Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 1Decisione del 31 maggio 2022

Cassazione n. 17661/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

A sul ricorso 36981/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, Via A. Mordini n.14 presso, lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da se medesimo; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.; -intimato- avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 07/11/2019;F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 36981/2019 Numero sezionale 1507/2022 Numero di raccolta generale 17661/2022 Data pubblicazione 31/05/2022- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/04/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Roma, con decreto depositato il 7.11.2019, ha rigettato l’opposizione proposta ex art. 98 legge fall. da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto con cui il G.D. dello stesso Tribunale aveva ammesso al passivo del fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. il credito del predetto, per l’importo di € 62.000,00, in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 2 cod. civ., escludendo la richiesta prededuzione ex art. 111 legge fall.

Il Tribunale di Roma, per quanto di interesse, ha escluso che fossero prededucibili, a norma dell’art. 111 comma 2° legge fall., i crediti derivanti da attività difensive finalizzate alla presentazione di una domanda di concordato dichiarata inammissibile, non riscontrandosi in tale evenienza alcun nesso di correlazione tra la procedura di concordato, mai apertasi, e quella fallimentare.

Il giudice di primo grado ha, altresì, osservato che, ai fini del riconoscimento della prededuzione, deve ulteriormente accertarsi l’utilità che dalla procedura concorsuale concordataria la massa dei creditori possa aver comunque aver tratto con riferimento alla possibilità di soddisfacimento delle proprie pretese in via eventualmente alternativa rispetto alla procedura fallimentare.

Avverso il predetto decreto ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a due motivi.

Il fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. non ha svolto difese.

Il ricorrente ha deposito la memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’ art. 111 comma 2° legge fall..F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 36981/2019 Numero sezionale 1507/2022 Numero di raccolta generale 17661/2022 In particolare, assume il ricorrente che il decreto impugnato è erroneo nella parte Data pubblicazione 31/05/2022 in cui ha escluso la prededucibilità del credito del professionista in caso di declaratoria di inammissibilità della domanda di concordato nonostante le pronunce di legittimità che la hanno, invece, ammessa anche in tal caso (vedi Cass. n. 30694/2019 e 25471/2019).

2. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 111 comma comma 2° legge fall. in relazione all’art. 22, comma 7°D.L. n. 91/2014 conv. nella L. 116/2014 , che ha abrogato l’art. 11 comma 3 quater L. n. 9/2014.

3. Entrambi i motivi, da trattare congiuntamente per la connessione delle questioni trattate, sono infondati, anche se la motivazione deve essere parzialmente corretta in diritto, a norma dell’art. 384 ult. comma cod. proc. civ.

Le Sezioni Unite di questa Corte, con la recentissima sentenza n. 42093/2021, hanno risolto un contrasto insorto all’interno della I sezione civile di questa Corte, enunciando il principio di diritto secondo cui “ll credito del professionista incaricato dal debitore di ausilio tecnico per l’accesso al concordato preventivo o il perfezionamento dei relativi atti è considerato prededucibile, anche nel successivo e consecutivo fallimento, se la relativa prestazione, anteriore o posteriore alla domanda di cui all’art.161 l.f., sia stata funzionale, ai sensi dell’art.111 co.2 l.f., alle finalità della prima procedura, contribuendo con inerenza necessaria, secondo un giudizio ex ante rimesso all’apprezzamento del giudice del merito, alla conservazione o all’incremento dei valori aziendali dell’impresa, sempre che il debitore venga ammesso alla procedura ai sensi dell’art.163 l.f., ciò permettendo istituzionalmente ai creditori, cui la proposta è rivolta, di potersi esprimere sulla stessa..”.

Nel caso di specie, difettano in radice i presupposti per il riconoscimento della funzionalità della prestazione del professionista, a norma dell’art. 111 comma 2° legge fall., non essendo pacificamente il debitore neppure stato ammesso alla procedura di concordato preventivo ex art. 163 legge fall..

Né può ritenersi che l’accesso (su mera domanda) alla procedura di concordato, anche se non accompagnato dal deposito del piano e della proposta concordataria, realizzi in quanto tale, sempre e comunque, un vantaggio per i F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 36981/2019 Numero sezionale 1507/2022 Numero di raccolta generale 17661/2022 creditori, «…apparendo fallace l’argomento della cristallizzazione della massa Data pubblicazione 31/05/2022 passiva e della retrodatazione del periodo sospetto, ove segua il fallimento (o equivalente procedura d’insolvenza) ai fini dell’esercizio delle azioni revocatorie; vale sul punto e piuttosto l’osservazione che anche la regola giuridica della continuità fra procedure non assicura alcuna portata preservativa, dal punto di vista economico, al valore dell’impresa debitrice in prospettiva liquidatoria, a fronte del differimento così ancora protratto del soddisfacimento dei creditori, cui si applica dalla domanda del debitore anche il blocco degli interessi ex art.55 l.f. mentre già dalla pubblicazione nel registro delle imprese essi perdono la possibilità di agire in executivis e per converso il rischio di devalorizzazione della stessa consistenza della massa attiva appare anzi crescere all’incremento di crediti prededuttivi che non trovino corrispettivo in altrettante addizioni patrimoniali….»(pag. 19, punto 24, sentenza S.U. sopra citata); Peraltro, se, da un lato, le Sezioni Unite hanno escluso tout court il riconoscimento della prededuzione in caso di mancata apertura della procedura di concordato preventivo – come avvenuto nel caso di specie - d’altra parte, erronea è l’affermazione del Tribunale (che comunque, nel caso di specie, non rileva ai fini della correttezza della decisione) secondo cui, ai fini dell’accertamento della funzionalità del credito del professionista debba accertarsi anche l’ulteriore requisito dell’utilità che sia stata arrecata in concreto alla massa dei creditori dalla prestazione del professionista medesimo.

Tale necessità di accertamento, già esclusa dalla giurisprudenza consolidata di questa Corte (vedi ex plurimis Cass. n. 22450/15; recentemente Cass. n. 1182/2018; Cass. n. 649/2021), è stata esclusa anche dalla recente sentenza delle Sezioni Unite n. 42093/2021.

4. Non si liquidano le spese di lite, non avendo la procedura intimata svolto difese.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 36981/2019 Numero sezionale 1507/2022 Numero di raccolta generale 17661/2022 Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002, dà atto della Data pubblicazione 31/05/2022 sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale a norma del comma 1° bis dello stesso articolo

13. Così deciso in Roma il 21.04.2022 [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A sul ricorso 36981/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, Via A. Mordini n.14 presso, lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da se medesimo; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.; -intimato- avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 07/11/2019;F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 36981/2019 Numero sezionale 1507/2022 Numero di raccolta generale 17661/2022 Data pubblicazione 31/05/2022- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/04/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Roma, con decreto depositato il 7.11.2019, ha rigettato l’opposizione proposta ex art. 98 legge fall. da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto con cui il G.D. dello stesso Tribunale aveva ammesso al passivo del fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. il credito del predetto, per l’importo di € 62.000,00, in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 2 cod. civ., escludendo la richiesta prededuzione ex art. 111 legge fall. Il Tribunale di Roma, per quanto di interesse, ha escluso che fossero prededucibili, a norma dell’art. 111 comma 2° legge fall., i crediti derivanti da attività difensive finalizzate alla presentazione di una domanda di concordato dichiarata inammissibile, non riscontrandosi in tale evenienza alcun nesso di correlazione tra la procedura di concordato, mai apertasi, e quella fallimentare. Il giudice di primo grado ha, altresì, osservato che, ai fini del riconoscimento della prededuzione, deve ulteriormente accertarsi l’utilità che dalla procedura concorsuale concordataria la massa dei creditori possa aver comunque aver tratto con riferimento alla possibilità di soddisfacimento delle proprie pretese in via eventualmente alternativa rispetto alla procedura fallimentare. Avverso il predetto decreto ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a due motivi. Il fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. non ha svolto difese. Il ricorrente ha deposito la memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’ art. 111 comma 2° legge fall..F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 36981/2019 Numero sezionale 1507/2022 Numero di raccolta generale 17661/2022 In particolare, assume il ricorrente che il decreto impugnato è erroneo nella parte Data pubblicazione 31/05/2022 in cui ha escluso la prededucibilità del credito del professionista in caso di declaratoria di inammissibilità della domanda di concordato nonostante le pronunce di legittimità che la hanno, invece, ammessa anche in tal caso (vedi Cass. n. 30694/2019 e 25471/2019). 2. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 111 comma comma 2° legge fall. in relazione all’art. 22, comma 7°D.L. n. 91/2014 conv. nella L. 116/2014 , che ha abrogato l’art. 11 comma 3 quater L. n. 9/2014. 3. Entrambi i motivi, da trattare congiuntamente per la connessione delle questioni trattate, sono infondati, anche se la motivazione deve essere parzialmente corretta in diritto, a norma dell’art. 384 ult. comma cod. proc. civ. Le Sezioni Unite di questa Corte, con la recentissima sentenza n. 42093/2021, hanno risolto un contrasto insorto all’interno della I sezione civile di questa Corte, enunciando il principio di diritto secondo cui “ll credito del professionista incaricato dal debitore di ausilio tecnico per l’accesso al concordato preventivo o il perfezionamento dei relativi atti è considerato prededucibile, anche nel successivo e consecutivo fallimento, se la relativa prestazione, anteriore o posteriore alla domanda di cui all’art.161 l.f., sia stata funzionale, ai sensi dell’art.111 co.2 l.f., alle finalità della prima procedura, contribuendo con inerenza necessaria, secondo un giudizio ex ante rimesso all’apprezzamento del giudice del merito, alla conservazione o all’incremento dei valori aziendali dell’impresa, sempre che il debitore venga ammesso alla procedura ai sensi dell’art.163 l.f., ciò permettendo istituzionalmente ai creditori, cui la proposta è rivolta, di potersi esprimere sulla stessa..”. Nel caso di specie, difettano in radice i presupposti per il riconoscimento della funzionalità della prestazione del professionista, a norma dell’art. 111 comma 2° legge fall., non essendo pacificamente il debitore neppure stato ammesso alla procedura di concordato preventivo ex art. 163 legge fall.. Né può ritenersi che l’accesso (su mera domanda) alla procedura di concordato, anche se non accompagnato dal deposito del piano e della proposta concordataria, realizzi in quanto tale, sempre e comunque, un vantaggio per i F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 36981/2019 Numero sezionale 1507/2022 Numero di raccolta generale 17661/2022 creditori, «…apparendo fallace l’argomento della cristallizzazione della massa Data pubblicazione 31/05/2022 passiva e della retrodatazione del periodo sospetto, ove segua il fallimento (o equivalente procedura d’insolvenza) ai fini dell’esercizio delle azioni revocatorie; vale sul punto e piuttosto l’osservazione che anche la regola giuridica della continuità fra procedure non assicura alcuna portata preservativa, dal punto di vista economico, al valore dell’impresa debitrice in prospettiva liquidatoria, a fronte del differimento così ancora protratto del soddisfacimento dei creditori, cui si applica dalla domanda del debitore anche il blocco degli interessi ex art.55 l.f. mentre già dalla pubblicazione nel registro delle imprese essi perdono la possibilità di agire in executivis e per converso il rischio di devalorizzazione della stessa consistenza della massa attiva appare anzi crescere all’incremento di crediti prededuttivi che non trovino corrispettivo in altrettante addizioni patrimoniali….»(pag. 19, punto 24, sentenza S.U. sopra citata); Peraltro, se, da un lato, le Sezioni Unite hanno escluso tout court il riconoscimento della prededuzione in caso di mancata apertura della procedura di concordato preventivo – come avvenuto nel caso di specie - d’altra parte, erronea è l’affermazione del Tribunale (che comunque, nel caso di specie, non rileva ai fini della correttezza della decisione) secondo cui, ai fini dell’accertamento della funzionalità del credito del professionista debba accertarsi anche l’ulteriore requisito dell’utilità che sia stata arrecata in concreto alla massa dei creditori dalla prestazione del professionista medesimo. Tale necessità di accertamento, già esclusa dalla giurisprudenza consolidata di questa Corte (vedi ex plurimis Cass. n. 22450/15; recentemente Cass. n. 1182/2018; Cass. n. 649/2021), è stata esclusa anche dalla recente sentenza delle Sezioni Unite n. 42093/2021. 4. Non si liquidano le spese di lite, non avendo la procedura intimata svolto difese. P.Q.M. Rigetta il ricorso.F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 36981/2019 Numero sezionale 1507/2022 Numero di raccolta generale 17661/2022 Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002, dà atto della Data pubblicazione 31/05/2022 sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale a norma del comma 1° bis dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma il 21.04.2022 [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A
Decreto Cassazione n. 17661/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris