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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 settembre 2021

Cassazione n. 00187/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] N avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di Trieste visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi il ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Trieste, per quanto di interesse in questa sede, rigettava l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale, avanzata da [OSCURATO:PERSONA] in relazione a titolo esecutivo sospeso ai sensi dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen.

Il Tribunale giungeva a tale determinazione, previa ricognizione del passato giudiziario del reo e delle sue attuali condizioni di vita, e sulla base di una conseguente sfavorevole prognosi di suo proficuo reinserimento sociale tramite le prescrizioni dell'invocata misura alternativa.

2. Il condannato ricorre per cassazione, per il tramite del suo difensore di fiducia.

Mediante unico motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che il giudice a quo avrebbe attribuito ingiustificato rilievo ostativo ad elementi non dirimenti, quali l'assenza di regolare occupazione lavorativa, o la mancata revisione critica, senza tenere nella dovuta considerazione circostanze che avrebbero diversamente orientato il giudizio.

Non risulterebbero, a suo carico, pregiudizi penali ulteriori, e sarebbe stata allegata, nel giudizio di merito, la disponibilità di una sua conoscente a fornirgli alloggio, in ordine alla quale sarebbe stato opportuno un approfondimento istruttorio.

Esisterebbero, dunque, risorse esterne adeguate a sorreggere la concessione della misura alternativa richiesta. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. L'ordinanza impugnata palesemente resiste, infatti, alle censure ivi mosse, di stampo meramente confutativo, e contro-valutativo, in un ambito riservato alla discrezionalità del tribunale di sorveglianza, che, nella specie risulta esercitata nei limiti logico-giuridici segnati dalla legge.

Nell'apprezzamento giudiziale assumono, in effetti, giusto e adeguato rilievo tanto la nutrita biografia penale del condannato quanto la mancata emersione di indici espressivi di un mutato regime di vita, che si accompagna alla riscontrata assenza di mezzi e opportunità, di natura personale, familiare o lavorativa, in grado di secondare, dalla libertà, il processo di reinserimento sociale.Con motivazione non lacunosa, e a tali risultanze perfettamente aderente, il Tribunale di sorveglianza ha pertanto ritenuto mancanti le condizioni per l'ammissione del condannato alla misura alternativa di causa.

Si tratta di logica conclusione, dal ricorrente contrastata su un piano di puro merito', che fuoriesce dai limiti della cognizione che questa Corte può esercitare.

3. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento dell'e spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 22/09/2021 [OSCURATO:PERSONA] •i .e re estensore Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] N avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di Trieste visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Trieste, per quanto di interesse in questa sede, rigettava l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale, avanzata da [OSCURATO:PERSONA] in relazione a titolo esecutivo sospeso ai sensi dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen. Il Tribunale giungeva a tale determinazione, previa ricognizione del passato giudiziario del reo e delle sue attuali condizioni di vita, e sulla base di una conseguente sfavorevole prognosi di suo proficuo reinserimento sociale tramite le prescrizioni dell'invocata misura alternativa. 2. Il condannato ricorre per cassazione, per il tramite del suo difensore di fiducia. Mediante unico motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che il giudice a quo avrebbe attribuito ingiustificato rilievo ostativo ad elementi non dirimenti, quali l'assenza di regolare occupazione lavorativa, o la mancata revisione critica, senza tenere nella dovuta considerazione circostanze che avrebbero diversamente orientato il giudizio. Non risulterebbero, a suo carico, pregiudizi penali ulteriori, e sarebbe stata allegata, nel giudizio di merito, la disponibilità di una sua conoscente a fornirgli alloggio, in ordine alla quale sarebbe stato opportuno un approfondimento istruttorio. Esisterebbero, dunque, risorse esterne adeguate a sorreggere la concessione della misura alternativa richiesta. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. L'ordinanza impugnata palesemente resiste, infatti, alle censure ivi mosse, di stampo meramente confutativo, e contro-valutativo, in un ambito riservato alla discrezionalità del tribunale di sorveglianza, che, nella specie risulta esercitata nei limiti logico-giuridici segnati dalla legge. Nell'apprezzamento giudiziale assumono, in effetti, giusto e adeguato rilievo tanto la nutrita biografia penale del condannato quanto la mancata emersione di indici espressivi di un mutato regime di vita, che si accompagna alla riscontrata assenza di mezzi e opportunità, di natura personale, familiare o lavorativa, in grado di secondare, dalla libertà, il processo di reinserimento sociale.Con motivazione non lacunosa, e a tali risultanze perfettamente aderente, il Tribunale di sorveglianza ha pertanto ritenuto mancanti le condizioni per l'ammissione del condannato alla misura alternativa di causa. Si tratta di logica conclusione, dal ricorrente contrastata su un piano di puro merito', che fuoriesce dai limiti della cognizione che questa Corte può esercitare. 3. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento dell'e spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/09/2021 [OSCURATO:PERSONA] •i .e re estensore Il P
Sentenza Cassazione n. 00187/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris