CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 31006/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 32619-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'[OSCURATO:PERSONA] E DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente- avverso la sentenza n. 635/1/2019 della [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA], depo sitata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2019 n. 32619 sez. MT - ud. 16-06-2021 -2- Rg 32619/2019 Agenzia delle entrate c/ [OSCURATO:PERSONA] che: L'Agenzia delle entrate ricorre per l'annullamento della sentenza della C.T.R. dell'[OSCURATO:PERSONA] (n.635, dep. il 28 marzo 2019), che in con- troversia su ricorso di [OSCURATO:PERSONA] per l'annullamento dell'avviso di accertamento, notificato ex art. 38 comma 4, dpr. 600/1973, per l'anno 2007, sulla base del possesso di beni indicativi di maggiore capacità contributiva, ha rigettato l'appello dell'Agenzia, confermando la deci- sione di primo grado. La CTP di Ferrara, con sentenza n.353 del 2013, aveva accolto il ricorso del contribuente. La CTR, dopo avere ritenuto censurabile la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva considerato non provato l'apporto economico della madre del contribuente, ha condiviso la decisione di prime cure quanto al concorrente reddito della moglie, destinato alle esigenze fa- miliari e dunque "alle spese relative ai beni di cui si discute", rigettando conclusivamente l'appello dell'Ufficio. [OSCURATO:PERSONA] si costituisce con controricorso e deposita memoria. Considerato che: 1. Col primo motivo si deduce la nullità della sentenza, per violazione dell'art.36 comma 2 del D.Igs. 546/1992 e dell'art.132 c.p.c. comma 2 n.4, in relazione all'art.360 comma 1 n.4 c.p.c., per motivazione appa- rente, in quanto la decisione è assistita da una motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile. 2. Il motivo è infondato. 2.1.La giurisprudenza di questa Corte ha ristretto il sindacato di legit- timità sulla motivazione della sentenza circoscrivendolo alla sola veri- fica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi - che si convertono in vio- lazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza - di "mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile. Situazioni queste non ricorrenti nella fattispecie in esame, nella quale la statuizione della CTR è chiara nel confermare la decisione di primo grado, pur escludendo la rilevanza della prova con- traria offerta dal contribuente quanto all'apporto economico fornito dalla madre. 3.Col secondo motivo si deduce la violazione eio falsa applicazione de- gli artt. 2 e 35 comma 3 del D.Lgs 546/1992 e degli artt. 112, 115 e 277 c.p.c. in relazione all'art. 360 comma 1 n. 4, per non avere la CTR proceduto ad un accertamento nel merito della pretesa tributaria, ed avere invece disposto l'annullamento in toto dell'atto impositivo. 3.1.Questo motivo è fondato, non avendo il giudice di appello tratto le logiche conseguenze, in ordine alla decisione finale, in relazione all'ac- certata irrilevanza di una delle prove offerte dal contribuente per su- perare la presunzione posta a base dell'accertamento impugnato. 3.2.L'omessa statuizione nel merito della pretesa si pone in contrasto con il principio, desumibile dalla stesa struttura del processo tributario, secondo cui qualora il giudice tributario accerti l'inidoneità di taluni ele- menti a fornire la base per la quantificazione del maggior reddito, è tenuto a pronunciarsi nel merito dell'accertamento. 3.3.È stato sul punto affermato che ove riconosciuta la fondatezza di alcune delle censure proposte dal contribuente deve seguire un giudizio di merito e non una pronuncia di illegittimità. Ciò in quanto il processo tributario non è diretto alla mera eliminazione giuridica dell'atto impu- gnato, ma ad una pronuncia di merito, sostitutiva sia della dichiara- zione resa dal contribuente che dell'accertamento dell'ufficio. Ne con- segue che il giudice tributario, ove ritenga invalido l'avviso di accerta- mento per motivi di ordine sostanziale (e non meramente formali), è tenuto ad esaminare nel merito la pretesa tributaria e a ricondurla, mediante una motivata valutazione sostitutiva, alla corretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 27560 del 30/10/2018). 4. Conclusivamente va accolto il secondo motivo del ricorso, rigettato il primo; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo ac- colto, con rinvio alla CTR dell'[OSCURATO:PERSONA], anche per le spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. Accoglie il secondo motivo del ricorso; rigetta il primo; cassa la sen- tenza impugnata cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla CTR dell'[OSCURATO:PERSONA], anche per le spese del presente giudizio di legittimità. Roma, 16 giugno 2021 Il Presidente 5n_ [OSCURATO:PERSONA]. tore F:tréte, cgemito c [OSCURATO:PERSONA]