in cui tale conoscenza è effettivamente maturata, mentre il giudice sal-à tenuto a verificare la correttezza di tali deduzioni nell'ottica del giudizio legato alla tempestività della domanda, rimanendo in coerenza eccentrica ogni valutazione correlata alla previsione di cui al citato art. 175 cod. proc. pen.

Ne consegue che, ad avviso della Corte, l'istanza della odierna ricorrente risultava in radice affetta da una immediata distonia logica prospettica: addurre di non avere mai avuto conoscenza del procedimento e del provvedimento a sostegno della affermata tempestività della istanza e rivendicare, al contempo, la restituzione in termini ai sensi dell'evocato disposto di cui all'art. 175 cod. proc. pen. dava corpo ad un cortocircuito logico che avrebbe dovuto minare in radice il possibile accoglimento della relativa pretesa.

Delle due l'una: o non si è avuta mai conoscenza effettiva della confisca definitiva, ed allora è inconferente lo strumento della restituzione in termini; o questa conoscenza la si dà per acquisita, nell'ottica dell'art 175 cod. proc. pen., ma tanto a sua volta presuppone l'intervenuta perenzione del termine utile alla proposizione della domanda di insinua, così da smentire implicitamente il primo versante della richiesta.

6. In ogni caso, la congiunta lettura dei dati riferiti dal ricorso e dal provvedimento impugnato consente di evidenziare che la relativa istanza non meritava comunque l'accoglimento, a prescindere dalle argomentazioni spese dai giudici del merito a sostegno di una siffatta conclusione.

6.1. Il Tribunale, sempre alla luce della già rilevata confusione dei due piani di verifica oggetto dell'odierna regiudicanda, nel valutare la tempestività della domanda, che ha ritenuto tardiva, ( apparentemente) non ha affrontato le ragioni addotte dalla ricorrente nel sostenere di non essere stata in grado di conoscere la definitività della confisca, limitandosi, erroneamente, a prendere atto della presunzione di legge inerente la conoscenza in questione, ribadita dalla avvenuta comunicazione resa ai sensi del citato comma 206.

A ben vedere, le relative indicazioni difensive, piuttosto, sono state esaminate e deprivate di rilievo scrutinando l'alternativa (ma come detto logicamente incompatibile) richiesta di restituzione ex art. 175 cod. proc. pen., rigettata con argomentazioni, piuttosto sintetiche, che attengono al diverso profilo della prova della conoscenza effettiva del procedimento e della confisca: in particolare, ad avviso dei giudici del merito, la ricorrente, usando l'ordinaria diligenza, avrebbe dovuto conoscere del procedimento di prevenzione e della confisca per aver preso parte, per quel che qui immediatamente interessa, al fallimento della società (le cui quote e il relativo patrimonio sono state) sottoposta a confisca.

6.2. Se le prime considerazioni (inerenti alla presunzione di conoscenza) sono di certo tutt'altro che dirimenti quanto alla verifica della tempestività della domanda di insinua, quelle successive, recuperate nella medesima ottica, assumono invece un portato decisivo, per come integrate dalle stesse indicazioni in fatto ricavabili dal ricorso.

Emerge, infatti, che la procedura fallimentare riguardante la società confiscata, alla quale pacificamente prese parte insinuandosi al passivo anche la società istante, è stata chiusa per mancanza di attivo (nel gennaio 2020) successivamente alla definitività della confisca (risalente al 5 settembre del 2019).

Dovendosi ritenere per forza di cose che nel patrimonio della società fallita vi fosse quantomeno il bene, ora sottoposto a confisca, oggetto della iscrizione ipotecaria resa a garanzia del credito azionato ora dalla odierna ricorrente, ne consegue, sul piano della necessaria conseguenzialità logica, che la definizione della relativa procedura concorsuale ( per mancanza di attivo) deve aver trovato causalità giuridica nella ipotesi di chiusura oggi tipizzata dall'art. 64, comma 7, del codice antimafia (che, per l'appunto, impone una chiusura anticipata del fallimento laddove la confisca abbia ad oggetto l'intero attivo della massa fallimentare).

6.3. Da qui la possibilità di dare concretezza alla affermazione, estramemente sincopata, sul punto resa dal Tribunale in ordine alla conoscenza effettiva che la società istante non poteva che avere, quantomeno alla data di chiusura del fallimento, del momento di intervenuta definitività della confisca ( una volta acquisito il dato inerente la chiusura del fallimento); e, ancora, la conferma della tardività della istanza di ammissione (atteso nel gennaio 2020 il creditore era ancora in tempo per formulare tempestivamente la domanda di insinuazione), con conseguente definitiva inconferenza della richiesta ex art. 175 cod. proc. pen. ( peraltro mai prospettata adducendo le ragioni per le quali, pur a fronte della dimostrata conoscenza effettiva del momento di decorrenza del termine utile alla proposizione della istanza di ammissione, non era stato possibile esercitare il proprio diritto nel rispetto delle indicazioni previste dagli artt. 199 e 205 d.lgs. n. 159 del 2011).

7. Alla reiezione del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] spa, quale mandataria di [OSCURATO:SOCIETA]. avverso il decreto del Tribunale di Napoli del 16 giugno 2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Napoli ha rigettato l'istanza con la quale [OSCURATO:SOCIETA]. ha chiesto, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1, comma 199, della legge 228 del 2012, 52 e 58 d.lgs. n. 159 del 2011, l'ammissione del credito ipotecario dalla stessa vantato nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., società il cui patrimonio, compreso il bene dato in garanzia a sostegno del credito erogato dalla istante, risulta ablato in forza di una confisca di prevenzione attratta alla disciplina previgente al citato d.lgs. n. 159 del 2011, divenuta esecutiva il 5 settembre del 2019. 2. Il Tribunale ha confermato la mancata ammissione del credito vantato dalla società istante per un verso in ragione della ritenuta tardività della relativa istanza, considerato il combinato disposto di cui agli artt. 199, comma 1, e 205 della citata legge n. 228/2012; per altro verso, a motivo della rimarcata infondatezza della richiesta di rimessione in termini al contempo articolata dalla difesa della istante ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen. Sotto quest'ultimo versante, con il provvedimento gravato il Tribunale ha messo in evidenza che della confisca definitiva era stata data comunicazione ai soggetti interessati nelle forme di cui all'art. 206 della legge n. 228/2012 (tramite pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata); e che la società istante, usando l'ordinaria diligenza, sarebbe stata in grado comunque di conoscere ifi—tempe il dato della definitività della confisca in tempo utile per il tempestivo deposito della domanda di insinua (in particolare per aver preso parte ai giudizi civili, esecutivi e fallimentari, promossi ai danni della società proprietaria del bene ipotecato e di uno dei garanti). 2. Interpone ricorso per cassazione [OSCURATO:SOCIETA], quale mandataria di [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., tramite il difensore munito di procura speciale deducendo tre diverse violazioni di legge. In particolare, lamenta: - violazione dell'art. 666 cod. proc. pen. perchè la decisione impugnata è stata assunta con decreto e non con ordinanza con conseguenti ricadute sul portato della relativa motivazione che deve sostenere il relativo provvedimento e sulle prospettive di ricorso in sede di legittimità per la società ricorrente; - motivazione solo apparente quanto alla denegata restituzione in termini, avendo la difesa della ricorrente dato dimostrazione di non aver avuto conoscenza della confisca prima della acquisizione della visura allegata alla istanza (risalente al 7 novembre 2020) perché rimasta del tutto estranea al procedimento di prevenzione e perché il dato non emergeva dalle procedure di matrice civilistica alle quali la ricorrente aveva preso parte nel tentativo di recuperare l'insoluto, con conseguente apoditticità dell'affermazione, resa dal Tribunale, in forza della quale, usando l'ordinaria diligenza, la creditrice avrebbe avuto conoscenza della confisca definitiva in termini tali da azionare tempestivamente la propria pretesa;- motivazione solo apparente, per le medesime ragioni, avuto riguardo alla ritenuta tardività della domanda per l'intervenuto decorso del termine di decadenza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non merita l'accoglimento per le ragioni precisate di seguito. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. Il provvedimento impugnato, reso dopo aver favorito il pieno contraddittorio con la società istante, appare argomentato in linea con le indicazioni normative che ne tipizzano il portato. La forma nominale ascritta allo stesso (decreto in luogo di ordinanza) non risulta foriera, dunque, di alcuna lesione utilmente prospettabile quanto alle prerogative difensive della odierna parte ricorrente, anche in relazione alle prospettive di impugnazione in sede di legittimità. 3. Gli ulteriori motivi di ricorso meritano uno scrutinio unitario, atteso che il ricorso e, per il vero, anche il provvedimento impugnato, risultano connotati da una erronea commistione di temi affini ma distinti. Segnatamente, risultano confusi e sovrapposti il piano della conoscenza effettiva del provvedimento di confisca, funzionale alla decorrenza del termine utile alla tempestiva proposizione della domanda di insinua previsto dal disposto degli artt. 199, comma 1, e 205 della citata legge n. 228/2012; e quello inerente alla richiesta ex art. 175 cod. proc. pen. di restituzione in termine, nel caso formulata al fine di poter esercitare il relativo diritto. Quest'ultimo profilo presuppone a monte la conoscenza del provvedimento da impugnare: si pone, dunque, in termini di antinomia logica con una prospettazione difensiva che si fondi su una asserita mai intervenuta consapevolezza della confisca in capo al debitore istante che intenda avvalersi del relativo strumento processuale. 4. Sul tema è in termini inequivoco l'argomentare tracciato dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 39608 del 22/2/2018, [OSCURATO:SOCIETA], Rv. 273660) con il quale è stato innanzitutto precisato che "..l'art.175, comma 1, cod. proc. pen. si riferisce a termini comunque già decorsi, che le parti non hanno potuto osservare, per caso fortuito o forza maggiore e presuppone, perciò, che il termine per la presentazione della domanda sia riferibile ad un momento iniziale del quale le parti siano state poste in grado di avere conoscenza (almeno formale). Si tratta, cioè, di una disposizione concepita per trovare applicazione in casi residuali, quale meccanismo di ultima garanzia dell'effettività della tutela, facendo salva la possibilità della parte di essere restituita nel termine stabilito a pena di decadenza, se prova di non averlo potuto osservare per causa a lui non imputabile". In questa ottica, con il citato arresto, le Sezioni unite, dopo aver rimarcato che il termine di decadenza previsto dal richiamato comma 199 dell'art. 1 della legge n. 228/2012 ( sei mesi dalla entrata in vigore della citata legge o ai sensi del successivo comma 205, dalla data della confisca definitiva se intervenuta successivamente) decorre "...indipendentemente dalle comunicazioni di cui al successivo comma 206", hanno altresì messo in evidenza che "la decorrenza di tale termine deve comunque essere ritenuta ancorata all'effettiva conoscenza, da parte del terzo, del procedimento di prevenzione in cui è stata disposta la confisca o del provvedimento definitivo di confisca. Conoscenza che deve ritenersi che il legislatore... abbia semplicemente presunto, almeno nell'impianto originario della normativa in esame, dandola come normalmente esistente, avuto riguardo alle categorie di soggetti nei cui confronti la stessa era indirizzata..." Se, dunque, il "centro attorno al quale ruota la questione della tutela dei terzi creditori è l'effettività della conoscenza, deve affermarsi - quanto alla specifica questione sottoposta a queste Sezioni Unite - che, a vincere la presunzione semplice che deve darsi per presupposta dalla disciplina in esame, è sufficiente, ma necessario, che con la domanda di ammissione del credito presentata dopo la scadenza del termine del comma 199 il creditore ipotecario deduca la mancata conoscenza del procedimento di prevenzione e del provvedimento definitivo di confisca. Spetterà quindi al giudice del merito la verifica, sulla base degli atti e delle ulteriori informazioni acquisibili, della fondatezza di tali prospettazioni". A tal fine, si è ulteriormente messo in luce che non è "... sufficiente la mera deduzione della mancata ricezione delle comunicazioni di cui al comma 206, perché tali comunicazioni hanno una funzione esclusivamente notiziale e agevolatrice", così chiarendo, dunque, che la detta comunicazione, se mancante, non legittima la richiesta svincolata dal termine di legge (nel caso 180 giorni dalla definitività della confisca); se intervenuta non muta i termini della presunzione di conoscenza, che resta comunque semplice e che dunque il creditore istante può vincere offrendo una prova contraria. Solo nel caso in cui, continua il citato arresto delle Sezioni unite, "il terzo creditore non possa prospettare in sede di domanda di ammissione la mancata conoscenza del procedimento di prevenzione o dell'esistenza di un provvedimento definitivo di confisca, lo stesso potrà, invece, comunque accedere alla rimessione in termini, ai sensi dell'art. 175 c.p.p., comma 1, se prova che, nonostante le informazioni in suo possesso, non ha potuto proporre domanda tempestiva per causa a lui non imputabile. Nozione questa in cui non rientra l'omessa o tardiva comunicazione di cui al comma 206 della L. n. 228 del 2012, art. 1, perché l'adempimento comunicativo che la disciplina transitoria pone in capo all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata si qualifica come mera pubblicità notizia dettata da una disposizione di carattere organizzativo volta ad agevolare l'obbligo del creditore L.n. 228 del 2017, ex art. 1, comma 199. Ma in cui potrà eventualmente rientrare l'ipotesi in cui, nonostante la conoscenza del procedimento, il terzo interessato non è venuto a conoscenza dell'esito dello stesso e non ha comunque conosciuto del provvedimento definitivo di confisca per ragione non imputabile a suo difetto di diligenza". 5. Ciò precisato, va evidenziato che nel caso l'odierna ricorrente ha sempre sostenuto di non avere avuto conoscenza effettiva del procedimento di prevenzione e della confisca definitiva che ne è conseguita. Ha, dunque, rivendicato la restituzione in termini per l'utile proposizione della domanda di insinuazione in termini di immediata contraddizione logica quanto al presupposto che ne legittimava l'attivazione, atteso che solo la conoscenza del procedimento e del provvedimento che lo ha definito poteva giustificare l'istanza di restituzione: laddove ci si muova nella prospettiva della mancata conoscenza del procedimento di prevenzione e del provvedimento, il compito difensivo è infatti di tutt'altro respiro, atteso che, per quanto sopra evidenziato, l'istante si può limitare a dedurre e a provare tale presupposto, dimostrando anche il momento in cui tale conoscenza è effettivamente maturata, mentre il giudice sal-à tenuto a verificare la correttezza di tali deduzioni nell'ottica del giudizio legato alla tempestività della domanda, rimanendo in coerenza eccentrica ogni valutazione correlata alla previsione di cui al citato art. 175 cod. proc. pen. Ne consegue che, ad avviso della Corte, l'istanza della odierna ricorrente risultava in radice affetta da una immediata distonia logica prospettica: addurre di non avere mai avuto conoscenza del procedimento e del provvedimento a sostegno della affermata tempestività della istanza e rivendicare, al contempo, la restituzione in termini ai sensi dell'evocato disposto di cui all'art. 175 cod. proc. pen. dava corpo ad un cortocircuito logico che avrebbe dovuto minare in radice il possibile accoglimento della relativa pretesa. Delle due l'una: o non si è avuta mai conoscenza effettiva della confisca definitiva, ed allora è inconferente lo strumento della restituzione in termini; o questa conoscenza la si dà per acquisita, nell'ottica dell'art 175 cod. proc. pen., ma tanto a sua volta presuppone l'intervenuta perenzione del termine utile alla proposizione della domanda di insinua, così da smentire implicitamente il primo versante della richiesta. 6. In ogni caso, la congiunta lettura dei dati riferiti dal ricorso e dal provvedimento impugnato consente di evidenziare che la relativa istanza non meritava comunque l'accoglimento, a prescindere dalle argomentazioni spese dai giudici del merito a sostegno di una siffatta conclusione. 6.1. Il Tribunale, sempre alla luce della già rilevata confusione dei due piani di verifica oggetto dell'odierna regiudicanda, nel valutare la tempestività della domanda, che ha ritenuto tardiva, ( apparentemente) non ha affrontato le ragioni addotte dalla ricorrente nel sostenere di non essere stata in grado di conoscere la definitività della confisca, limitandosi, erroneamente, a prendere atto della presunzione di legge inerente la conoscenza in questione, ribadita dalla avvenuta comunicazione resa ai sensi del citato comma 206. A ben vedere, le relative indicazioni difensive, piuttosto, sono state esaminate e deprivate di rilievo scrutinando l'alternativa (ma come detto logicamente incompatibile) richiesta di restituzione ex art. 175 cod. proc. pen., rigettata con argomentazioni, piuttosto sintetiche, che attengono al diverso profilo della prova della conoscenza effettiva del procedimento e della confisca: in particolare, ad avviso dei giudici del merito, la ricorrente, usando l'ordinaria diligenza, avrebbe dovuto conoscere del procedimento di prevenzione e della confisca per aver preso parte, per quel che qui immediatamente interessa, al fallimento della società (le cui quote e il relativo patrimonio sono state) sottoposta a confisca. 6.2. Se le prime considerazioni (inerenti alla presunzione di conoscenza) sono di certo tutt'altro che dirimenti quanto alla verifica della tempestività della domanda di insinua, quelle successive, recuperate nella medesima ottica, assumono invece un portato decisivo, per come integrate dalle stesse indicazioni in fatto ricavabili dal ricorso. Emerge, infatti, che la procedura fallimentare riguardante la società confiscata, alla quale pacificamente prese parte insinuandosi al passivo anche la società istante, è stata chiusa per mancanza di attivo (nel gennaio 2020) successivamente alla definitività della confisca (risalente al 5 settembre del 2019). Dovendosi ritenere per forza di cose che nel patrimonio della società fallita vi fosse quantomeno il bene, ora sottoposto a confisca, oggetto della iscrizione ipotecaria resa a garanzia del credito azionato ora dalla odierna ricorrente, ne consegue, sul piano della necessaria conseguenzialità logica, che la definizione della relativa procedura concorsuale ( per mancanza di attivo) deve aver trovato causalità giuridica nella ipotesi di chiusura oggi tipizzata dall'art. 64, comma 7, del codice antimafia (che, per l'appunto, impone una chiusura anticipata del fallimento laddove la confisca abbia ad oggetto l'intero attivo della massa fallimentare). 6.3. Da qui la possibilità di dare concretezza alla affermazione, estramemente sincopata, sul punto resa dal Tribunale in ordine alla conoscenza effettiva che la società istante non poteva che avere, quantomeno alla data di chiusura del fallimento, del momento di intervenuta definitività della confisca ( una volta acquisito il dato inerente la chiusura del fallimento); e, ancora, la conferma della tardività della istanza di ammissione (atteso nel gennaio 2020 il creditore era ancora in tempo per formulare tempestivamente la domanda di insinuazione), con conseguente definitiva inconferenza della richiesta ex art. 175 cod. proc. pen. ( peraltro mai prospettata adducendo le ragioni per le quali, pur a fronte della dimostrata conoscenza effettiva del momento di decorrenza del termine utile alla proposizione della istanza di ammissione, non era stato possibile esercitare il proprio diritto nel rispetto delle indicazioni previste dagli artt. 199 e 205 d.lgs. n. 159 del 2011). 7. Alla reiezione del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processu
Decreto Cassazione n. 21436/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris