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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 19935/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze del 7/11/2023, che aveva confermato la sentenza di primo grado con la quale Taunnan era stato ritenuto responsabile di due reati di ricettazione, per avere acquistato da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] una autovettura [OSCURATO:PERSONA] provento del reato di cui all'art. 646 cod. pen. ai danni di [OSCURATO:PERSONA], titolare della [OSCURATO:SOCIETA]., e per avere acquistato strumentazione musicale provento di reato ai danni di [OSCURATO:PERSONA]. 1.1 Al riguardo il difensore osserva che erroneamente il giudice di secondo grado aveva sostenuto che la versione di Tauman di essere entrato in possesso dell'autovettura in buona fede era inverosimile, visto che lui stesso, in una conversazione intercettata, aveva affermato di voler rivendere la macchina a due cittadini rumeni tramite il fratello: infatti, quest'ultimo aveva smentito tale circostanza quando era stato sentito in sede di giudizio abbreviato, e dalle conversazioni telefoniche intercettate non era emerso alcun contatto di Tauman con cittadini rumeni; sostenere che la prova della colpevolezza di Tauman risiedeva nella non creduta versione dell'imputato secondo cui l'autovettura gli era stata sub-noleggiata dai coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non dimostrava certo la consapevolezza della provenienza delittuosa del bene; non era certamente sostenibile che Tauman potesse sapere che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dopo aver lecitamente noleggiato l'autovettura, intendessero compiere il reato di appropriazione indebita.

Il difensore prosegue rilevando che a riprova che Tauman non avesse intenzione di cedere a terzi l'autovettura vi erano le conversazioni in cui [OSCURATO:PERSONA] aveva soddisfatto le pretese di Tauman di avere un'autovettura in sostituzione dopo il sequestro della [OSCURATO:PERSONA] e di rimborsargli la somma sborsata per avere la disponibilità della stessa; inoltre, non era stato considerato che al momento della ricezione dell'autovettura, il reato presupposto non si era consumato, visto che non era nemmeno stata sporta la querela e che non vi era stata interversione del possesso.

Quanto alla ricettazione dell'impianto stereo, era stata ampiamente provato che Tauman non lo aveva mai ricevuto, come emergeva dalla telefonata del 9 agosto 2017 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], da cui emergeva che l'impianto era rimasto nella SI loro disponibilità; a ciò aggiunge che nella richiesta di applicazione di misure cautelari, lo stesso Pubblico ministero aveva indicato che l'appropriazione indebita era stata commissionata dallo stesso Tauman, con ciò avvalorando la tesi difensiva relativa al fatto che quest'ultimo non poteva rispondere del reato di ricettazione, ma al più di concorso in appropriazione indebita. 1.2 Il difensore lamenta che, nel ritenere sussistente la recidiva, la Corte di appello non aveva motivato adeguatamente in relazione alla tipologia ed all'offensività dei reati da ultimo commessi, la loro omogeneità e collocazione temporale, la devianza della quale erano complessivamente significativi e l'occasionalità o meno dell'ultimo delitto, oltre al fatto che i precedenti dell'imputato erano alquanto risalenti. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato soltanto limitatamente alla ricettazione dell'impianto stereo. 1.1 Con riferimento alla ricettazione dell'autovettura, si deve ribadire la natura stessa del sindacato di legittimità riportandosi ai principi che questa Corte ha più volte ribadito, a mente dei quali gli aspetti del giudizio che si sostanziano nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi probatori attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità, a meno che risulti viziato il percorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa, con la conseguente inammissibilità, in sede di legittimità, di censure che siano sostanzialmente intese a sollecitare una rivalutazione del risultato probatorio; non va infatti dimenticato che "...sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito" (cfr. Sez. 6 n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482), stante la preclusione per questo giudice di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 6 n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099).

Ciò premesso, si deve rilevare che la Corte di appello ha evidenziato come il ricorrente era venuto in possesso dalla autovettura e che intendeva rivenderla, come affermato da lui stesso in una conversazione intercettata, ritenendo non credibile la versione dell'imputato secondo la quale egli avrebbe avuto in buona fede il sub-noleggio dell'autovettura; già la sentenza di primo grado aveva rilevato come dal contenuto dei dialoghi intercettati tra Taunnan e i complici emergeva la sua consapevolezza nella illiceità dell'operazione (si vedano in particolare pagg.11 e seguenti della sentenza di primo grado); la Corte di appello ha quindi fornito una spiegazione perfettamente logica dei fatti, sulla quale il ricorso propone una inammissibile diversa valutazione. 1.2 Diversa è, invece, la conclusione relativa alla ricettazione dell'impianto stereo.

Dalla ricostruzione dei fatti effettuata dal giudiceíi primo grado risulta che Tauman aveva chiesto a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di procurargli un impianto stereo, che avrebbe poi voluto rivendere, ma non emerge in alcun modo che avesse "istigato" o fosse mandante della commissione del reato di appropriazione indebita; nulla di più aggiunge sul punto la Corte di appello, che non contiene alcuna motivazione sulla consapevolezza in capo a Tauman della provenienza illecita del bene. 1.3 Quanto alla recidiva, la giurisprudenza di questa Corte è costante nel sostenere che in tema di recidiva facoltativa, è richiesta al giudice una specifica motivazione sia che egli affermi sia che escluda la sussistenza della stessa e che tale dovere risulta adempiuto nel caso in cui, anche con argomentazione succinta, si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato; nel caso in esame, la Corte di appello ha fornito congrua motivazione alle pagine 8 e 9 della sentenza impugnata.

2. La sentenza deve pertanto essere annullata senza rinvio limitatamente al reato di cui al capo 6), con eliminazione della relativa pena, e dichiarato inammissibile nel resto P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata in relazione al capo 6) perché il fatto non sussiste ed elimina la relativa pena.

Dichiara inammissibile nel resto il ricorso e determina la pena residua in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze del 7/11/2023, che aveva confermato la sentenza di primo grado con la quale Taunnan era stato ritenuto responsabile di due reati di ricettazione, per avere acquistato da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] una autovettura [OSCURATO:PERSONA] provento del reato di cui all'art. 646 cod. pen. ai danni di [OSCURATO:PERSONA], titolare della [OSCURATO:SOCIETA]., e per avere acquistato strumentazione musicale provento di reato ai danni di [OSCURATO:PERSONA]. 1.1 Al riguardo il difensore osserva che erroneamente il giudice di secondo grado aveva sostenuto che la versione di Tauman di essere entrato in possesso dell'autovettura in buona fede era inverosimile, visto che lui stesso, in una conversazione intercettata, aveva affermato di voler rivendere la macchina a due cittadini rumeni tramite il fratello: infatti, quest'ultimo aveva smentito tale circostanza quando era stato sentito in sede di giudizio abbreviato, e dalle conversazioni telefoniche intercettate non era emerso alcun contatto di Tauman con cittadini rumeni; sostenere che la prova della colpevolezza di Tauman risiedeva nella non creduta versione dell'imputato secondo cui l'autovettura gli era stata sub-noleggiata dai coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non dimostrava certo la consapevolezza della provenienza delittuosa del bene; non era certamente sostenibile che Tauman potesse sapere che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dopo aver lecitamente noleggiato l'autovettura, intendessero compiere il reato di appropriazione indebita. Il difensore prosegue rilevando che a riprova che Tauman non avesse intenzione di cedere a terzi l'autovettura vi erano le conversazioni in cui [OSCURATO:PERSONA] aveva soddisfatto le pretese di Tauman di avere un'autovettura in sostituzione dopo il sequestro della [OSCURATO:PERSONA] e di rimborsargli la somma sborsata per avere la disponibilità della stessa; inoltre, non era stato considerato che al momento della ricezione dell'autovettura, il reato presupposto non si era consumato, visto che non era nemmeno stata sporta la querela e che non vi era stata interversione del possesso. Quanto alla ricettazione dell'impianto stereo, era stata ampiamente provato che Tauman non lo aveva mai ricevuto, come emergeva dalla telefonata del 9 agosto 2017 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], da cui emergeva che l'impianto era rimasto nella SI loro disponibilità; a ciò aggiunge che nella richiesta di applicazione di misure cautelari, lo stesso Pubblico ministero aveva indicato che l'appropriazione indebita era stata commissionata dallo stesso Tauman, con ciò avvalorando la tesi difensiva relativa al fatto che quest'ultimo non poteva rispondere del reato di ricettazione, ma al più di concorso in appropriazione indebita. 1.2 Il difensore lamenta che, nel ritenere sussistente la recidiva, la Corte di appello non aveva motivato adeguatamente in relazione alla tipologia ed all'offensività dei reati da ultimo commessi, la loro omogeneità e collocazione temporale, la devianza della quale erano complessivamente significativi e l'occasionalità o meno dell'ultimo delitto, oltre al fatto che i precedenti dell'imputato erano alquanto risalenti. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato soltanto limitatamente alla ricettazione dell'impianto stereo. 1.1 Con riferimento alla ricettazione dell'autovettura, si deve ribadire la natura stessa del sindacato di legittimità riportandosi ai principi che questa Corte ha più volte ribadito, a mente dei quali gli aspetti del giudizio che si sostanziano nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi probatori attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità, a meno che risulti viziato il percorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa, con la conseguente inammissibilità, in sede di legittimità, di censure che siano sostanzialmente intese a sollecitare una rivalutazione del risultato probatorio; non va infatti dimenticato che "...sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito" (cfr. Sez. 6 n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482), stante la preclusione per questo giudice di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 6 n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099). Ciò premesso, si deve rilevare che la Corte di appello ha evidenziato come il ricorrente era venuto in possesso dalla autovettura e che intendeva rivenderla, come affermato da lui stesso in una conversazione intercettata, ritenendo non credibile la versione dell'imputato secondo la quale egli avrebbe avuto in buona fede il sub-noleggio dell'autovettura; già la sentenza di primo grado aveva rilevato come dal contenuto dei dialoghi intercettati tra Taunnan e i complici emergeva la sua consapevolezza nella illiceità dell'operazione (si vedano in particolare pagg.11 e seguenti della sentenza di primo grado); la Corte di appello ha quindi fornito una spiegazione perfettamente logica dei fatti, sulla quale il ricorso propone una inammissibile diversa valutazione. 1.2 Diversa è, invece, la conclusione relativa alla ricettazione dell'impianto stereo. Dalla ricostruzione dei fatti effettuata dal giudiceíi primo grado risulta che Tauman aveva chiesto a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di procurargli un impianto stereo, che avrebbe poi voluto rivendere, ma non emerge in alcun modo che avesse "istigato" o fosse mandante della commissione del reato di appropriazione indebita; nulla di più aggiunge sul punto la Corte di appello, che non contiene alcuna motivazione sulla consapevolezza in capo a Tauman della provenienza illecita del bene. 1.3 Quanto alla recidiva, la giurisprudenza di questa Corte è costante nel sostenere che in tema di recidiva facoltativa, è richiesta al giudice una specifica motivazione sia che egli affermi sia che escluda la sussistenza della stessa e che tale dovere risulta adempiuto nel caso in cui, anche con argomentazione succinta, si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato; nel caso in esame, la Corte di appello ha fornito congrua motivazione alle pagine 8 e 9 della sentenza impugnata. 2. La sentenza deve pertanto essere annullata senza rinvio limitatamente al reato di cui al capo 6), con eliminazione della relativa pena, e dichiarato inammissibile nel resto P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata in relazione al capo 6) perché il fatto non sussiste ed elimina la relativa pena. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso e determina la pena residua in
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