CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 maggio 2025
Cassazione n. 15302/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso n. 13177/2022R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], in proprio ex art. 86 cod. proc. civ. e anche rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. in liquidazione, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], a seguito della sua cancellazione dal registro delle imprese, i sociSIRAN S.R.L., [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore e CAPEZZUOLI R [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentat i e difes i dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] controricorrenti avverso l’ordinanza del Tribunale di Tivoli R.G. 1369/2021 rep. 842/2022, depositata il31-3-2022, udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 22 - 5 - 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OGGETTO: compensi dell’avvocato per prestazioni giudiziali civili RG.13177/2022 C.C.22-5-2025 [OSCURATO:PERSONA]: 1.Con ordinanza ex art. 14 d.lgs. 150/2011 depositata il 31-3- 2022 il Tribunale in composizione collegiale di Tivoli ha rigettato la domanda proposta dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] al fine di ottenere da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione il pagamento dei compensi per le prestazioni professionali svolte a favore della società nella causa civile RG. 84/2001 conclusasi con sentenza n. 130/2003 del Tribunale di Tivoli, nella successiva causa di esecuzione mobiliare conclusasi con esito negativo, nonché perle prestazioni professionali consistite nella predisposizione di ricorso per il fallimento della ditta Acciaro e in intervento in procedimento di esecuzione immobiliare RG. 1091/2004. 2.Avverso l’ordinanza l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazionesulla base di due articolati motivi. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione ha resistito con controricorso. In data 7-2-2025 hanno depositato controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] successori, in qualità di unici soci , di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, nel frattempocancellata dal registro delle imprese, chiedendo la dichiarazione di cessazione della materia del contenderea spese compensate in ragione dell’accordo intervenuto tra le parti,di cui ha prodotto copia. Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ. e in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio entrambele parti hanno depositato memoria, ulteriormente chiedendo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere a spese compensate. All’esito della camera di consiglio del 22-5-2025 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza. [OSCURATO:PERSONA]: 1.Ricorrono i presupposti per dichiarazione la cessazione della materia del contendere senza prov vedere su lle spese , a fronte della richiesta concorde di entrambe le parti, le quali hanno documentato di avere definito transattivamente ogni questione tra loro pendente, compresa quella oggetto del presente giudizio, concordando anche la regolamentazione delle spesedi causa. 2.L’esito del giudizio esclude il ricorrere dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del comma 1-bis dell’art. 13 co. 1 - quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (cfr. Cass. Sez. 3 20-7-2021 n.20697 Rv. 662193- 01). P.Q.M [OSCURATO:PERSONA] la cessazione della materia del contendere tra le parti. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezi