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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 25 febbraio 2022

Cassazione n. 47172/2022

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (BA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Bari; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di Bari dichiarava la nullità del decreto di giudizio immediato emesso nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA], imputato del reato di cui all'art. 319 cod. pen., disponendo la restituzione degli atti al Pubblico Ministero, per essere stato quel provvedimento emesso per un fatto diverso da quello contestato al prevenuto con il provvedimento di applicazione di misura cautelare adottato durante la fase delle indagini preliminari.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari il quale, con un unico motivo, ha dedotto la violazione di legge, in relazione all'art. 453 cod. proc. pen., e il vizio di motivazione, per mancanza e illogicità, per avere il Tribunale erroneamente dichiarato la nullità del decreto di giudizio immediato che non conteneva alcuna immutatio facti, ma solo una descrizione più dettagliata del fatto di reato già addebitato in via provvisoria con il precedente provvedimento cautelare.

3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, ed ancora dall'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15. [OSCURATO:PERSONA]

1. Ritiene la Corte che il ricorso vada rigettato, per le ragioni di seguito precisate.

2. Va premesso che, a norma dell'art. 586 cod. proc. pen., in generale non è autonomamente impugnabile l'ordinanza con la quale il giudice del dibattimento si sia pronunciato su una eccezione di nullità del decreto contenente la vocatio in iudicium dell'imputato: principio che vale anche per il provvedimento con cui sia stato disposto il giudizio immediato ai sensi dell'art. 453 cod. proc. pen., trattandosi di decreto avente natura interlocutoria, inerente all'accesso al rito semplificato, senza avere un contenuto decisorio e senza incidere in via definitiva su diritti soggettivi delle parti.

D'altro canto deve escludersi che, in relazione al caso di specie, il provvedimento gravato possa considerarsi ricorribile per cassazione per abnormità, che, come noto, rappresenta l'unica ipotesi nella quale può derogarsi al criterio generale della tassatività dei mezzi di impugnazione, che esclude che possa essere soggetto a gravame un provvedimento giudiziario se non nei casi e alle condizioni previste dal codice di rito.È pacifico, infatti, come sia affetto da abnormità solamente il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, nonché quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite.

L'abnormità dell'atto processuale, dunque, può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l'atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo (in questo senso, in generale, Sez.

U, n. 26 del 24/11/1999, dep. 2000, Magnani, Rv. 215094; Sez.

U, n. 17 del 10/12/1997, dep. 1998, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 209603).

Tali presupposti sono evidentemente assenti nel caso di specie, nel quale il giudice del dibattimento ha adottato una ordinanza dichiarativa della invalidità del provvedimento contenente la vocatío in iudicium dell'imputato in un caso astrattamente consentito dalla legge processuale: sotto l'aspetto strutturale, il provvedimento emesso dal Tribunale di Bari potrebbe essere considerato al più illegittimo, ma di certo non abnorme.

Tanto si desume con certezza dall'orientamento interpretativo in materia seguito dalla giurisprudenza di legittimità che, pur escludendo che la decisione con la quale il giudice per le indagini preliminari dispone il giudizio immediato possa essere oggetto di ulteriore sindacato, ha riconosciuto che in limitati casi - quale quello della richiesta del rito non preceduta da un valido interrogatorio o dall'invito a presentarsi - il giudice del dibattimento possa rilevare la violazione di una norma procedimentale concernente l'intervento dell'imputato, sanzionata di nullità a norma degli artt. 178, comma 1, lett. c) e 180 cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 42979 del 26/06/2014, Squicciarino, Rv. 260018).

Né è configurabile una ipotesi di abnormità funzionale, in quanto, escluso che tale forma di invalidità ricorra per il sol fatto che vi sia stato un regresso del procedimento ad una fase precedente, nella fattispecie la decisione del Tribunale non è stata neppure idonea a determinare una insuperabile stasi del procedimento: ben potendo il Pubblico Ministero procedere nuovamente all'esercizio dell'azione penale nelle forme ordinarie.

Va, dunque, ribadita la validità del principio di diritto secondo il quale non è abnorme il provvedimento con cui il giudice del dibattimento, rilevata l'invalidità di un atto introduttivo del giudizio, ne dichiari erroneamente la nullità disponendo la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero, trattandosi di provvedimento che, lungi dall'essere avulso dal sistema, costituisce espressione dei poteri riconosciuti al giudice dall'ordinamento e che non determina la stasi del procedimento, potendo il rappresentante della pubblica accusa disporre nuovamente l'esercizio dell'azione penale (in questo senso Sez.

U, n. 25957 del 26/03/2009, Ton

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (BA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Bari; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di Bari dichiarava la nullità del decreto di giudizio immediato emesso nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA], imputato del reato di cui all'art. 319 cod. pen., disponendo la restituzione degli atti al Pubblico Ministero, per essere stato quel provvedimento emesso per un fatto diverso da quello contestato al prevenuto con il provvedimento di applicazione di misura cautelare adottato durante la fase delle indagini preliminari. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari il quale, con un unico motivo, ha dedotto la violazione di legge, in relazione all'art. 453 cod. proc. pen., e il vizio di motivazione, per mancanza e illogicità, per avere il Tribunale erroneamente dichiarato la nullità del decreto di giudizio immediato che non conteneva alcuna immutatio facti, ma solo una descrizione più dettagliata del fatto di reato già addebitato in via provvisoria con il precedente provvedimento cautelare. 3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, ed ancora dall'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene la Corte che il ricorso vada rigettato, per le ragioni di seguito precisate. 2. Va premesso che, a norma dell'art. 586 cod. proc. pen., in generale non è autonomamente impugnabile l'ordinanza con la quale il giudice del dibattimento si sia pronunciato su una eccezione di nullità del decreto contenente la vocatio in iudicium dell'imputato: principio che vale anche per il provvedimento con cui sia stato disposto il giudizio immediato ai sensi dell'art. 453 cod. proc. pen., trattandosi di decreto avente natura interlocutoria, inerente all'accesso al rito semplificato, senza avere un contenuto decisorio e senza incidere in via definitiva su diritti soggettivi delle parti. D'altro canto deve escludersi che, in relazione al caso di specie, il provvedimento gravato possa considerarsi ricorribile per cassazione per abnormità, che, come noto, rappresenta l'unica ipotesi nella quale può derogarsi al criterio generale della tassatività dei mezzi di impugnazione, che esclude che possa essere soggetto a gravame un provvedimento giudiziario se non nei casi e alle condizioni previste dal codice di rito.È pacifico, infatti, come sia affetto da abnormità solamente il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, nonché quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite. L'abnormità dell'atto processuale, dunque, può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l'atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo (in questo senso, in generale, Sez. U, n. 26 del 24/11/1999, dep. 2000, Magnani, Rv. 215094; Sez. U, n. 17 del 10/12/1997, dep. 1998, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 209603). Tali presupposti sono evidentemente assenti nel caso di specie, nel quale il giudice del dibattimento ha adottato una ordinanza dichiarativa della invalidità del provvedimento contenente la vocatío in iudicium dell'imputato in un caso astrattamente consentito dalla legge processuale: sotto l'aspetto strutturale, il provvedimento emesso dal Tribunale di Bari potrebbe essere considerato al più illegittimo, ma di certo non abnorme. Tanto si desume con certezza dall'orientamento interpretativo in materia seguito dalla giurisprudenza di legittimità che, pur escludendo che la decisione con la quale il giudice per le indagini preliminari dispone il giudizio immediato possa essere oggetto di ulteriore sindacato, ha riconosciuto che in limitati casi - quale quello della richiesta del rito non preceduta da un valido interrogatorio o dall'invito a presentarsi - il giudice del dibattimento possa rilevare la violazione di una norma procedimentale concernente l'intervento dell'imputato, sanzionata di nullità a norma degli artt. 178, comma 1, lett. c) e 180 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 42979 del 26/06/2014, Squicciarino, Rv. 260018). Né è configurabile una ipotesi di abnormità funzionale, in quanto, escluso che tale forma di invalidità ricorra per il sol fatto che vi sia stato un regresso del procedimento ad una fase precedente, nella fattispecie la decisione del Tribunale non è stata neppure idonea a determinare una insuperabile stasi del procedimento: ben potendo il Pubblico Ministero procedere nuovamente all'esercizio dell'azione penale nelle forme ordinarie. Va, dunque, ribadita la validità del principio di diritto secondo il quale non è abnorme il provvedimento con cui il giudice del dibattimento, rilevata l'invalidità di un atto introduttivo del giudizio, ne dichiari erroneamente la nullità disponendo la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero, trattandosi di provvedimento che, lungi dall'essere avulso dal sistema, costituisce espressione dei poteri riconosciuti al giudice dall'ordinamento e che non determina la stasi del procedimento, potendo il rappresentante della pubblica accusa disporre nuovamente l'esercizio dell'azione penale (in questo senso Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Ton
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