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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 29 aprile 2024

Cassazione n. 45602/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] giorno [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentata ed assistita dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] - di ufficio avverso la sentenza in data 29 aprile 2024 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto la conversione del ricorso in appello e la trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli per il giudizio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data 29 aprile 2024 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] assolveva [OSCURATO:PERSONA] dal contestato reato di cui agli artt. 81 cpv. e 493-ter cod. pen. perché non punibile per particolare tenuità del fatto ex art. 131- bis cod. pen. /7 I In sintesi, si contestata all'imputata di essersi procurata i codici relativi ad una carta [OSCURATO:PERSONA] intestata a [OSCURATO:PERSONA] e di avere indebitamente utilizzato detta carta per effettuare una ricarica di 292,00 euro su di un'analoga carta a sé intestata.

I fatti risalgono al 10 febbraio 2020.

2. Ricorre per Cassazione "per saltum" avverso la predetta sentenza il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], deducendo con motivo unico la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione alla ritenuta assoluzione per particolare tenuità del fatto.

Deduce il ricorrente che il Tribunale ha erroneamente ritenuto applicabile la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. sotto il profilo della non abitualità del comportamento delittuoso alla luce dell'incensuratezza dell'imputata così come evincibile del certificato penale in atti, mentre in realtà, contrariamente a quanto affermato in sentenza, la condotta dell'imputata deve essere considerata abituale in quanto esiste un precedente penale specifico a suo carico di cui ad una sentenza divenuta irrevocabile in data 18 maggio 2023 e, quindi, in data anteriore rispetto a quella della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso "per saltum" innanzi a questa Corte di legittimità non può essere fatto per vizio di motivazione.

Il Pubblico Ministero ricorrente deduce, infatti, un vizio di motivazione della sentenza impugnata ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non tenendo conto del fatto che ai sensi dell'art. 569, comma 3, cod. proc. pen. il ricorso immediato per cassazione non è proponibile per tale motivo.

Ne consegue che il ricorso deve essere convertito in appello, con conseguente trasmissione degli atti alla Corte di appello di Napoli per il giudizio.

P.Q.M.

Convertito il ricorso in appello, dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Napoli per il giudizio.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] giorno [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentata ed assistita dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] - di ufficio avverso la sentenza in data 29 aprile 2024 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto la conversione del ricorso in appello e la trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli per il giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 29 aprile 2024 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] assolveva [OSCURATO:PERSONA] dal contestato reato di cui agli artt. 81 cpv. e 493-ter cod. pen. perché non punibile per particolare tenuità del fatto ex art. 131- bis cod. pen. /7 I In sintesi, si contestata all'imputata di essersi procurata i codici relativi ad una carta [OSCURATO:PERSONA] intestata a [OSCURATO:PERSONA] e di avere indebitamente utilizzato detta carta per effettuare una ricarica di 292,00 euro su di un'analoga carta a sé intestata. I fatti risalgono al 10 febbraio 2020. 2. Ricorre per Cassazione "per saltum" avverso la predetta sentenza il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], deducendo con motivo unico la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione alla ritenuta assoluzione per particolare tenuità del fatto. Deduce il ricorrente che il Tribunale ha erroneamente ritenuto applicabile la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. sotto il profilo della non abitualità del comportamento delittuoso alla luce dell'incensuratezza dell'imputata così come evincibile del certificato penale in atti, mentre in realtà, contrariamente a quanto affermato in sentenza, la condotta dell'imputata deve essere considerata abituale in quanto esiste un precedente penale specifico a suo carico di cui ad una sentenza divenuta irrevocabile in data 18 maggio 2023 e, quindi, in data anteriore rispetto a quella della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso "per saltum" innanzi a questa Corte di legittimità non può essere fatto per vizio di motivazione. Il Pubblico Ministero ricorrente deduce, infatti, un vizio di motivazione della sentenza impugnata ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non tenendo conto del fatto che ai sensi dell'art. 569, comma 3, cod. proc. pen. il ricorso immediato per cassazione non è proponibile per tale motivo. Ne consegue che il ricorso deve essere convertito in appello, con conseguente trasmissione degli atti alla Corte di appello di Napoli per il giudizio. P.Q.M. Convertito il ricorso in appello, dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Napoli per il giudizio. Co
Sentenza Cassazione n. 45602/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris