CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 aprile 2024
Cassazione n. 20503/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] - parte civile - per la correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza di questa Corte n. 4362/2024 pronunciata all'esito dell'udienza 27 ottobre 2023 nel procedimento a carico di D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 2 dicembre 1955 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; procedimento trattato de plano [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza resa all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di cassazione, Seconda sezione penale, dichiarava inammissibile il ricorso proposto dall'imputato [OSCURATO:PERSONA]Urso e condannava il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condannava, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese sostenute nel giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], odierno ricorrente, liquidandole in complessivi € 3.686,00, oltre accessori di legge. 2. Con il ricorso si evidenzia che la parte civile nel corso dell'udienza aveva depositato memoria conclusionale e nota spese evidenziando (circostanza documentata) di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Si chiede pertanto la correzione della sentenza con l'ordine di pagamento a favore dello Stato delle somme ingiunte. 3. La Corte non può che prendere atto di un tanto e, verificatane la correttezza per mezzo dell'esame degli atti, disporre la correzione nei termini indicati nel dispositivo, con conseguente annotazione del provvedimento in calce all'originale. Infatti, l'omissione della condanna dell'imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nei termini richiesti costituisce un'obbligatoria conseguenza di carattere accessorio della sentenza, e che la correzione è necessitata «in quanto ai fini dell'integrazione è necessaria un'operazione meramente tecnico esecutiva» (Sez. 5, n. 14896 del 2010, Ottaviani, mm.; cfr., anche, Sez. U, n. 7945 del 31 gennaio 2008, Boccia, Rv. 238426). P.Q.M. Dispone correggersi la sentenza n.4362 pronunciata da questa Corte in data 27/10/ 2023 nel senso che laddove è scritto nel dispositivo "condanna inoltre l'imputato alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi euro 3.686,00 oltre accessori di legge" deve invece leggersi, in sostituzione, "condanna l'imputato alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio della parte civile [OSCURATO:PERSONA], ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Catania con separato decreto ai sensi degli artt. 82 e 83 DPR 115/2002 disponendo il pagamento in favore dello Stato ex art. 110/3 medesimo decreto". Manda la cancelleria per le annotazioni. Così deciso, in Roma il 4 Aprile 2024 [OSCURATO:PERSONA] gliere rela