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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 10294/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18641/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] SPA, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 67, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 87, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- 443(k 2Z- . 7 9-c3WA , > „ avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BRESCIA-n73-347201-5depositata il 1,5(',2/ q) Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che: Con atto di citazione notificato in data 2.12.2004 il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & C s.a.r.l. citava in giudizio innanzi al Tribunale di Mantova la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per chiedere la restituzione delle somme indebitamente percepite dall'Istituto di credito lamentando con riferimento a vari rapporti di conto corrente fra i quali il nr 12694/4 l'illegittima applicazione di interessi debitori ultra legali senza che se ne fosse stata pattuita la misura se non con rinvio agli usi, la capitalizzazione trimestrale degli interessi, la commissione di massimo scoperto in assenza di pattuizioni.

Si era costituito l'Istituto di credito eccependo la prescrizione decennale del diritto a ripetere le somme richieste.

Con sentenza 13.11.2008 il Tribunale accoglieva, per quanto di ragione, la domanda attorea e condannava la Banca al pagamento della somma di C 96.643,49 maggiorata degli interessi legali dal 2.12.2004 al saldo riconoscendo con riguardo al conto corrente nr 12694/04 la ripetibilità dei pagamenti effettuati nel decennio antecedente alla notifica dell'atto di citazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA] che rappresentava l'atto interruttivo Avverso tale sentenza il [OSCURATO:SOCIETA]., quale incorporante la [OSCURATO:PERSONA], proponeva appello avanti alla Corte di appello di Brescia .

Si costituiva la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ( già [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. ) contestando l'appello principale ed in via incidentale chiedeva la parziale riforma della pronuncia nella parte in cui riteneva la domanda di ripetizione coperta da prescrizione decennale relativamente al conto corrente nr 12694/4.Con sentenza non definitiva nr 334/2015 la Corte distrettuale ,- sulla premessa che i versamenti effettuati sul conto corrente avessero funzione ripristinatoria della provvista mentre la diversa funzione solutoria dei singoli versamenti o di alcuni di essi doveva essere provata in concreto da parte di chi intende far decorrere la prescrizione dalle singole annotazioni -, osservava che i documenti contrattuali prodotti in causa dalla banca facevano riferimento ai tassi di apertura di credito e quindi all'esistenza di affidamenti .

Sottolineava che in questo quadro l'Istituto di credito che invocava la decorrenza dalle singole operazioni , era gravato dall'onere di dimostrare l'esistenza di versamenti aventi natura solutoria provando il limite degli affidamenti concessi ed individuando i singoli versamenti oltre detti limiti.

Prova questa che non era stata data.

Su queste basi il giudice del gravame accertava la decorrenza del termini di prescrizione dalla chiusura del conto e rimetteva la causa in istruttoria per un supplemento di c.t.u.

Con sentenza definitiva nr 705/2017 la Corte di appello rideterminava le somme dovute all'appellata in C 129.838,81 e condannava l'Istituto appellante al pagamento delle spese di giudizio di entrambi i gradi.

Con un unico articolato motivo , illustrato da memoria, il [OSCURATO:SOCIETA] ha impugnato la sentenza non definitiva nr 334/2015 e quella definitiva nr 705/2017 .

La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che: La ricorrente denuncia la violazione dell'alt 2697 secondo comma, dell'alt 2033 e 2935 c.c. nonché degli art 115 c.p.c. e dell'art 116 c.p.c. per avere la Corte di appello di Brescia ritenuto affidato il rapporto di conto corrente nr 12694 e conseguentemente "ripristinatoria" la natura dei versamenti eseguiti sul conto corrente suddetto dalla sua apertura e per avere invertito l'onere probatorio circa la natura " solutoria" e/o " ripristinatoria" dei versamenti effettuati dal correntista sul conto corrente nr 12694 oggetto di ripetizione per il periodo anteriore al 2.12.1994.

Osserva l'istituto dì credito ricorrente che la motivazione con la quale la Corte territoriale aveva respinto la sollevata eccezione di prescrizione integrerebbe una evidente violazione dei principi regolanti la distribuzione dell'onere della prova, posto che elemento costitutivo dell'eccezione di prescrizione è rappresentato dall'inerzia del titolare del diritto a far valere in giudizio, prolungatosi per il tempo previsto della legge, ciò implicando che la parte eccipiente ha solo l'onere di allegare il menzionato elemento costitutivo, di specificare il momento iniziale dell'inerzia e di manifestare la volontà di voler approfittare di quell'effetto, con la conseguenza che sarebbe risultata estranea all'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca ogni indagine e prova relativa all'oggetto del diritto di credito dedotto in giudizio che riguarderebbe invece solo chi ne richiede il riconoscimento.

Ne consegue che - sempre secondo la diversa ricostruzione della banca ricorrente -, stante la necessità di determinare la natura solutoria ovvero ripristinatoria dei versamenti effettuati nel corso del rapporto, sarebbe stato onere della società correntista , odierna controricorrente, dimostrare le caratteristiche delle dette operazioni.

Prova questa che invece sarebbe rimasta incompiuta.

Il ricorso è fondato nei termini di seguito esposti.

Occorre applicare, anche al caso di specie, i principi oramai consolidatisi nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità in tema di ripartizione degli oneri della prova relativamente all'eccezione di prescrizione sollevata dall'istituto di credito (v. sul punto: Sez.

U, n. 24418 del 02/12/2010; Sez.

U, n. 15895 del 13/06/2019; Sez. 1, n. 2660 del 30/01/2019; Sez. 1, n. 27704 del 30/10/2018; Sez. 1, n. 18144 del 10/07/2018; Sez. 1, n. 31927 del 06/12/2019).L'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati.

Infatti, nell'anzidetta ipotesi ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizionale del diritto alla ripetizione, giacchè il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del "solvens" con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'"accipiens"(Cass.S.U. 18/2010; Cass. 6857/2014; Cass. 24051/2019) .

Questa Corte ha altresì affermato che in tema di prescrizione estintiva, l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte (Cass.S.U. 15895/2019; Cass. 7013/2020).

Ne consegue che l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui spetta alla banca l'onere di dimostrare la natura solutoria delle singole rimesse e il contratto di apertura di credito, al fine dell'accoglimento dell'eccezione di prescrizione sollevata nei confronti della domanda di ripetizione dell'indebito, è giuridicamente errata e determina la cassazione della sentenza impugnata.Ne discende ancora che - diversamente da quanto affermato nella decisione qui impugnata - l'eccezione di prescrizione sollevata da parte della banca può anche essere proposta in termini generici, secondo quanto chiarito specificatamente proprio da questa Corte ( Cass.

S.U. 15895/2019; Cass 2022 nr 19844).

Alla stregua delle considerazioni sopra esposte la sentenza va cassata e rinviata alla Corte di appello di Brescia, in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di appello di Brescia, in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese di legitt

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18641/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] SPA, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 67, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 87, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- 443(k 2Z- . 7 9-c3WA , > „ avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BRESCIA-n73-347201-5depositata il 1,5(',2/ q) Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che: Con atto di citazione notificato in data 2.12.2004 il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & C s.a.r.l. citava in giudizio innanzi al Tribunale di Mantova la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per chiedere la restituzione delle somme indebitamente percepite dall'Istituto di credito lamentando con riferimento a vari rapporti di conto corrente fra i quali il nr 12694/4 l'illegittima applicazione di interessi debitori ultra legali senza che se ne fosse stata pattuita la misura se non con rinvio agli usi, la capitalizzazione trimestrale degli interessi, la commissione di massimo scoperto in assenza di pattuizioni. Si era costituito l'Istituto di credito eccependo la prescrizione decennale del diritto a ripetere le somme richieste. Con sentenza 13.11.2008 il Tribunale accoglieva, per quanto di ragione, la domanda attorea e condannava la Banca al pagamento della somma di C 96.643,49 maggiorata degli interessi legali dal 2.12.2004 al saldo riconoscendo con riguardo al conto corrente nr 12694/04 la ripetibilità dei pagamenti effettuati nel decennio antecedente alla notifica dell'atto di citazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA] che rappresentava l'atto interruttivo Avverso tale sentenza il [OSCURATO:SOCIETA]., quale incorporante la [OSCURATO:PERSONA], proponeva appello avanti alla Corte di appello di Brescia . Si costituiva la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ( già [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. ) contestando l'appello principale ed in via incidentale chiedeva la parziale riforma della pronuncia nella parte in cui riteneva la domanda di ripetizione coperta da prescrizione decennale relativamente al conto corrente nr 12694/4.Con sentenza non definitiva nr 334/2015 la Corte distrettuale ,- sulla premessa che i versamenti effettuati sul conto corrente avessero funzione ripristinatoria della provvista mentre la diversa funzione solutoria dei singoli versamenti o di alcuni di essi doveva essere provata in concreto da parte di chi intende far decorrere la prescrizione dalle singole annotazioni -, osservava che i documenti contrattuali prodotti in causa dalla banca facevano riferimento ai tassi di apertura di credito e quindi all'esistenza di affidamenti . Sottolineava che in questo quadro l'Istituto di credito che invocava la decorrenza dalle singole operazioni , era gravato dall'onere di dimostrare l'esistenza di versamenti aventi natura solutoria provando il limite degli affidamenti concessi ed individuando i singoli versamenti oltre detti limiti. Prova questa che non era stata data. Su queste basi il giudice del gravame accertava la decorrenza del termini di prescrizione dalla chiusura del conto e rimetteva la causa in istruttoria per un supplemento di c.t.u. Con sentenza definitiva nr 705/2017 la Corte di appello rideterminava le somme dovute all'appellata in C 129.838,81 e condannava l'Istituto appellante al pagamento delle spese di giudizio di entrambi i gradi. Con un unico articolato motivo , illustrato da memoria, il [OSCURATO:SOCIETA] ha impugnato la sentenza non definitiva nr 334/2015 e quella definitiva nr 705/2017 . La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che: La ricorrente denuncia la violazione dell'alt 2697 secondo comma, dell'alt 2033 e 2935 c.c. nonché degli art 115 c.p.c. e dell'art 116 c.p.c. per avere la Corte di appello di Brescia ritenuto affidato il rapporto di conto corrente nr 12694 e conseguentemente "ripristinatoria" la natura dei versamenti eseguiti sul conto corrente suddetto dalla sua apertura e per avere invertito l'onere probatorio circa la natura " solutoria" e/o " ripristinatoria" dei versamenti effettuati dal correntista sul conto corrente nr 12694 oggetto di ripetizione per il periodo anteriore al 2.12.1994. Osserva l'istituto dì credito ricorrente che la motivazione con la quale la Corte territoriale aveva respinto la sollevata eccezione di prescrizione integrerebbe una evidente violazione dei principi regolanti la distribuzione dell'onere della prova, posto che elemento costitutivo dell'eccezione di prescrizione è rappresentato dall'inerzia del titolare del diritto a far valere in giudizio, prolungatosi per il tempo previsto della legge, ciò implicando che la parte eccipiente ha solo l'onere di allegare il menzionato elemento costitutivo, di specificare il momento iniziale dell'inerzia e di manifestare la volontà di voler approfittare di quell'effetto, con la conseguenza che sarebbe risultata estranea all'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca ogni indagine e prova relativa all'oggetto del diritto di credito dedotto in giudizio che riguarderebbe invece solo chi ne richiede il riconoscimento. Ne consegue che - sempre secondo la diversa ricostruzione della banca ricorrente -, stante la necessità di determinare la natura solutoria ovvero ripristinatoria dei versamenti effettuati nel corso del rapporto, sarebbe stato onere della società correntista , odierna controricorrente, dimostrare le caratteristiche delle dette operazioni. Prova questa che invece sarebbe rimasta incompiuta. Il ricorso è fondato nei termini di seguito esposti. Occorre applicare, anche al caso di specie, i principi oramai consolidatisi nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità in tema di ripartizione degli oneri della prova relativamente all'eccezione di prescrizione sollevata dall'istituto di credito (v. sul punto: Sez. U, n. 24418 del 02/12/2010; Sez. U, n. 15895 del 13/06/2019; Sez. 1, n. 2660 del 30/01/2019; Sez. 1, n. 27704 del 30/10/2018; Sez. 1, n. 18144 del 10/07/2018; Sez. 1, n. 31927 del 06/12/2019).L'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Infatti, nell'anzidetta ipotesi ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizionale del diritto alla ripetizione, giacchè il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del "solvens" con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'"accipiens"(Cass.S.U. 18/2010; Cass. 6857/2014; Cass. 24051/2019) . Questa Corte ha altresì affermato che in tema di prescrizione estintiva, l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte (Cass.S.U. 15895/2019; Cass. 7013/2020). Ne consegue che l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui spetta alla banca l'onere di dimostrare la natura solutoria delle singole rimesse e il contratto di apertura di credito, al fine dell'accoglimento dell'eccezione di prescrizione sollevata nei confronti della domanda di ripetizione dell'indebito, è giuridicamente errata e determina la cassazione della sentenza impugnata.Ne discende ancora che - diversamente da quanto affermato nella decisione qui impugnata - l'eccezione di prescrizione sollevata da parte della banca può anche essere proposta in termini generici, secondo quanto chiarito specificatamente proprio da questa Corte ( Cass. S.U. 15895/2019; Cass 2022 nr 19844). Alla stregua delle considerazioni sopra esposte la sentenza va cassata e rinviata alla Corte di appello di Brescia, in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso; cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di appello di Brescia, in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese di legitt
Sentenza Cassazione n. 10294/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris