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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 29920/2026

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EF nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (conferma della condanna per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni); esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione quanto a: 1) la responsabilità per i reati ascritti, avendo la Corte d'appello acriticamente ribadito le argomentazioni del Tribunale, senza spiegare in che modo gli agenti di polizia giudiziaria, che indossavano abiti civili, si sarebbero qualificati, con conseguente mancanza di dolo e riflessi sull'aggravante delle lesioni; 2) la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. per il delitto di lesioni; 3) l'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, posto che gli operanti di polizia giudiziaria non si erano previamente qualificati; 4) il giudizio di mancata prevalenza delle attenuanti generiche e sulla commisurazione della pena, essendosi valorizzati esclusivamente elementi di segno negativo e non anche le condizioni personali e sociali dell'imputato (giovane età; incensuratezza; marginalità sociale); 5) l'eccessivo aumento di pena per la continuazione (non fissato nel minimo); ritenuto che il quinto motivo è inammissibile perché non previamente dedotto in appello (art. 606, ult. comma, cod. proc. pen.) e che i restanti motivi riproducono censure cui i Giudici di merito hanno dato coerente e compiuta risposta; ritenuto, dunque, il ricorso inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo quantificare in euro tremila.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EF nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (conferma della condanna per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni); esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione quanto a: 1) la responsabilità per i reati ascritti, avendo la Corte d'appello acriticamente ribadito le argomentazioni del Tribunale, senza spiegare in che modo gli agenti di polizia giudiziaria, che indossavano abiti civili, si sarebbero qualificati, con conseguente mancanza di dolo e riflessi sull'aggravante delle lesioni; 2) la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. per il delitto di lesioni; 3) l'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, posto che gli operanti di polizia giudiziaria non si erano previamente qualificati; 4) il giudizio di mancata prevalenza delle attenuanti generiche e sulla commisurazione della pena, essendosi valorizzati esclusivamente elementi di segno negativo e non anche le condizioni personali e sociali dell'imputato (giovane età; incensuratezza; marginalità sociale); 5) l'eccessivo aumento di pena per la continuazione (non fissato nel minimo); ritenuto che il quinto motivo è inammissibile perché non previamente dedotto in appello (art. 606, ult. comma, cod. proc. pen.) e che i restanti motivi riproducono censure cui i Giudici di merito hanno dato coerente e compiuta risposta; ritenuto, dunque, il ricorso inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo quantificare in euro tremila. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 29920/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris