Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 13748/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

CORTE APPELLO DI ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria diinammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del Tribunale di Macerata in data 20 febbraio 2024, emessaall’esito di giudizio abbreviato, [OSCURATO:PERSONA] fu condannata, con la diminuentedel rito, alla pena, condizionalmente sospesa, di 2 anni di reclusione in quantoriconosciuta colpevole, con le attenuanti generiche, del delitto previsto dagli artt.110 cod. pen., 223, in relazione al 216, primo comma, n. 1, r.d. n. 267 del 1942,perché, in concorso con il marito, [OSCURATO:PERSONA], concorrevano a distrarre dalpatrimonio della 77 [OSCURATO:SOCIETA]., dichiarata fallita dal Tribunale di Macerata consentenza n. 55/2018, di cui lo stesso [OSCURATO:PERSONA] era stato amministratore unico dal 1aprile 2014 al fallimento, le seguenti somme: 78.337 euro, trasferiti da RenatoMari alla [OSCURATO:PERSONA], bonificandoli dai conti correnti della società a favore di contipersonali a lei intestati ovvero prelevandoli in contanti o mediante incasso diassegni e successivamente versandoli sui conti personali della moglie; 8.500 euroappartenenti alla fallita, versati dalla Valeri, madre di [OSCURATO:PERSONA], e dalla stessaCoppari, in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. tramite un assegno circolare dipari importo per l’acquisto di una vettura Mercedes R.2.

Con sentenza del 17 giugno 2025, la Corte di appello di Ancona, in parzialeriforma della sentenza di primo grado, ha rideterminato la pena inflitta alla Coppariin 1 anno e 4 mesi di reclusione nonché la pena accessoria in misura pari alladurata della pena principale, con conferma, nel resto, delle precedenti statuizioni.2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza diappello per il tramite del difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, conun unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamentenecessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la mancanza,contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

Nel dettaglio, il ricorsodenuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il vizio dimotivazione della sentenza nel configurare una responsabilità dell’imputata a titolodi concorso nella condotta distrattiva posta in essere dal compagno,amministratore della società poi fallita, non avendo ella partecipato alle operazionicon cui l’uomo aveva incassato parte delle somme, trattandosi di condotte rispettoalle quali ella non sarebbe stata parte attiva.

La sentenza di secondo gradoerrerebbe nel riferirsi a quanto dichiarato dall’imputata circa il ruolo prioritario delcompagno nella gestione delle attività economiche familiari, atteso che ella nonsarebbe mai stata interrogata.

In ogni caso, [OSCURATO:PERSONA], nel suo interrogatorio, avrebberiferito di avere emesso l’assegno per acquistare l’auto, poi intestata alla madre ealla compagna per le necessità quotidiane della famiglia, come comprovato dalladistinta bancaria prodotta dal difensore e dalla richiesta di pagare la vettura daparte di [OSCURATO:PERSONA].

Costui avrebbe anche precisato che la [OSCURATO:PERSONA] era solo intestatariadel conto sul quale, mediante delega coeva alla nascita dei loro figli, egli operava,senza che la donna fosse consapevole di quanto avveniva perché occupata nellacura dei figli, non essendo stato accertato se la banca le inviasse gli estratti contoe che fosse a conoscenza del loro contenuto.

Inoltre, come si ricaverebbe a pag.4 della sentenza impugnata, la Corte territoriale avrebbe condannato l’imputataper avere messo a disposizione il conto corrente e non per avere ricevuto denaroin contante; e, dunque, per condotte ben diverse da quelle contestate.3.

In data 7 gennaio 2026 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta delProcuratore generale presso questa Corte, con la quale è stata chiesta ladeclaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.2.

La Corte territoriale ha ritenuto che la [OSCURATO:PERSONA] avesse partecipato, in qualitàdi extranea, all’attività distrattiva del marito, già amministratore della societàfallita, ravvisando la condotta concorsuale nel mettere a disposizione il contocorrente sul quale [OSCURATO:PERSONA] era delegato ad operare; condotta, peraltro, già descrittanel capo di imputazione e, dunque, non ascrittale in violazione dell’art. 521,comma 2, cod. proc. pen., come, invece, dedotto in ricorso.Quanto, poi, alla sussistenza del dolo, che del caso dell’extraneus nel reatoproprio dell’amministratore consiste nella consapevolezza e nella volontà che lasua condotta concorra con quella dell’intraneus nel risultato distrattivo e, dunque,con la consapevolezza che essa determini un depauperamento del patrimoniosociale ai danni dei creditori (ex plurimis Sez. 5, n. 4710 del 14/10/2019, dep.2020, Rv. 278156 - 02; Sez. 5, n. 38731 del 17/05/2017, Bolzoni, Rv. 271123 -01; Sez. 5, n. 12414 del 26/01/2016, Morosi, Rv. 267059 - 01), i Giudici di meritol’hanno rinvenuto, in maniera niente affatto illogica, dalla considerazione che laCoppari dovesse necessariamente essersi resa conto dell’ingente flusso di denaropervenuto sul suo conto dal gennaio 2016 in poi e degli acquisti di moto, auto eabitazione, effettuati nel periodo 2017-2018.Infatti, l’affermazione difensiva secondo cui ella sarebbe stata pagata soltantoa partire dal 2016 per il lavoro svolto dal 2011 al 2016 è stata, tuttavia, disattesaa partire dall’attenta ricostruzione delle sue spettanze, pari a soli 27.038 euro, dalsettembre 2016 all’8 febbraio 2018, assai inferiore alle somme che, prelevate incontanti dal conto della 77 Group, erano state versate sul conto personaledell’imputata o che erano state bonificate dal primo conto all’altro.

Fermo restandoche, secondo quanto evidenziato dalle pronunce di merito, il rapporto di lavorointercorrente tra l’imputata e la società fallita è risultato «nebuloso», ossia non deltutto provato, atteso che ella lavorava presso l’hotel solo saltuariamente, comeconfermato dagli ex lavoratori escussi e, in particolare, da [OSCURATO:PERSONA]’.Quanto, poi, al fatto che ella non fosse a conoscenza del transito delle sommesui conti a lei intestati, la circostanza è stata ritenuta del pari inverosimile, ancorauna volta in maniera niente affatto illogica, in ragione del fatto che l’imputata erarisultata intestataria di due motoveicoli, acquistati, rispettivamente, in data 11giugno 2018 e 20 febbraio 2017, nonché cointestataria, insieme alla Valeri, di unaMercedes pagata con i soldi della società fallita e, infine, intestataria dell’abitazionefamiliare acquistata con denaro proveniente dal conto corrente intestato allasocietà poi fallita.

E che, come osservato dalla sentenza di primo grado, la cuimotivazione è destinata a integrarsi reciprocamente con quella della pronunciaimpugnata, mai la [OSCURATO:PERSONA] aveva disconosciuto la titolarità di tali beni o affermatoche le fossero stati intestati a sua insaputa (pag. 11 della prima sentenza).Infine, a ulteriore riprova della sua partecipazione all’attività di utilizzo dellerisorse indebitamente sottratte alla società, i Giudici di merito hanno sottolineatocome anche alla [OSCURATO:PERSONA] facessero riferimento le conversazioni tra i fratelli [OSCURATO:PERSONA],indicandola come detentrice di una parte delle somme de quibus (v. conversazionedel 22 gennaio 2019, riportata a pag. 12 della sentenza di primo grado).3.

Pertanto, la sentenza di secondo grado ha fornito un’adeguata risposta alle,peraltro, scarne doglianze formulate con l’atto di appello, offrendo una puntualeindicazione del contributo concorsuale reso dall’imputata, coerente con lerisultanze istruttorie e conforme ai già richiamati principi in materia diresponsabilità concorsuale, alla stregua di una motivazione congrua e logica chedi sottrae pienamente alle odierne censure.4.

Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato,con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso il 27/01/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteCarlo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CORTE APPELLO DI ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria diinammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del Tribunale di Macerata in data 20 febbraio 2024, emessaall’esito di giudizio abbreviato, [OSCURATO:PERSONA] fu condannata, con la diminuentedel rito, alla pena, condizionalmente sospesa, di 2 anni di reclusione in quantoriconosciuta colpevole, con le attenuanti generiche, del delitto previsto dagli artt.110 cod. pen., 223, in relazione al 216, primo comma, n. 1, r.d. n. 267 del 1942,perché, in concorso con il marito, [OSCURATO:PERSONA], concorrevano a distrarre dalpatrimonio della 77 [OSCURATO:SOCIETA]., dichiarata fallita dal Tribunale di Macerata consentenza n. 55/2018, di cui lo stesso [OSCURATO:PERSONA] era stato amministratore unico dal 1aprile 2014 al fallimento, le seguenti somme: 78.337 euro, trasferiti da RenatoMari alla [OSCURATO:PERSONA], bonificandoli dai conti correnti della società a favore di contipersonali a lei intestati ovvero prelevandoli in contanti o mediante incasso diassegni e successivamente versandoli sui conti personali della moglie; 8.500 euroappartenenti alla fallita, versati dalla Valeri, madre di [OSCURATO:PERSONA], e dalla stessaCoppari, in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. tramite un assegno circolare dipari importo per l’acquisto di una vettura Mercedes R.2. Con sentenza del 17 giugno 2025, la Corte di appello di Ancona, in parzialeriforma della sentenza di primo grado, ha rideterminato la pena inflitta alla Coppariin 1 anno e 4 mesi di reclusione nonché la pena accessoria in misura pari alladurata della pena principale, con conferma, nel resto, delle precedenti statuizioni.2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza diappello per il tramite del difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, conun unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamentenecessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la mancanza,contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Nel dettaglio, il ricorsodenuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il vizio dimotivazione della sentenza nel configurare una responsabilità dell’imputata a titolodi concorso nella condotta distrattiva posta in essere dal compagno,amministratore della società poi fallita, non avendo ella partecipato alle operazionicon cui l’uomo aveva incassato parte delle somme, trattandosi di condotte rispettoalle quali ella non sarebbe stata parte attiva. La sentenza di secondo gradoerrerebbe nel riferirsi a quanto dichiarato dall’imputata circa il ruolo prioritario delcompagno nella gestione delle attività economiche familiari, atteso che ella nonsarebbe mai stata interrogata. In ogni caso, [OSCURATO:PERSONA], nel suo interrogatorio, avrebberiferito di avere emesso l’assegno per acquistare l’auto, poi intestata alla madre ealla compagna per le necessità quotidiane della famiglia, come comprovato dalladistinta bancaria prodotta dal difensore e dalla richiesta di pagare la vettura daparte di [OSCURATO:PERSONA]. Costui avrebbe anche precisato che la [OSCURATO:PERSONA] era solo intestatariadel conto sul quale, mediante delega coeva alla nascita dei loro figli, egli operava,senza che la donna fosse consapevole di quanto avveniva perché occupata nellacura dei figli, non essendo stato accertato se la banca le inviasse gli estratti contoe che fosse a conoscenza del loro contenuto. Inoltre, come si ricaverebbe a pag.4 della sentenza impugnata, la Corte territoriale avrebbe condannato l’imputataper avere messo a disposizione il conto corrente e non per avere ricevuto denaroin contante; e, dunque, per condotte ben diverse da quelle contestate.3. In data 7 gennaio 2026 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta delProcuratore generale presso questa Corte, con la quale è stata chiesta ladeclaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.2. La Corte territoriale ha ritenuto che la [OSCURATO:PERSONA] avesse partecipato, in qualitàdi extranea, all’attività distrattiva del marito, già amministratore della societàfallita, ravvisando la condotta concorsuale nel mettere a disposizione il contocorrente sul quale [OSCURATO:PERSONA] era delegato ad operare; condotta, peraltro, già descrittanel capo di imputazione e, dunque, non ascrittale in violazione dell’art. 521,comma 2, cod. proc. pen., come, invece, dedotto in ricorso.Quanto, poi, alla sussistenza del dolo, che del caso dell’extraneus nel reatoproprio dell’amministratore consiste nella consapevolezza e nella volontà che lasua condotta concorra con quella dell’intraneus nel risultato distrattivo e, dunque,con la consapevolezza che essa determini un depauperamento del patrimoniosociale ai danni dei creditori (ex plurimis Sez. 5, n. 4710 del 14/10/2019, dep.2020, Rv. 278156 - 02; Sez. 5, n. 38731 del 17/05/2017, Bolzoni, Rv. 271123 -01; Sez. 5, n. 12414 del 26/01/2016, Morosi, Rv. 267059 - 01), i Giudici di meritol’hanno rinvenuto, in maniera niente affatto illogica, dalla considerazione che laCoppari dovesse necessariamente essersi resa conto dell’ingente flusso di denaropervenuto sul suo conto dal gennaio 2016 in poi e degli acquisti di moto, auto eabitazione, effettuati nel periodo 2017-2018.Infatti, l’affermazione difensiva secondo cui ella sarebbe stata pagata soltantoa partire dal 2016 per il lavoro svolto dal 2011 al 2016 è stata, tuttavia, disattesaa partire dall’attenta ricostruzione delle sue spettanze, pari a soli 27.038 euro, dalsettembre 2016 all’8 febbraio 2018, assai inferiore alle somme che, prelevate incontanti dal conto della 77 Group, erano state versate sul conto personaledell’imputata o che erano state bonificate dal primo conto all’altro. Fermo restandoche, secondo quanto evidenziato dalle pronunce di merito, il rapporto di lavorointercorrente tra l’imputata e la società fallita è risultato «nebuloso», ossia non deltutto provato, atteso che ella lavorava presso l’hotel solo saltuariamente, comeconfermato dagli ex lavoratori escussi e, in particolare, da [OSCURATO:PERSONA]’.Quanto, poi, al fatto che ella non fosse a conoscenza del transito delle sommesui conti a lei intestati, la circostanza è stata ritenuta del pari inverosimile, ancorauna volta in maniera niente affatto illogica, in ragione del fatto che l’imputata erarisultata intestataria di due motoveicoli, acquistati, rispettivamente, in data 11giugno 2018 e 20 febbraio 2017, nonché cointestataria, insieme alla Valeri, di unaMercedes pagata con i soldi della società fallita e, infine, intestataria dell’abitazionefamiliare acquistata con denaro proveniente dal conto corrente intestato allasocietà poi fallita. E che, come osservato dalla sentenza di primo grado, la cuimotivazione è destinata a integrarsi reciprocamente con quella della pronunciaimpugnata, mai la [OSCURATO:PERSONA] aveva disconosciuto la titolarità di tali beni o affermatoche le fossero stati intestati a sua insaputa (pag. 11 della prima sentenza).Infine, a ulteriore riprova della sua partecipazione all’attività di utilizzo dellerisorse indebitamente sottratte alla società, i Giudici di merito hanno sottolineatocome anche alla [OSCURATO:PERSONA] facessero riferimento le conversazioni tra i fratelli [OSCURATO:PERSONA],indicandola come detentrice di una parte delle somme de quibus (v. conversazionedel 22 gennaio 2019, riportata a pag. 12 della sentenza di primo grado).3. Pertanto, la sentenza di secondo grado ha fornito un’adeguata risposta alle,peraltro, scarne doglianze formulate con l’atto di appello, offrendo una puntualeindicazione del contributo concorsuale reso dall’imputata, coerente con lerisultanze istruttorie e conforme ai già richiamati principi in materia diresponsabilità concorsuale, alla stregua di una motivazione congrua e logica chedi sottrae pienamente alle odierne censure.4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato,con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso il 27/01/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteCarlo [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 13748/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris