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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 giugno 2023

Cassazione n. 01180/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] A. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza emessa in data 9 giugno 2023, depositata entro il termine assegnato di 60 giorni, la Corte di Appello di Brescia ha confermato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di atti persecutori, commesso in Cremona fino al marzo 2019.

2. Avverso detta sentenza, adottata - vigente il rito emergenziale pandemico - in esito a camera di consiglio e notificato il relativo dispositivo ai difensori dell'imputato (Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Avv. [OSCURATO:PERSONA]) il 9 giugno 2023, ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato tramite PEC in data 20 ottobre 2023.

3. Il ricorso è inammissibile, in quanto tardivamente proposto (il 20 ottobre 2023 appunto), a fronte della scadenza del termine per impugnare in data 15 ottobre 2023, non potendosi tener conto degli ulteriori quindici giorni previsti dall'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. per l'imputato assente, essendo stato, il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], presente nel giudizio di primo grado.

4. La declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] A. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza emessa in data 9 giugno 2023, depositata entro il termine assegnato di 60 giorni, la Corte di Appello di Brescia ha confermato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di atti persecutori, commesso in Cremona fino al marzo 2019. 2. Avverso detta sentenza, adottata - vigente il rito emergenziale pandemico - in esito a camera di consiglio e notificato il relativo dispositivo ai difensori dell'imputato (Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Avv. [OSCURATO:PERSONA]) il 9 giugno 2023, ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato tramite PEC in data 20 ottobre 2023. 3. Il ricorso è inammissibile, in quanto tardivamente proposto (il 20 ottobre 2023 appunto), a fronte della scadenza del termine per impugnare in data 15 ottobre 2023, non potendosi tener conto degli ulteriori quindici giorni previsti dall'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. per l'imputato assente, essendo stato, il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], presente nel giudizio di primo grado. 4. La declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così decis
Sentenza Cassazione n. 01180/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris