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CassazionedecretoSezione LDecisione del 31 luglio 2026

Cassazione n. 24301/2026

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ocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-controMinistero [OSCURATO:PERSONA] in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’AvvocaturaGenerale dello Stato;-controricorrente-avverso la sentenza n. 844/2021 emessa dalla Corte d’Appello di Palermoil 28/07/2021.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che prima del decorso del termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta parte ricorrente ha depositato attodi rinuncia al ricorso;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391c.p.c.; ritenuto che nulla impedisce alla parte ricorrente di rinunciareespressamente al ricorso, in pendenza di proposta di definizione anticipatadel giudizio, realizzando immediatamente l’effetto che si realizzerebbe anorma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.;rilevato che la rinuncia non risulta accetta;Numero registro generale 2176/2022Numero sezionale 854/2026Numero di raccolta generale 24301/2026Data pubblicazione 31/07/2026ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito conmodificazioni dalla legge n. 197 del 2016;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., stante lamancata accettazione, deve provvedersi sulle spese del giudizio dilegittimità che, visto il comportamento processuale della parte ricorrenteed il consolidarsi dell’orientamento giurisprudenziale di questa Corte(richiamato nella proposta di definizione) in epoca recente, possonoessere compensate tra le parti; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di cassazione; compensa le spese.Così deciso in Roma, il 30 luglio 2026.Il Consigliere [OSCURATO:PERSONA]Caterina Marotta

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-controMinistero [OSCURATO:PERSONA] in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’AvvocaturaGenerale dello Stato;-controricorrente-avverso la sentenza n. 844/2021 emessa dalla Corte d’Appello di Palermoil 28/07/2021.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che prima del decorso del termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta parte ricorrente ha depositato attodi rinuncia al ricorso;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391c.p.c.; ritenuto che nulla impedisce alla parte ricorrente di rinunciareespressamente al ricorso, in pendenza di proposta di definizione anticipatadel giudizio, realizzando immediatamente l’effetto che si realizzerebbe anorma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.;rilevato che la rinuncia non risulta accetta;Numero registro generale 2176/2022Numero sezionale 854/2026Numero di raccolta generale 24301/2026Data pubblicazione 31/07/2026ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito conmodificazioni dalla legge n. 197 del 2016;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., stante lamancata accettazione, deve provvedersi sulle spese del giudizio dilegittimità che, visto il comportamento processuale della parte ricorrenteed il consolidarsi dell’orientamento giurisprudenziale di questa Corte(richiamato nella proposta di definizione) in epoca recente, possonoessere compensate tra le parti; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di cassazione; compensa le spese.Così deciso in Roma, il 30 luglio 2026.Il Consigliere [OSCURATO:PERSONA]Caterina Marotta
Decreto Cassazione n. 24301/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris