CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 novembre 2022
Cassazione n. 02769/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza, pronunciata in data 28.5.2021, con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Como aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati di incendio e tentato omicidio, commessi il 2 agosto 2020, condannandolo alla pena di anni dieci e mesi otto di reclusione; rilevato che il ricorrente ha denunciato difetto di motivazione in relazione alla commisurazione della pena e al diniego delle attenuanti generiche; rilevato che il difensore dell'imputato ha depositato memoria; ritenuto che i motivi sono manifestamente infondati avendo la Corte territoriale specificamente motivato, alle pagine 8 e 9, la commisurazione della pena e il diniego delle attenuanti generiche; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilltà, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 24 novembre 2022