CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 febbraio 2023
Cassazione n. 08004/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale stesa a margine del ricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], che ha indicato recapito PEC, e [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, alla via A. Casella in Roma; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -intimata - avverso la sentenza n. 1631, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata il 31.3.2016; ascoltata la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa 1. L’Agenzia delle Entrate notificava a [OSCURATO:PERSONA], professionista, l’avviso di accertamento n. TJQM00816 avente ad oggetto la contestazione, ai fini Irpef ed in relazione all’anno 2005, Oggetto: Professionista - Maggior reddito non dichiarato - Sgravio - Cessazione della materia del contendere. di un reddito non dichiarato pari ad Euro 13.113,00, conseguito per effetto della stipulazione di due contrattidi locazione immobiliare. 2. Il contribuente impugnava l’atto impositivo innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Roma, contestando che si trattava in realtà di due contratti di sublocazione stipulati con colleghi, e che il reddito percepito era stato regolarmente fatturato e portato in detrazione delle spese sostenute, proprio con la dichiarazione dei redditi del 2005. La CTP respingeva il ricorso. 3. Il contribuente spiegava appello avverso la decisione sfavorevole conseguita nel giudizio di primo grado, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, che rigettava la sua impugnativa. 4. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, avverso la decisione assunta dal giudice dell’appello, affidandosi a due motivi di impugnazione. L’Amministrazione finanziaria ha resistito mediante controricorso. 4.1. Quindi l’Agenzia delle Entrate ha depositato memoria con cui ha comunicato l’annullamento in autotutela dell’avviso di accertamento, ed ha domandato pronunziarsi la cessazione della materia del contendere. Ha depositato memoria anche il ricorrente, aderendo alla richiesta di controparte e domandando il riconoscimento della vittoria delle spese di lite. Ragioni della decisione 1. Con il suo motivo di ricorso, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente contesta la violazione degli artt. 26, 67, lett. h, e 71, comma secondo, del Dpr n. 917 del 1986 (TUIR), per avere la CTR erroneamente ritenuto che il contribuente fosse titolare di un diritto reale sugli immobili sublocati, ed avere in conseguenza trascurato che è consentito al concedente la sublocazione indicare le somme percepite in compensazione degli oneri sopportati. 2. Non sussistono le condizioni perché si proceda all’esame nel merito del motivo di ricorso proposto dal contribuente. Con propria memoria datata 13.5.2019, infatti, l’Avvocatura dello Stato, difensore ex lege dell’Amministrazione finanziaria, ha comunicato che l’Agenzia delle Entrate ha provveduto, in autotutela, all’annullamento integrale dell’avviso di accertamento per cui è causa, con provvedimento prot. n. 2018/7874 R.I., allegato in atti dalla difesa. In conseguenza l’Ente impositore ha domandato dichiararsi la sopravvenuta cessazione della materia del contendere. 2.1. Con propria memoria datata 10.2.2023, il contribuente si è associato alla richiesta dell’Amministrazione finanziaria, ed ha insistito nel domandare il favore delle spese di lite. 3. Deve pertanto essere pronunciata la cessazione della materia del contendere. 3.1. Compensate le spese dei gradi di merito del processo, deve essere riconosciuto il favore delle spese di lite del giudizio di cassazione al ricorrente, e le spese processuali sono liquidate in dispositivo, in considerazione della natura delle questioniproposte P.Q.M. Dichiara la cessazione della materia del contendere, in ordine al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]. Compensa le spese di lite dei gradi di merito del giudizio tra le parti, e condanna la controricorrente Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità in favore del ricorrente, liquidandole in complessivi Euro 2.000,00, oltre 15% per spese