CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 gennaio 2025
Cassazione n. 05372/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Roma ha confermato la pronunzia di condanna emessa a suo carico dal GIP del Tribunale di Tivoli che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di omicidio stradale di cui all'a rt.589 bis cod.pen. pluriaggravato. Ne chiede l'annullamento lamentando, con unico motivo, violazione di legge in relazione alla dosimetria della pena. 2. Il ricorso è inammissibile. A fronte delle puntuali e corrette argomentazioni svolte dalla Corte di appello, il ricorrente si limita a formulare censure oltremodo generiche ed aspecifiche, senza illustrare le ragioni di diritto che le sorreggono. È d'uopo rammentare che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè, con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento che si contesta. Confronto qui del tutto mancante, avendo il ricorrente, in presenza di una motivazione dettagliata ed esaustiva, avanzato doglianze prive di critica analisi censoria alle argomentazioni della sentenza impugnata ma ripropositive di censure già adeguatamente vagliate e disattese dai giudici di merito che avevano escluso il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e un più favorevole trattamento sanzionatorio in ragione della gravità della condotta, consistita nell'investimento di un pedone che si trovava sul marciapiede pedonale da parte di conducente che presentava tracce di alcol e di sostanza stupefacente nel sangue, con inosservanza dei limiti di velocità. 3. Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in 3000,00 euro, in favore della cassa delle ammende. Alle parti civili, che ne hanno fatto richiesta con la memoria depositata, vanno liquidate le spese indicate in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi euro tremiladuecento, oltre accessori di legge. Così è deciso, 08/01/2025 [OSCURATO:PERSONA] lifera est. [OSCURATO:PERSONA] tLIAr-e- Donat4yaj erranti [OSCURATO:PERSONA] LLERIAFu