CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 22 giugno 2023
Cassazione n. 31883/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 dl. 137/2020 conv. dalla I. n. 176/2020, come prorogato ex art 16 dl. 228/21 conv. con modif. dalla 1.15/22 e successivamente ex art. 94, co. 2, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come sostituito prima dall'art. 5-duodecies della I. 30.12.2022, n. 199, di conversione in legge del dl. n. 162/2022) e poi dall'art. 17 del D.L. 22 giugno 2023, del P.G., in persona del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso e del difensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Roma, pronunciando sul gravame nel merito proposto odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA], con sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, il 4/6/2022, all'esito di giudizio abbreviato, lo ha dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 73 co. 5 Dpr. 309/90, così ridefinito il reato ascrittogli («reato p. e p. dall'art. 73, co. 1, DPR 309190 perché, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17 e fuori dalle ipotesi previste dall'art. 75 stessa legge, illecitamente deteneva per la cessione a terzi n. 8 involucri del peso complessivo di gr. 3,35 di sostanza stupefacente del tipo co- caina, nonché n. 11 involucri del peso complessivo di gr. 5,00 lordi di sostanza stupefacente tipo crack di cui alla tabella I prevista dall'art. 14 della legge mede- sima. Con la recidiva specifica reiterata infraquinquennale. [OSCURATO:PERSONA] il 3 giugno 2022») e, con l'aumento per la contestata recidiva e la diminuzione per il rito, l'ha condannato alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione ed euro 2000 di multa oltre al pagamento delle spese processuali, con confisca e distruzione dello stupe- facente in sequestro e confisca del danaro (240 euro). 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, il Caruso deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. Con un primo motivo il ricorrente lamenta vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorrente ricorda che con l'atto di appello era stato evidenziato che in punto di dosimetria della pena e di mancata esclusione della recidiva, la decisione del primo giudice appariva fondata su una errata valutazione degli elementi probatori emersi. Ciò in quanto il primo giudice aveva operato un'analisi solo in negativo di alcuni elementi emersi quando, invece, avrebbe dovuto operare una valutazione di tali elementi meno approssimativa e più attinente al caso concreto. Si era rile- vato che lo stesso Tribunale aveva riconosciuto il fatto come lieve, stante la rudi-- mentalità della condotta e il quantitativo di sostanza rinvenuto non particolar- mente elevato, ma soprattutto perché le modalità della condotta ed il dato ponde- rale non appaiono sintomatici della capacità dell'autore di diffondere in modo si- stematico sostanza stupefacente. Ciò nonostante il tribunale capitolino aveva rite- nuto di non dover escludere la recidiva contestata e di non dover neppure conce- dere le attenuanti generiche, fondando la sua decisione solo ed esclusivamente della sussistenza di carichi pendenti specifici e plurimi precedenti specifici e sul presupposto di aver commesso il fatto, mentre era sottoposto alla misura dell'ob- bligo di firma. Ebbene, per il ricorrente il ragionamento logico deduttivo che aveva indotto a riconoscere l'ipotesi lieve di cui al quinto comima dell'art. 73 del D.P.R. 309/1990, avrebbe dovuto determinare i giudici di merito ad escludere la recidiva e a conce- dere le attenuanti generiche, quantomeno, con giudizio di equivalenza, anche per- ché il passato criminale dell'imputato non può costituire l'elemento ostativo o, me- glio, l'unico elemento su cui motivare la mancata esclusione della recidiva e la mancata concessione delle attenuanti generiche. Si sostiene che il giudicante, partendo proprio dalle modalità della condotta, dalla sua rudimentalità e approssimazione, dal basso grado di offensività della stessa, dal modesto valore ponderale della sostanza rinvenuta (solo 26 singole dosi circa) avrebbe dovuto cogliere la mera occasionalità della ricaduta e la situa- zione di contingente e temporanea difficoltà di un soggetto che vive una situazione di grave disagio e di indigenza personale, aggravato, comunque, dalla circostanza di essere assuntore di sostanza stupefacente, sebbene lo stessò non lo abbia aper- tamente dichiarato in sede di convalida. E dunque, tali ragioni per il ricorrente avrebbero dovuto determinare nel giudice il convincimento di escludere la recidiva contestata, concedere le attenuanti generiche, quantomeno, c:on giudizio di equi- valenza e, per I' effetto, contenere la pena entro limiti più congrui e proporzionati. Si riteneva in ogni caso la pena appare eccessiva, anche perché in considerazione del fatto nel caso di specie, la pena base da cui il giudice parte per la determina- zione della pena da irrogare appare eccesiva, discostandosi in modo eccessivo dai minimi edittali e, quindi se ne chiedeva una riduzione. Ebbene, ci si duole che la Corte di Appello nel rigettare il gravame in ordine ai punti suindicati non si sia confrontata adeguatamente con le istanze difensive. In punto di recidiva, il ragionamento svolto dal giudice del gravame del merito sarebbe contraddittorio e non in linea con i principi di diritto affermati dalla giuri- sprudenza di legittimità in materia. Si lamenta che la Corte territoriale si limiti a richiamare le precedenti con- danne, affermando che l'odierno ricorrente è stato indifferente ai precedenti inter- venti repressivi, per poi affermare che la situazione economica di difficoltà e ri- strettezze economiche certamente corrobora e alimenta la spinta all'attività delit- tuosa. Ma si obietta che se, come sostiene la Corte territoriale, la spinta all'attività delittuosa ha trovato la sua radice nello stato di indigenza economica in cui si trovava l'imputato, tale connotato causale dell'azione appare in contrasto con il riconoscimento della recidiva, in quanto è evidente che la ragioni del delitto ap- paiono legato ad un contesto di natura contingente (le precarie condizioni econo- miche) in cui si trovava e non già al suo passato delittuoso. Verrebbe meno, quindi, quel collegamento causale tra il fatto odierno ed i precedenti che costituisce l'es- senza della più accentuata pericolosità tipica della recidiva. L'inadeguatezza della motivazione emergerebbe anche dal rilievo che le stesse argomentazioni utilizzate per confermare la sentenza in punto di recidiva sono state utilizzate dalla Corte di Appello per confermare la sentenza anche in punto di mancata concessione delle generiche, così dimostrando di aver assimilato i due istituti che sono invece completamente diversi nella loro essenza. Con un secondo motivo si lamenta vizio di motivazione in ordine alla conferma della confisca e al conseguente mancato dissequestro della somma di denaro. Ricorda il ricorrente come con l'atto di appello si fosse chiesto il dissequestro della somma di denaro non essendovi prova che la stessa fosse provento dell'at- tività di spaccio. Ci si duole che la Corte territoriale abbia ritenuto che la somma sequestrata fosse provento dell'attività illecita di spaccio inferendo tale conclusione esclusiva- mente dalla incapacità reddituale dell'imputato. Ma si ricorda che questa Corte di legittimità ha affermato il principio che nei casi di cui all'art. 73 co. 5 DPR 309/90 non è consentita la confisca "obbligatoria" del denaro inteso quale prodotto o pro- fitto del reato ai sensi della L. n. 356 del 1992, articolo 12 sexies. Ove il denaro costituisca prodotto o profitto o provento del reato di cessione di sostanze stupe- facenti, la confisca è comunque consentita solo se ricorrano le condizioni per farsi luogo ad essa ai sensi della disposizione generale del codice penale, ossia la sus- sistenza del vincolo di pertinenzialità tra somma e reato ex articolo 240, co. 1, cod. pen. Il provvedimento impugnato -si lamenta in ricorso- non individua detto vin- colo, non potendosi ritenere esaustiva la generica affermazione circa il quantitativo di dosi rinvenuto e l'assenza di mezzi leciti di sostentamento in capo all'imputato, nè essendo oggetto di contestazione specifici episodi di cessione che avrebbero consentito di configurare in modo tranquillante il flesso di pertinenzialità (il ri- chiamo è a Sez. 6 n. 45535/19) Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. Le parti hanno rassegnato le conclusioni scritte riportate in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Per contro, l'impianto argomentativo del provvedimento impugnato, quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, alla ritenuta re- cidiva e alla dosimetria della pena appare puntuale, coerenl:e, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligibile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità, avendo i giudici di secondo grado preso in esame le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclu- sioni attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in sede di legittimità. In relazione al primo motivo di doglianza il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile. 2. Il ricorrente, sui punti sopra ricordati„ in concreto, non si confronta ade- guatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto —e pertanto immune da vizi di legittimità. Già il giudice di primo grado, infatti, aveva dato conto del suo diniego di con- cessione delle circostanze attenuanti generiche valutando, negativamente per l'odierno ricorrente, gravato da plurimi precedenti penali specifici, l'assenza di ele- menti positivi cui ricollegarne il riconoscimento e, per contro, la circostanza che egli non ha esitato a compiere la nuova azione delittuosa nonostante si trovasse sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla PG in relazione ad altro processo per detenzione a fini di spaccio di stupefacenti. A fronte di un motivo di appello sul punto del tutto generico la Corte territo- riale ha dichiarato di condividere l'opzione del giudice di primo grado con partico- lare riferimento alla sua "indifferenza al precetto e alle prescrzioni dell'autorità". Il provvedimento impugnato appare collocarsi nell'alveo del costante dicturn di questa Corte di legittimità, che ha più volte chiarito che, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle atte- nuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così Sez. 3, n. 23055 del 23/4/2013, Banic e altro, Rv. 256172, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto giustificato il diniego delle attenuanti generiche motivato con esclusivo riferimento agli specifici e reiterati precedenti dell'imputato, nonché al suo nega- tivo comportamento processuale). In caso di diniego, soprattutto dopo la specifica modifica dell'articolo 62bis c.p. operata con il d.l. 23.5.2008 n. 2002 convertito con modif. dalla I. 24.7.2008 n. 125 che ha sancito essere l'incensuratezza dell'imputato non più idonea da sola a giustificarne la concessione va ribadito che è assolutamente sufficiente, come avvenuto nel caso che ci occupa, che il giudice si limiti a dare conto in motivazione di avere ritenuto l'assenza di elementi o circostanze positive a tale fine In tema di attenuanti generiche, infatti, posto che la ragion d'essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in conside- razione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del sog- getto che di esso si è reso responsabile, la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo all'obbligo, per il giudice, ove questi ritenga invece di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo, l'affermata insussistenza. Al contrario, secondo una giurispru- denza univoca di questa Corte Suprema, è la suindicata meritevolezza che neces- sita essa stessa, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio; trattamento la cui esclusione risulta, per converso, adeguatamente motivata alla sola condizione che il giudice, a fronte di specifica richiesta dell' imputato volta all'ottenimento delle attenuanti in que- stione, indichi delle plausibili ragioni a sostegno del rigetto di detta richiesta, senza che ciò comporti tuttavia la stretta necessità della contestazione o della invalida- zione degli elementi sui quali la richiesta stessa si fonda (così, ex plurimis, Sez. 1, n. 29679 del 13/6/2011, Chiofalo ed altri, IRv. 219891; Sez. 1, n. 11361 del 19/10/1992, Gennuso, Rv. 192381; Sez. 1 n. 12496 del 21/9/1999, Guglielmi ed altri, Rv. 214570; Sez. 6, n. 13048 del 20/6/2000, Occhipinti ed altri, Rv. 217882). 3. Manifestamente infondato è anche il dedotto vizio riguardante la dosimetria della pena. Come visto, entrambi i giudici di merito danno conto degli elementi che li hanno indotti a negare le generiche, e già il giudice di primo grado -con una mo- tivazione logica e congrua con cui l'atto di appello non si era confrontata- aveva aggiunto di avere considerato tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. e valu- tato la natura della sostanza stupefacente e il dato ponderale, :specificando di par- tire da una pena base superiore al minimo edittale (anni uno e mesi sei di reclu- sione, comunque inferiore al c.d. medio edittale) in ragione della negativa perso- nalità dell'imputato e dell'indifferenza manifestata nel reiterare la condotta crimi- nosa nonostante l'esecuzione di una misura non detentiva in corso per altra causa. L'obbligo motivazionale è dunque assolto laddove questa Corte di legittimità ha più volte precisato che la determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra, tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso in cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art.133 cod. pen. (così questa Sez. 4, n. 46412 del 5/11/2015, Scaramozzino, Rv.265283; Sez. 4, n. 21294 del 20/3/2013, Serratore, Rv. 256197; conf. Sez. 2, n. 28852 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Taurasi e altro, Rv. 256464; Sez. 3, n. 10095 del 10/1/2013, Monterosso, Rv. 255153; Sez. 2, n. 36245 del 26/6/2009, Denaro, Rv. 245596). E ancora di recente, è stato ribadito che la graduazione della pena, anche in rela- zione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capa- cità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiega- zione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro ed altro, Rv. 271243). 4. Manifestamente infondato è il motivo che attiene alla ritenuta recidiva. La Corte territoriale ha dato atto con motivazione logica e del tutto congrua di avere valutato il curriculum criminale dell'odierno ricorrente, la cui personalità è quella di un soggetto, impossidente e disoccupato" gravato da plurime prece- denti penali specifici che ha perseguito nel delinquere nonostante fosse soggetto alla misura dell'obbligo di presentazione alla PG in relazione ad altro procedimento. Un soggetto-come si aggiunge in sentenza- che solo pochi mesi prima aveva visto divenire irrevocabile una sentenza di condanna a suo carico per fatti analoghi e che era tornato in libertà solo pochi mesi prima. Per la Corte capitolina «si tratta, dunque, di un esempio pressoché paradig- matico di recidiva qualificata, correttamente contestata e doverosamente applicata dal tribunale». I giudici del gravame del merito hanno, dunque, operato una concreta verifica in ordine alla sussistenza degli elementi indicativi di una maggiore capacità a de- linquere del reo, di talché la sentenza impugnata non presenta i denunciati profili di censura. Va ricordato, infatti, che secondo il dictum di questa Corte di legittimità, l'ap- plicazione dell'aumento di pena per effetto della recidiva rientra nell'esercizio dei poteri discrezionali del giudice, su cui incombe solo l'onere di fornire adeguata motivazione, con particolare riguardo all'apprezzamento dell'idoneità della nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo che giustifichi l'aumento di pena (Cfr. Corte Cost. sert. n. 185 del 2015 nonché, ex plurimis, sez. 2, n. 50146 del 12/11/2015, caruso ed altro, Rv. 265684). Q:(1 5. Il secondo motivo di ricorso, invece, è fondato e, pertanto, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio in relazione alla disposta confisca del denaro, statuizione che va eliminata, con il conseguente dissequestro e la restituzione del denaro all'avente diritto. Quanto al danaro, l'art. 240 cod. pen. prevede la confisca delle cose che co- stituiscono il profitto del reato, che è costituito dal lucro, cioè dal vantaggio eco- nomico che si ricava, direttamente o indirettamente, dalla commissione del reato (Sez. Un. 3/7/1996, Chabrui, Rv. 205707). IÈ pertanto certamente ammessa la confisca del denaro che costituisca provento del reato di vendita di sostanze stu- pefacenti quando tale sia il reato per cui si procede. Tuttavia, nel caso che ci occupa, è contestata una mera detenzione, a fini di spaccio, e non una cessione, anche pregressa„ di sostanze stupefacenti ("...senza l'autorizzazione di cui all'art. 17 e fuori dai casi di cui all'art. 75 D.P.R. 309/1990 della Legge da ultimo citata, deteneva sulla sua persona 5 involucri in cellophane contenti altrettante dosi di sostanza stupefacente del tipo cocaina di cui cercava di disfarsi alla vista dei carabinieri"). Non è dato, dunque, comprendere su cosa si basi l'affermazione operata dal giudice di primo grado, in relazione al danaro, fondatamente contrastata dai motivi di appello, secondo cui si tratterebbe di "evidente profitto del reato" (cfr. per un precedente analogo questa (cfr. Sez. 4 n. 20421 del 27/4/2021, Gjini, n.m.; Sez. 4 n. 3971 del 12/1/2021, Mannolo, n. m.; conf. Sez, 4, n. 40912 del 19/9/2016, Ka, Rv. 267900; Sez. 2, n. 41778 del 30/9/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265247, che ha precisato come, in relazione al reato previsto dall'art. 73, co. 5 Dpr. 309/90, può procedersi alla confisca del denaro, trovato in possesso dell'imputato, solo quando ricorrono le condizioni generali previste dall'art. 240 cod. pen. e non ai sensi dell'art. 12 sexies del D.L. n. 306 del 1992, convertito nella legge n. 356 del 1992 e, in applicazione del principio affermato, ha annullato senza rinvio la confi- sca del denaro disposta con sentenza di patteggiamento, in assenza di collega- mento eziologico tra il denaro e il reato di detenzione illecita di sostanze stupefa- centi contestato all'imputato). In relazione al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti previsto dall'art. 73, co. 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, può procedersi alla confisca del denaro trovato in possesso dell'imputato soltanto quando sussista un nesso di pertinenzialità tra lo stesso e l'attività illecita contestata; ne consegue che non sono confiscabili le somme che, in ipotesi, costituiscono il ricavato di non conte- state e precedenti cessioni di droga o siano destinate ad ulteriori acquisti della medesima sostanza, non potendo le stesse qualificarsi né come "strumento", né quale "prodotto", "profitto" o "prezzo" del reato (Sez. 6, n. 55852 del 17/10/2017, Rv. 272204).La Corte territoriale, nel richiamare a sostegno della disposta confisca l'inesi- stente capacità patrimoniale dell'imputato pare fare riferimento alla cosiddetta "confisca per sproporzione", o "allargata", di cui all'art. 240bis co. 1 cod. pen. - per lungo tempo disciplinata dall'art. 12 sexies del d.l. 8 giugno 1992, n. 3061 - richiamato, in relazione al delitto di cui all'art. 73 DPR 309/90, dall'art. 85 bis DPR 309/90. Ma la norma non può trovare applicazione in casi come quello che ci occupa, in cui ì fatti di cui all'imputazione sono stati qualificati ai sensi dell'art. 73 co. 5 Dpr. 309/90. L'art. 85 Dpr. 309/90, inserito dall'ari:. 6 del D. Lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 21 concernente "Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di co- dice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103", con decorrenza dal 06/04/2018, prevede, infatti, che: "1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'ar- ticolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dall'articolo 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, si applica l'articolo 240 bis del codice penale". E l'articolo 240bis del codice penale, a sua volta, anch'esso inserito dall'art. 6 del D. Lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 21 con decorrenza dal 6/04/2018 prevede che "è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta per- sona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica. In ogni caso il condannato non può giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utiliz- zato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale, salvo che l'ob- bligazione tributaria sia stata estinta mediante adempimento nelle forme di legge". E nemmeno poteva trovare applicazione al caso che ci occupa la confisca obbligatoria "per equivalente" ai sensi dell'ultima parte dell'art. 73 co. 7 bis DPR 309/90. Dal 24 novembre 2016, infatti, con l'entrata in vigore del d.lgs. 29 ottobre 2016, n. 202, che ha dato attuazione alla direttiva 2014/42/UE relativa al conge- lamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea, tale norma, infatti prevede che: "7-bis. Nel caso di condanna o di appli- cazione di pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, è ordinata la confisca delle cose che ne sono il profitto o il pro- dotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, fatta eccezione per il delitto di cui al comma 5. la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o pro- dotto". Tuttavia, tale norma opera solo in caso di condanna ai sensi del primo comma dell'art. 73 Dpr 309/90, ed esclusa per quelli - come nel caso che ci oc- cupa- in cui venga riconosciuta l'ipotesi lieve di cui al quinto comma dell'art. 73 Dpr. 309/90, così come è esclusa in tal caso anche 6. La confisca del denaro in sequestro, dunque, alla luce dei principi sopra riportati, non trova giustificazione. L'imputazione di vendita di sostanza stupefacente, cui sarebbe correlabile il possesso della somma sequestrata all'imputato, è, infatti, del tutto estranea alla regiudicanda, che attiene ad una mera detenzione al fine di cessione. Ne deriva che la somma rinvenuta nella disponibilità degli imputati, anche ad ammettere che sia provento di spaccio di sostanze stupefacenti, non costituisce il profitto del reato in contestazione ma potrebbe costituirlo di altre, pregresse condotte illecite di ces- sione di droga, con l'introito del relativo corrispettivo. Viene quindi a mancare il nesso tra il reato ascritto all'imputato e la somma di denaro rinvenuta nella sua disponibilità, che non