CassazionedecretoSezione 2Decisione del 20 febbraio 2023
Cassazione n. 02043/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le richieste del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti per l'esame del ricorso; sentite le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per la parte istante, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di cassazione, con sentenza n. 30718 del 6 luglio 2023, ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto emesso il 24 gennaio/20 febbraio 2023 dalla Corte di appello di Roma, con cui era stata rigettata la richiesta di revocazione della confisca di prevenzione disposta dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 22 maggio 2019. La declaratoria di inammissibilità era fondata sulla tardività dell'atto di impugnazione, presentato oltre il termine perentorio di quindici giorni, ex art. 585, comma 1 lett. a), cod. proc. pen., determinando correttamente il dies a quo nella data di comunicazione del provvedimento all'ultimo titolare della facoltà di impugnazione (individuato però, per mero errore percettivo, nel giorno 23 febbraio 2023, laddove l'ultima notifica era stata eseguita solo il 6 marzo 2023 proprio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]). 2. In conseguenza dell'errore suindicato, evincibile dall'affoliazione n. 85 del fascicolo trasmesso dalla Corte di appello di Roma e inserito nel fascicolo di questa Corte n. 15594/2023 e segnalato anche dal difensore di [OSCURATO:PERSONA], è stata fissata l'odierna udienza per la trattazione camerale con le forme di cui all'art. 127 cod. proc. pen. Il presente procedimento consegue dunque formalmente a un'attivazione motu proprio dell'Ufficio, ai sensi dell'art. 625-bis, comma 3, cod. proc. pen., potendo la Corte di cassazione, ai sensi di tale disposizione, rilevare l'errore in ogni momento e senza formalità. Una lettura convenzionalmente orientata della norma, infatti, impone di ritenere applicabile tale strumento processuale, onde evitare il vuoto di tutela - non consentito, anche in ossequio al diritto di accesso a un organo giurisdizionale sancito dall'art. 6, § 1, CEDU - che conseguirebbe dalla consolidata giurisprudenza che esclude per i procedimenti di prevenzione la distinta procedura ad impulso di parte di cui al comma 1 dell'art. 625-bis cod. proc. pen. (Sez. U, n. 13199 del 21/07/2016, dep. 17/03/2017, Nunziata, Rv. 269790; Sez. 1, n. 46433 del 12/01/2017, Pelle, Rv. 271398; Sez. 2, n. 41363 del 16/09/2015, Saracino, Rv. 264658, che, avuto riguardo alla chiara lettera della legge in ordine alla legittimazione dei soli "condannati", escludono il ricorso straordinario per errore di fatto nei confronti delle decisioni della Corte di cassazione che intervengono ante o praeter iudicatum) e dalla tassatività dei casi previsti per la revocazione della decisione definitiva sulla confisca di prevenzione dall'art. 28, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (rimedio peraltro esperibile «solo al fine di dimostrare il difetto originario dei presupposti per l'applicazione della misura»), nonché dall'impossibilità di ricorrere alla procedura di correzione dell'errore materiale ex art. 130 cod. proc. pen. (sia perché prevarrebbe la norma speciale di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen. - cfr. Sez. 6, n. 8337 del 27/01/2021, Solfaroli, Rv. 280971 - sia perché, nel caso di specie, l'eliminazione dell'errore comporterebbe una modificazione essenziale dell'atto). Occorre, pertanto, ai sensi dell'art. 625-bis, comma 4, cod. proc. pen., adottare i provvedimenti necessari per correggere l'errore e, in particolare, procedere alla revoca della sentenza in questione, con rinvio a nuovo ruolo per la trattazione del procedimento n. 15594/2023. P.Q.M. Revoca la sentenza n. 30718/23 del 6 luglio 2023 e dispone il rinvio a nuovo ruolo per la trattazione in camera di consiglio. Così deciso il 21 dicembre 202